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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10959/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20/10/2025 la Corte di appello di Palermo respingevala richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diMatteo [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere dal05/02/2018 al 14/09/2021, in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.,per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Sciacca in data09/12/2019 alla pena di anni tredici di reclusione, per poi essere assolto, perchéil fatto non sussiste (ed immediatamente liberato), con sentenza della Corte diappello di Palermo del 14/09/2021, irrevocabile il 18/09/2022.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Rileva che la Corteterritoriale ha individuato la condotta ostativa alla riparazione i) nell’assunzionedi [OSCURATO:PERSONA] presso la ditta Oro del Belice, formalmente intestata alla madredel ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ii) nella circostanza per cui il Mistrettasvolgesse la funzione di autista del [OSCURATO:PERSONA], iii) nella partecipazione ad unincontro con tale [OSCURATO:PERSONA], svoltosi in un casolare isolato; che la sentenza diassoluzione, invece, ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] mai abbia dichiarato diessere stato assunto per eludere la misura di prevenzione, quanto, piuttosto,perché, all’esito della scarcerazione, si trovava in difficoltà economiche; che, conriferimento all’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice del merito in grado diappello ha escluso che tale conversazione, intercorsa tra la formale titolaredell’azienda ed il [OSCURATO:PERSONA], fosse indicativa dell’asserita sudditanza della [OSCURATO:PERSONA] alBucceri, atteso che le condizioni di lavoro di quest’ultimo dovesseronecessariamente tener conto delle prescrizioni connesse alla misura diprevenzione in atto; che, anche la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’incontro tra ilBucceri ed il [OSCURATO:PERSONA], non era indicativa dell’intraneità del ricorrente al sodaliziodi stampo mafioso contestato, atteso che era rimasto all’esterno del casolare econ il telefono cellulare acceso; che l’aver accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] presso lastazione di polizia giudiziaria per consentirgli di adempiere all’obbligo di firmaconnesso alla misura di prevenzione trova una credibile giustificazionealternativa con la cortesia richiesta al [OSCURATO:PERSONA] dal proprio dipendente, al qualeera stata revocata la patente di guida; che, infine, anche l’episodio della pistola agas è stato ritenuto non significativo dal giudice dell’assoluzione, sia in ragionedella esistenza di un regolare titolo di acquisto, sia per l’incertezza sullariferibilità del nome [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, in assenza di altri elementi identificativi.Rappresenta, dunque, la difesa che le argomentazioni spese dalla sentenza dellaCorte di appello, che mandava assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo perché ilfatto non sussiste, impediscono di configurare a carico dell’odierno ricorrentecondotte macroscopicamente imprudenti, idonee ad integrare la colpa graveostativa alla riparazione, in quanto non sussiste il collegamento causale con ilprovvedimento restrittivo della libertà personale; che, invero, non è sufficienteelencare condotte ritenute eventualmente sospette, occorrendo esplicitare ilnesso causale esistente tra esse e l’adozione della misura cautelare; che,comunque, non si può confondere il piano della gravità indiziaria con quello dellaverifica ex post di una condotta ostativa; che il giudice della riparazione non puòspingersi fino ad attribuire all’istante comportamenti che risultano esclusi ocomunque ritenuti non provati dal giudice della cognizione.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla specificaconfutazione delle rationes decidendi.

Evidenzia che l’ordinanza impugnata non siconfronta con i capisaldi della decisione assolutoria, limitandosi a riassumere ladecisione del giudizio di secondo grado in termini particolarmente stringati,senza confrontarsi con le sue motivazioni dettagliate e precise, che annullano inradice sul piano logico e storico ogni elemento accusatorio: così, con riferimentoalla conversazione intercettata il 16/02/2015, l’ordinanza impugnata insiste sultono ossequioso tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e sulle caratteristiche anomale di quelrapporto di lavoro, mentre la sentenza di assoluzione precisa che le condizioni dilavoro del [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere necessariamente condizionate dalleprescrizioni della misura di prevenzione cui il lavoratore era sottoposto; conriferimento all’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il provvedimento impugnato neevidenzia la segretezza e gli accorgimenti utilizzati dai partecipanti, ignorandoche la sentenza assolutoria ha messo in risalto la mancata partecipazione delMistretta alla discussione riservata, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], essendorimasto in disparte, peraltro, con il cellulare in funzione; con riferimentoall’accompagnamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice della riparazione insiste sullasingolarità della circostanza per cui un datore di lavoro si presti a fare da autistaal proprio dipendente, nonostante il giudice del merito abbia ritenuto siffattocomportamento espressione di una cortesia, priva di qualsiasi apporto alsodalizio.2.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che ilprovvedimento impugnato non indica quale condotta abbia ingeneratonell’[OSCURATO:PERSONA] quella situazione di apparenza in ordine al contributofornito dal ricorrente al sodalizio di stampo mafioso, che – valutata ex ante –avrebbe causato l’adozione della misura cautelare; che, del resto, non è datoravvisare alcuna condotta tenuta dall’odierno ricorrente che abbia potuto offrireun apprezzabile contributo causale all’emissione del provvedimento coercitivo;che il profilo di mero sospetto ai fini della valutazione circa la sussistenza o menodella colpa grave in capo al [OSCURATO:PERSONA] parrebbe evincersi dalle “frequentazioniambigue”; che queste ultime possono assumere rilievo, ai fini della colpa grave,solo se accompagnate dalla consapevolezza della caratura criminale del soggettofrequentato, specificamente individualizzate e non generiche, dotate di unaconcausalità effettiva, sulla base di un giudizio ex ante, con l’adozione o ilmantenimento della cautela; che, tuttavia, l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA], calibrata inragione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione, la permanenza indisparte e l’uso del telefono nell’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la cortesiadell’accompagnamento presso gli uffici della polizia giudiziaria non integrano,neppure in astratto, le frequentazioni ambigue nel significato ritenuto dallagiurisprudenza di legittimità; che, peraltro, l’eventuale colpa ostativa delricorrente non può esser desunta da fatti o comportamenti la cui valenzanegativa sia stata definitivamente esclusa in sede di cognizione; che il giudicedell’assoluzione ha affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, lamera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio per motivi di parentela,amicizia o rapporti di affari non costituisce elemento di per sé sintomaticodell’appartenenza all’associazione e che, nel caso di specie, i contatti delMistretta con soggetti poi attinti da misure cautelari per il reato associativo distampo mafioso, avvenuti alla luce del sole, costituiscono un dato del tuttoneutro, tenuto conto dell’occasionalità e della casualità degli incontri, nonché deirapporti di conoscenza e di amicizia con costoro intrattenuti dal ricorrente.2.4.

In data 06/02/2026 è pervenuta memoria di replica (con allegataordinanza della Corte di appello di Palermo, che ha riconosciuto l’indennizzo perla detenzione ingiustamente subita ad altro coimputato dello stessoprocedimento), con cui si specificano ulteriormente i motivi articolati con ilricorso.3.

In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso – articolato in tre motivi, che, per essere tra loro strettamenteconnessi, possono essere trattati congiuntamente – è nel complesso infondato.1.1.

Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez.

U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv.

Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto).

Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato.

Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia e convalutazione "ex ante" – se le condotte poste in essere da colui che chiede lariparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante(anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’evento"detenzione” (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01; Sez. 4,n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 – 01; Sez. 4,n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01),accertamento questo che va svolto tenendo presente la condotta tenutadall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione allamisura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza diun procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio,Rv. 247664 – 01).1.2.

Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanzadecisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudicedella cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessarioed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014,dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).Va, infine, evidenziato che la condizione ostativa al riconoscimento deldiritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causaall’ingiusta carcerazione, può estrinsecarsi in condotte che possono essere di tipoextra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da averdeterminato l’imputazione, quali, ad esempio, rapporti ambigui) o di tipoprocessuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice èpertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilitàall’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulladeterminazione della detenzione (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 – 01).1.3.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo deiprincipi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravementecolposa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nelle frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA],esponente di rilievo della criminalità organizzata locale, assunto dall’istante nelladitta formalmente intestata alla madre, all’esito della scarcerazione.

Inparticolare, il provvedimento impugnato ha valorizzato il fatto che, pur essendo ildatore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente non ha esitato ad assumeremansioni di autista, accompagnandolo in vari spostamenti: in una occasione percondurlo presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove doveva adempiereall’obbligo di firma connesso alla misura di prevenzione cui era sottoposto, inun’altra occasione presso un casolare isolato, dove il [OSCURATO:PERSONA] doveva incontrareun altro pregiudicato, [OSCURATO:PERSONA] e, in ultimo, rendendosi disponibile adaccompagnarlo a Palermo per consentirgli di partecipare ad una udienza, poirinviata.Del resto, si tratta di circostanze che, nella loro materialità storica, non sonostate escluse dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello, che, purritenendo sussistenti le condotte descritte nell’ordinanza applicativa della misuracautelare e nella sentenza di condanna di primo grado, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato in relazione al suo inserimento nel sodaliziocriminoso contestato.Orbene, a prescindere dai motivi che hanno spinto il [OSCURATO:PERSONA] a fare daautista al [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che tali comportamenti, gravemente colposi,sono stati accertati nel giudizio di cognizione e possono essere presi inconsiderazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbianocostituito il presupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente,ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le descritte condotte,anche in considerazione della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], abbiano creatol’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate da una forte ambiguità, idonea ad essere percepita all’esternocome contiguità criminale.In conclusione, i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, unafattispecie di reato (la partecipazione al reato associativo) ed a generareinterpretazioni erronee da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 26925 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina,Rv. 269034 – 01).1.4.

Il provvedimento impugnato ha, dunque, correttamente applicato lagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condottadi chi, nei reati associativi, essendo consapevole dell’attività criminale altrui,abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come indicatividi una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep.2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021,Abbruzzese, Rv. 280547 – 01; Sez. 4., n. 29550 del 05/06/2019, Morabito,Rv. 277475 – 01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01), taledovendo considerarsi la condotta di un imprenditore che si presti a fungere daautista ad un dipendente appena assunto, di cui gli è noto lo spessore criminale,per essere stato questi da poco scarcerato, dopo aver scontato la pena per unacondanna per il reato associativo di stampo mafioso, accompagnandolo in giroper consentirgli di adempiere agli incombenti più disparati.2.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3.

Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalMinistero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, inragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialetticaprocessuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fattioggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette aparalizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento afattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, non mass. sul punto).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute insede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatismutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recenteribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo ilquale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in cameradi consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero conrito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricorso dell'imputato vienedichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede dilegittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per latutela dei propri interessi» (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.283886 – 01, non mass. sul punto).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10959/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 235/2026BRUNO [OSCURATO:PERSONA] – …24/2/02/52 026DONATO D’[OSCURATO:PERSONA] - Relatore – R.G.N. …/20244 3660/2025ALESSANDRO D’ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20/10/2025 la Corte di appello di Palermo respingevala richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diMatteo [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere dal05/02/2018 al 14/09/2021, in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.,per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Sciacca in data09/12/2019 alla pena di anni tredici di reclusione, per poi essere assolto, perchéil fatto non sussiste (ed immediatamente liberato), con sentenza della Corte diappello di Palermo del 14/09/2021, irrevocabile il 18/09/2022.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Rileva che la Corteterritoriale ha individuato la condotta ostativa alla riparazione i) nell’assunzionedi [OSCURATO:PERSONA] presso la ditta Oro del Belice, formalmente intestata alla madredel ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ii) nella circostanza per cui il Mistrettasvolgesse la funzione di autista del [OSCURATO:PERSONA], iii) nella partecipazione ad unincontro con tale [OSCURATO:PERSONA], svoltosi in un casolare isolato; che la sentenza diassoluzione, invece, ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] mai abbia dichiarato diessere stato assunto per eludere la misura di prevenzione, quanto, piuttosto,perché, all’esito della scarcerazione, si trovava in difficoltà economiche; che, conriferimento all’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice del merito in grado diappello ha escluso che tale conversazione, intercorsa tra la formale titolaredell’azienda ed il [OSCURATO:PERSONA], fosse indicativa dell’asserita sudditanza della [OSCURATO:PERSONA] alBucceri, atteso che le condizioni di lavoro di quest’ultimo dovesseronecessariamente tener conto delle prescrizioni connesse alla misura diprevenzione in atto; che, anche la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’incontro tra ilBucceri ed il [OSCURATO:PERSONA], non era indicativa dell’intraneità del ricorrente al sodaliziodi stampo mafioso contestato, atteso che era rimasto all’esterno del casolare econ il telefono cellulare acceso; che l’aver accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] presso lastazione di polizia giudiziaria per consentirgli di adempiere all’obbligo di firmaconnesso alla misura di prevenzione trova una credibile giustificazionealternativa con la cortesia richiesta al [OSCURATO:PERSONA] dal proprio dipendente, al qualeera stata revocata la patente di guida; che, infine, anche l’episodio della pistola agas è stato ritenuto non significativo dal giudice dell’assoluzione, sia in ragionedella esistenza di un regolare titolo di acquisto, sia per l’incertezza sullariferibilità del nome [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, in assenza di altri elementi identificativi.Rappresenta, dunque, la difesa che le argomentazioni spese dalla sentenza dellaCorte di appello, che mandava assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo perché ilfatto non sussiste, impediscono di configurare a carico dell’odierno ricorrentecondotte macroscopicamente imprudenti, idonee ad integrare la colpa graveostativa alla riparazione, in quanto non sussiste il collegamento causale con ilprovvedimento restrittivo della libertà personale; che, invero, non è sufficienteelencare condotte ritenute eventualmente sospette, occorrendo esplicitare ilnesso causale esistente tra esse e l’adozione della misura cautelare; che,comunque, non si può confondere il piano della gravità indiziaria con quello dellaverifica ex post di una condotta ostativa; che il giudice della riparazione non puòspingersi fino ad attribuire all’istante comportamenti che risultano esclusi ocomunque ritenuti non provati dal giudice della cognizione.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla specificaconfutazione delle rationes decidendi.

Evidenzia che l’ordinanza impugnata non siconfronta con i capisaldi della decisione assolutoria, limitandosi a riassumere ladecisione del giudizio di secondo grado in termini particolarmente stringati,senza confrontarsi con le sue motivazioni dettagliate e precise, che annullano inradice sul piano logico e storico ogni elemento accusatorio: così, con riferimentoalla conversazione intercettata il 16/02/2015, l’ordinanza impugnata insiste sultono ossequioso tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e sulle caratteristiche anomale di quelrapporto di lavoro, mentre la sentenza di assoluzione precisa che le condizioni dilavoro del [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere necessariamente condizionate dalleprescrizioni della misura di prevenzione cui il lavoratore era sottoposto; conriferimento all’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il provvedimento impugnato neevidenzia la segretezza e gli accorgimenti utilizzati dai partecipanti, ignorandoche la sentenza assolutoria ha messo in risalto la mancata partecipazione delMistretta alla discussione riservata, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], essendorimasto in disparte, peraltro, con il cellulare in funzione; con riferimentoall’accompagnamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice della riparazione insiste sullasingolarità della circostanza per cui un datore di lavoro si presti a fare da autistaal proprio dipendente, nonostante il giudice del merito abbia ritenuto siffattocomportamento espressione di una cortesia, priva di qualsiasi apporto alsodalizio.2.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che ilprovvedimento impugnato non indica quale condotta abbia ingeneratonell’[OSCURATO:PERSONA] quella situazione di apparenza in ordine al contributofornito dal ricorrente al sodalizio di stampo mafioso, che – valutata ex ante –avrebbe causato l’adozione della misura cautelare; che, del resto, non è datoravvisare alcuna condotta tenuta dall’odierno ricorrente che abbia potuto offrireun apprezzabile contributo causale all’emissione del provvedimento coercitivo;che il profilo di mero sospetto ai fini della valutazione circa la sussistenza o menodella colpa grave in capo al [OSCURATO:PERSONA] parrebbe evincersi dalle “frequentazioniambigue”; che queste ultime possono assumere rilievo, ai fini della colpa grave,solo se accompagnate dalla consapevolezza della caratura criminale del soggettofrequentato, specificamente individualizzate e non generiche, dotate di unaconcausalità effettiva, sulla base di un giudizio ex ante, con l’adozione o ilmantenimento della cautela; che, tuttavia, l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA], calibrata inragione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione, la permanenza indisparte e l’uso del telefono nell’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la cortesiadell’accompagnamento presso gli uffici della polizia giudiziaria non integrano,neppure in astratto, le frequentazioni ambigue nel significato ritenuto dallagiurisprudenza di legittimità; che, peraltro, l’eventuale colpa ostativa delricorrente non può esser desunta da fatti o comportamenti la cui valenzanegativa sia stata definitivamente esclusa in sede di cognizione; che il giudicedell’assoluzione ha affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, lamera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio per motivi di parentela,amicizia o rapporti di affari non costituisce elemento di per sé sintomaticodell’appartenenza all’associazione e che, nel caso di specie, i contatti delMistretta con soggetti poi attinti da misure cautelari per il reato associativo distampo mafioso, avvenuti alla luce del sole, costituiscono un dato del tuttoneutro, tenuto conto dell’occasionalità e della casualità degli incontri, nonché deirapporti di conoscenza e di amicizia con costoro intrattenuti dal ricorrente.2.4.

In data 06/02/2026 è pervenuta memoria di replica (con allegataordinanza della Corte di appello di Palermo, che ha riconosciuto l’indennizzo perla detenzione ingiustamente subita ad altro coimputato dello stessoprocedimento), con cui si specificano ulteriormente i motivi articolati con ilricorso.3.

In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso – articolato in tre motivi, che, per essere tra loro strettamenteconnessi, possono essere trattati congiuntamente – è nel complesso infondato.1.1.

Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez.

U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv.

Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto).

Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato.

Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia e convalutazione "ex ante" – se le condotte poste in essere da colui che chiede lariparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante(anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’evento"detenzione” (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01; Sez. 4,n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 – 01; Sez. 4,n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01),accertamento questo che va svolto tenendo presente la condotta tenutadall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione allamisura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza diun procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio,Rv. 247664 – 01).1.2.

Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanzadecisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudicedella cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessarioed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014,dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).Va, infine, evidenziato che la condizione ostativa al riconoscimento deldiritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causaall’ingiusta carcerazione, può estrinsecarsi in condotte che possono essere di tipoextra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da averdeterminato l’imputazione, quali, ad esempio, rapporti ambigui) o di tipoprocessuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice èpertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilitàall’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulladeterminazione della detenzione (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 – 01).1.3.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo deiprincipi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravementecolposa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nelle frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA],esponente di rilievo della criminalità organizzata locale, assunto dall’istante nelladitta formalmente intestata alla madre, all’esito della scarcerazione.

Inparticolare, il provvedimento impugnato ha valorizzato il fatto che, pur essendo ildatore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente non ha esitato ad assumeremansioni di autista, accompagnandolo in vari spostamenti: in una occasione percondurlo presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove doveva adempiereall’obbligo di firma connesso alla misura di prevenzione cui era sottoposto, inun’altra occasione presso un casolare isolato, dove il [OSCURATO:PERSONA] doveva incontrareun altro pregiudicato, [OSCURATO:PERSONA] e, in ultimo, rendendosi disponibile adaccompagnarlo a Palermo per consentirgli di partecipare ad una udienza, poirinviata.Del resto, si tratta di circostanze che, nella loro materialità storica, non sonostate escluse dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello, che, purritenendo sussistenti le condotte descritte nell’ordinanza applicativa della misuracautelare e nella sentenza di condanna di primo grado, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato in relazione al suo inserimento nel sodaliziocriminoso contestato.Orbene, a prescindere dai motivi che hanno spinto il [OSCURATO:PERSONA] a fare daautista al [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che tali comportamenti, gravemente colposi,sono stati accertati nel giudizio di cognizione e possono essere presi inconsiderazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbianocostituito il presupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente,ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le descritte condotte,anche in considerazione della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], abbiano creatol’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate da una forte ambiguità, idonea ad essere percepita all’esternocome contiguità criminale.In conclusione, i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, unafattispecie di reato (la partecipazione al reato associativo) ed a generareinterpretazioni erronee da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 26925 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina,Rv. 269034 – 01).1.4.

Il provvedimento impugnato ha, dunque, correttamente applicato lagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condottadi chi, nei reati associativi, essendo consapevole dell’attività criminale altrui,abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come indicatividi una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep.2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021,Abbruzzese, Rv. 280547 – 01; Sez. 4., n. 29550 del 05/06/2019, Morabito,Rv. 277475 – 01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01), taledovendo considerarsi la condotta di un imprenditore che si presti a fungere daautista ad un dipendente appena assunto, di cui gli è noto lo spessore criminale,per essere stato questi da poco scarcerato, dopo aver scontato la pena per unacondanna per il reato associativo di stampo mafioso, accompagnandolo in giroper consentirgli di adempiere agli incombenti più disparati.2.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3.

Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalMinistero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, inragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialetticaprocessuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fattioggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette aparalizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento afattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, non mass. sul punto).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute insede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatismutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recenteribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo ilquale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in cameradi consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero conrito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricorso dell'imputato vienedichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede dilegittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per latutela dei propri interessi» (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.283886 – 01, non mass. sul punto).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA] SerraoP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20/10/2025 la Corte di appello di Palermo respingevala richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diMatteo [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere dal05/02/2018 al 14/09/2021, in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.,per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Sciacca in data09/12/2019 alla pena di anni tredici di reclusione, per poi essere assolto, perchéil fatto non sussiste (ed immediatamente liberato), con sentenza della Corte diappello di Palermo del 14/09/2021, irrevocabile il 18/09/2022.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Rileva che la Corteterritoriale ha individuato la condotta ostativa alla riparazione i) nell’assunzionedi [OSCURATO:PERSONA] presso la ditta Oro del Belice, formalmente intestata alla madredel ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ii) nella circostanza per cui il Mistrettasvolgesse la funzione di autista del [OSCURATO:PERSONA], iii) nella partecipazione ad unincontro con tale [OSCURATO:PERSONA], svoltosi in un casolare isolato; che la sentenza diassoluzione, invece, ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] mai abbia dichiarato diessere stato assunto per eludere la misura di prevenzione, quanto, piuttosto,perché, all’esito della scarcerazione, si trovava in difficoltà economiche; che, conriferimento all’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice del merito in grado diappello ha escluso che tale conversazione, intercorsa tra la formale titolaredell’azienda ed il [OSCURATO:PERSONA], fosse indicativa dell’asserita sudditanza della [OSCURATO:PERSONA] alBucceri, atteso che le condizioni di lavoro di quest’ultimo dovesseronecessariamente tener conto delle prescrizioni connesse alla misura diprevenzione in atto; che, anche la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’incontro tra ilBucceri ed il [OSCURATO:PERSONA], non era indicativa dell’intraneità del ricorrente al sodaliziodi stampo mafioso contestato, atteso che era rimasto all’esterno del casolare econ il telefono cellulare acceso; che l’aver accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] presso lastazione di polizia giudiziaria per consentirgli di adempiere all’obbligo di firmaconnesso alla misura di prevenzione trova una credibile giustificazionealternativa con la cortesia richiesta al [OSCURATO:PERSONA] dal proprio dipendente, al qualeera stata revocata la patente di guida; che, infine, anche l’episodio della pistola agas è stato ritenuto non significativo dal giudice dell’assoluzione, sia in ragionedella esistenza di un regolare titolo di acquisto, sia per l’incertezza sullariferibilità del nome [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, in assenza di altri elementi identificativi.Rappresenta, dunque, la difesa che le argomentazioni spese dalla sentenza dellaCorte di appello, che mandava assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo perché ilfatto non sussiste, impediscono di configurare a carico dell’odierno ricorrentecondotte macroscopicamente imprudenti, idonee ad integrare la colpa graveostativa alla riparazione, in quanto non sussiste il collegamento causale con ilprovvedimento restrittivo della libertà personale; che, invero, non è sufficienteelencare condotte ritenute eventualmente sospette, occorrendo esplicitare ilnesso causale esistente tra esse e l’adozione della misura cautelare; che,comunque, non si può confondere il piano della gravità indiziaria con quello dellaverifica ex post di una condotta ostativa; che il giudice della riparazione non puòspingersi fino ad attribuire all’istante comportamenti che risultano esclusi ocomunque ritenuti non provati dal giudice della cognizione.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla specificaconfutazione delle rationes decidendi. Evidenzia che l’ordinanza impugnata non siconfronta con i capisaldi della decisione assolutoria, limitandosi a riassumere ladecisione del giudizio di secondo grado in termini particolarmente stringati,senza confrontarsi con le sue motivazioni dettagliate e precise, che annullano inradice sul piano logico e storico ogni elemento accusatorio: così, con riferimentoalla conversazione intercettata il 16/02/2015, l’ordinanza impugnata insiste sultono ossequioso tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e sulle caratteristiche anomale di quelrapporto di lavoro, mentre la sentenza di assoluzione precisa che le condizioni dilavoro del [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere necessariamente condizionate dalleprescrizioni della misura di prevenzione cui il lavoratore era sottoposto; conriferimento all’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il provvedimento impugnato neevidenzia la segretezza e gli accorgimenti utilizzati dai partecipanti, ignorandoche la sentenza assolutoria ha messo in risalto la mancata partecipazione delMistretta alla discussione riservata, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], essendorimasto in disparte, peraltro, con il cellulare in funzione; con riferimentoall’accompagnamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice della riparazione insiste sullasingolarità della circostanza per cui un datore di lavoro si presti a fare da autistaal proprio dipendente, nonostante il giudice del merito abbia ritenuto siffattocomportamento espressione di una cortesia, priva di qualsiasi apporto alsodalizio.