Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08861/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia,, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 16 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2018, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali deduce violazione di legge (art.192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, poichè la destinazione ad uso personale della sostanza sequestrata è stata esclusa sulla base del solo dato quantitativo della stessa, nonché in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno condotto alla decisione impugnata, rappresentati dalle circostanze dell'arresto, dalle modalità di detenzione della sostanza, dalla diversa tipologia della stessa, nonché dal rinvenimento di un bilancino di precisione assieme ad un trita-marijuana ed a banconote di piccolo taglio (pagine nn. 2 e 3), circostanze con cui il ricorso non si confronta.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia,, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 16 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2018, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali deduce violazione di legge (art.192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, poichè la destinazione ad uso personale della sostanza sequestrata è stata esclusa sulla base del solo dato quantitativo della stessa, nonché in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno condotto alla decisione impugnata, rappresentati dalle circostanze dell'arresto, dalle modalità di detenzione della sostanza, dalla diversa tipologia della stessa, nonché dal rinvenimento di un bilancino di precisione assieme ad un trita-marijuana ed a banconote di piccolo taglio (pagine nn. 2 e 3), circostanze con cui il ricorso non si confronta. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 08861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris