CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1990
Cassazione n. 41995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 054ANHO ) nato il 23/05/1990 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che rilevano il vizio motivazionale nel mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. e della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, non sono consentite, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, e sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che il coltello multiuso con lama di cm. 8 non arrotondata era detenuto in mano dall'imputato Belfassi, il quale, alla vista degli operanti, lo gettava a terra cercando di celare e dissimulare la propria condotta illecita; alla luce di tali elementi la Corte ha escluso, con motivazione congruamente argomentata e pertanto insinddabile in sede di legittimità, di poter qualificare il fatto come di particolare tenuità; ugualmente ha ritenuto di non poter riconoscere l'attenuante speciale della "lieve entità", di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, alla luce dei medesimi elementi di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.