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Osserva che ilprovvedimento impugnato non indica quale condotta abbia ingeneratonell’[OSCURATO:PERSONA] quella situazione di apparenza in ordine al contributofornito dal ricorrente al sodalizio di stampo mafioso, che – valutata ex ante –avrebbe causato l’adozione della misura cautelare; che, del resto, non è datoravvisare alcuna condotta tenuta dall’odierno ricorrente che abbia potuto offrireun apprezzabile contributo causale all’emissione del provvedimento coercitivo;che il profilo di mero sospetto ai fini della valutazione circa la sussistenza o menodella colpa grave in capo al [OSCURATO:PERSONA] parrebbe evincersi dalle “frequentazioniambigue”; che queste ultime possono assumere rilievo, ai fini della colpa grave,solo se accompagnate dalla consapevolezza della caratura criminale del soggettofrequentato, specificamente individualizzate e non generiche, dotate di unaconcausalità effettiva, sulla base di un giudizio ex ante, con l’adozione o ilmantenimento della cautela; che, tuttavia, l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA], calibrata inragione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione, la permanenza indisparte e l’uso del telefono nell’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la cortesiadell’accompagnamento presso gli uffici della polizia giudiziaria non integrano,neppure in astratto, le frequentazioni ambigue nel significato ritenuto dallagiurisprudenza di legittimità; che, peraltro, l’eventuale colpa ostativa delricorrente non può esser desunta da fatti o comportamenti la cui valenzanegativa sia stata definitivamente esclusa in sede di cognizione; che il giudicedell’assoluzione ha affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, lamera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio per motivi di parentela,amicizia o rapporti di affari non costituisce elemento di per sé sintomaticodell’appartenenza all’associazione e che, nel caso di specie, i contatti delMistretta con soggetti poi attinti da misure cautelari per il reato associativo distampo mafioso, avvenuti alla luce del sole, costituiscono un dato del tuttoneutro, tenuto conto dell’occasionalità e della casualità degli incontri, nonché deirapporti di conoscenza e di amicizia con costoro intrattenuti dal ricorrente.2.4. In data 06/02/2026 è pervenuta memoria di replica (con allegataordinanza della Corte di appello di Palermo, che ha riconosciuto l’indennizzo perla detenzione ingiustamente subita ad altro coimputato dello stessoprocedimento), con cui si specificano ulteriormente i motivi articolati con ilricorso.3. In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – articolato in tre motivi, che, per essere tra loro strettamenteconnessi, possono essere trattati congiuntamente – è nel complesso infondato.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia e convalutazione "ex ante" – se le condotte poste in essere da colui che chiede lariparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante(anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’evento"detenzione” (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01; Sez. 4,n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 – 01; Sez. 4,n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01),accertamento questo che va svolto tenendo presente la condotta tenutadall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione allamisura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza diun procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio,Rv. 247664 – 01).1.2. Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanzadecisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudicedella cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessarioed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014,dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).Va, infine, evidenziato che la condizione ostativa al riconoscimento deldiritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causaall’ingiusta carcerazione, può estrinsecarsi in condotte che possono essere di tipoextra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da averdeterminato l’imputazione, quali, ad esempio, rapporti ambigui) o di tipoprocessuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice èpertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilitàall’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulladeterminazione della detenzione (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 – 01).1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo deiprincipi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravementecolposa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nelle frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA],esponente di rilievo della criminalità organizzata locale, assunto dall’istante nelladitta formalmente intestata alla madre, all’esito della scarcerazione. Inparticolare, il provvedimento impugnato ha valorizzato il fatto che, pur essendo ildatore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente non ha esitato ad assumeremansioni di autista, accompagnandolo in vari spostamenti: in una occasione percondurlo presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove doveva adempiereall’obbligo di firma connesso alla misura di prevenzione cui era sottoposto, inun’altra occasione presso un casolare isolato, dove il [OSCURATO:PERSONA] doveva incontrareun altro pregiudicato, [OSCURATO:PERSONA] e, in ultimo, rendendosi disponibile adaccompagnarlo a Palermo per consentirgli di partecipare ad una udienza, poirinviata.Del resto, si tratta di circostanze che, nella loro materialità storica, non sonostate escluse dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello, che, purritenendo sussistenti le condotte descritte nell’ordinanza applicativa della misuracautelare e nella sentenza di condanna di primo grado, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato in relazione al suo inserimento nel sodaliziocriminoso contestato.Orbene, a prescindere dai motivi che hanno spinto il [OSCURATO:PERSONA] a fare daautista al [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che tali comportamenti, gravemente colposi,sono stati accertati nel giudizio di cognizione e possono essere presi inconsiderazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbianocostituito il presupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente,ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le descritte condotte,anche in considerazione della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], abbiano creatol’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate da una forte ambiguità, idonea ad essere percepita all’esternocome contiguità criminale.In conclusione, i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, unafattispecie di reato (la partecipazione al reato associativo) ed a generareinterpretazioni erronee da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 26925 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina,Rv. 269034 – 01).1.4. Il provvedimento impugnato ha, dunque, correttamente applicato lagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condottadi chi, nei reati associativi, essendo consapevole dell’attività criminale altrui,abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come indicatividi una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep.2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021,Abbruzzese, Rv. 280547 – 01; Sez. 4., n. 29550 del 05/06/2019, Morabito,Rv. 277475 – 01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01), taledovendo considerarsi la condotta di un imprenditore che si presti a fungere daautista ad un dipendente appena assunto, di cui gli è noto lo spessore criminale,per essere stato questi da poco scarcerato, dopo aver scontato la pena per unacondanna per il reato associativo di stampo mafioso, accompagnandolo in giroper consentirgli di adempiere agli incombenti più disparati.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalMinistero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, inragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialetticaprocessuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fattioggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette aparalizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento afattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, non mass. sul punto).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute insede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatismutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recenteribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo ilquale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in cameradi consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero conrito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato vienedichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede dilegittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per latutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.283886 – 01, non mass. sul punto).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10959/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 235/2026BRUNO [OSCURATO:PERSONA] – …24/2/02/52 026DONATO D’[OSCURATO:PERSONA]                             - Relatore –                  R.G.N. …/20244 3660/2025ALESSANDRO D’ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20/10/2025 la Corte di appello di Palermo respingevala richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diMatteo [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere dal05/02/2018 al 14/09/2021, in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.,per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Sciacca in data09/12/2019 alla pena di anni tredici di reclusione, per poi essere assolto, perchéil fatto non sussiste (ed immediatamente liberato), con sentenza della Corte diappello di Palermo del 14/09/2021, irrevocabile il 18/09/2022.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Rileva che la Corteterritoriale ha individuato la condotta ostativa alla riparazione i) nell’assunzionedi [OSCURATO:PERSONA] presso la ditta Oro del Belice, formalmente intestata alla madredel ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ii) nella circostanza per cui il Mistrettasvolgesse la funzione di autista del [OSCURATO:PERSONA], iii) nella partecipazione ad unincontro con tale [OSCURATO:PERSONA], svoltosi in un casolare isolato; che la sentenza diassoluzione, invece, ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] mai abbia dichiarato diessere stato assunto per eludere la misura di prevenzione, quanto, piuttosto,perché, all’esito della scarcerazione, si trovava in difficoltà economiche; che, conriferimento all’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice del merito in grado diappello ha escluso che tale conversazione, intercorsa tra la formale titolaredell’azienda ed il [OSCURATO:PERSONA], fosse indicativa dell’asserita sudditanza della [OSCURATO:PERSONA] alBucceri, atteso che le condizioni di lavoro di quest’ultimo dovesseronecessariamente tener conto delle prescrizioni connesse alla misura diprevenzione in atto; che, anche la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’incontro tra ilBucceri ed il [OSCURATO:PERSONA], non era indicativa dell’intraneità del ricorrente al sodaliziodi stampo mafioso contestato, atteso che era rimasto all’esterno del casolare econ il telefono cellulare acceso; che l’aver accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] presso lastazione di polizia giudiziaria per consentirgli di adempiere all’obbligo di firmaconnesso alla misura di prevenzione trova una credibile giustificazionealternativa con la cortesia richiesta al [OSCURATO:PERSONA] dal proprio dipendente, al qualeera stata revocata la patente di guida; che, infine, anche l’episodio della pistola agas è stato ritenuto non significativo dal giudice dell’assoluzione, sia in ragionedella esistenza di un regolare titolo di acquisto, sia per l’incertezza sullariferibilità del nome [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, in assenza di altri elementi identificativi.Rappresenta, dunque, la difesa che le argomentazioni spese dalla sentenza dellaCorte di appello, che mandava assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo perché ilfatto non sussiste, impediscono di configurare a carico dell’odierno ricorrentecondotte macroscopicamente imprudenti, idonee ad integrare la colpa graveostativa alla riparazione, in quanto non sussiste il collegamento causale con ilprovvedimento restrittivo della libertà personale; che, invero, non è sufficienteelencare condotte ritenute eventualmente sospette, occorrendo esplicitare ilnesso causale esistente tra esse e l’adozione della misura cautelare; che,comunque, non si può confondere il piano della gravità indiziaria con quello dellaverifica ex post di una condotta ostativa; che il giudice della riparazione non puòspingersi fino ad attribuire all’istante comportamenti che risultano esclusi ocomunque ritenuti non provati dal giudice della cognizione.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla specificaconfutazione delle rationes decidendi. Evidenzia che l’ordinanza impugnata non siconfronta con i capisaldi della decisione assolutoria, limitandosi a riassumere ladecisione del giudizio di secondo grado in termini particolarmente stringati,senza confrontarsi con le sue motivazioni dettagliate e precise, che annullano inradice sul piano logico e storico ogni elemento accusatorio: così, con riferimentoalla conversazione intercettata il 16/02/2015, l’ordinanza impugnata insiste sultono ossequioso tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e sulle caratteristiche anomale di quelrapporto di lavoro, mentre la sentenza di assoluzione precisa che le condizioni dilavoro del [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere necessariamente condizionate dalleprescrizioni della misura di prevenzione cui il lavoratore era sottoposto; conriferimento all’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il provvedimento impugnato neevidenzia la segretezza e gli accorgimenti utilizzati dai partecipanti, ignorandoche la sentenza assolutoria ha messo in risalto la mancata partecipazione delMistretta alla discussione riservata, intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], essendorimasto in disparte, peraltro, con il cellulare in funzione; con riferimentoall’accompagnamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice della riparazione insiste sullasingolarità della circostanza per cui un datore di lavoro si presti a fare da autistaal proprio dipendente, nonostante il giudice del merito abbia ritenuto siffattocomportamento espressione di una cortesia, priva di qualsiasi apporto alsodalizio.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Osserva che ilprovvedimento impugnato non indica quale condotta abbia ingeneratonell’[OSCURATO:PERSONA] quella situazione di apparenza in ordine al contributofornito dal ricorrente al sodalizio di stampo mafioso, che – valutata ex ante –avrebbe causato l’adozione della misura cautelare; che, del resto, non è datoravvisare alcuna condotta tenuta dall’odierno ricorrente che abbia potuto offrireun apprezzabile contributo causale all’emissione del provvedimento coercitivo;che il profilo di mero sospetto ai fini della valutazione circa la sussistenza o menodella colpa grave in capo al [OSCURATO:PERSONA] parrebbe evincersi dalle “frequentazioniambigue”; che queste ultime possono assumere rilievo, ai fini della colpa grave,solo se accompagnate dalla consapevolezza della caratura criminale del soggettofrequentato, specificamente individualizzate e non generiche, dotate di unaconcausalità effettiva, sulla base di un giudizio ex ante, con l’adozione o ilmantenimento della cautela; che, tuttavia, l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA], calibrata inragione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione, la permanenza indisparte e l’uso del telefono nell’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la cortesiadell’accompagnamento presso gli uffici della polizia giudiziaria non integrano,neppure in astratto, le frequentazioni ambigue nel significato ritenuto dallagiurisprudenza di legittimità; che, peraltro, l’eventuale colpa ostativa delricorrente non può esser desunta da fatti o comportamenti la cui valenzanegativa sia stata definitivamente esclusa in sede di cognizione; che il giudicedell’assoluzione ha affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, lamera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio per motivi di parentela,amicizia o rapporti di affari non costituisce elemento di per sé sintomaticodell’appartenenza all’associazione e che, nel caso di specie, i contatti delMistretta con soggetti poi attinti da misure cautelari per il reato associativo distampo mafioso, avvenuti alla luce del sole, costituiscono un dato del tuttoneutro, tenuto conto dell’occasionalità e della casualità degli incontri, nonché deirapporti di conoscenza e di amicizia con costoro intrattenuti dal ricorrente.2.4. In data 06/02/2026 è pervenuta memoria di replica (con allegataordinanza della Corte di appello di Palermo, che ha riconosciuto l’indennizzo perla detenzione ingiustamente subita ad altro coimputato dello stessoprocedimento), con cui si specificano ulteriormente i motivi articolati con ilricorso.3. In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – articolato in tre motivi, che, per essere tra loro strettamenteconnessi, possono essere trattati congiuntamente – è nel complesso infondato.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia e convalutazione "ex ante" – se le condotte poste in essere da colui che chiede lariparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante(anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’evento"detenzione” (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01; Sez. 4,n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 – 01; Sez. 4,n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01),accertamento questo che va svolto tenendo presente la condotta tenutadall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione allamisura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza diun procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio,Rv. 247664 – 01).1.2. Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanzadecisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudicedella cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessarioed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014,dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).Va, infine, evidenziato che la condizione ostativa al riconoscimento deldiritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causaall’ingiusta carcerazione, può estrinsecarsi in condotte che possono essere di tipoextra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da averdeterminato l’imputazione, quali, ad esempio, rapporti ambigui) o di tipoprocessuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice èpertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilitàall’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulladeterminazione della detenzione (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 – 01).1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo deiprincipi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravementecolposa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nelle frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA],esponente di rilievo della criminalità organizzata locale, assunto dall’istante nelladitta formalmente intestata alla madre, all’esito della scarcerazione. Inparticolare, il provvedimento impugnato ha valorizzato il fatto che, pur essendo ildatore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente non ha esitato ad assumeremansioni di autista, accompagnandolo in vari spostamenti: in una occasione percondurlo presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove doveva adempiereall’obbligo di firma connesso alla misura di prevenzione cui era sottoposto, inun’altra occasione presso un casolare isolato, dove il [OSCURATO:PERSONA] doveva incontrareun altro pregiudicato, [OSCURATO:PERSONA] e, in ultimo, rendendosi disponibile adaccompagnarlo a Palermo per consentirgli di partecipare ad una udienza, poirinviata.Del resto, si tratta di circostanze che, nella loro materialità storica, non sonostate escluse dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello, che, purritenendo sussistenti le condotte descritte nell’ordinanza applicativa della misuracautelare e nella sentenza di condanna di primo grado, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato in relazione al suo inserimento nel sodaliziocriminoso contestato.Orbene, a prescindere dai motivi che hanno spinto il [OSCURATO:PERSONA] a fare daautista al [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che tali comportamenti, gravemente colposi,sono stati accertati nel giudizio di cognizione e possono essere presi inconsiderazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbianocostituito il presupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente,ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le descritte condotte,anche in considerazione della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], abbiano creatol’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate da una forte ambiguità, idonea ad essere percepita all’esternocome contiguità criminale.In conclusione, i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, unafattispecie di reato (la partecipazione al reato associativo) ed a generareinterpretazioni erronee da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 26925 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina,Rv. 269034 – 01).1.4. Il provvedimento impugnato ha, dunque, correttamente applicato lagiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di riparazione perl’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condottadi chi, nei reati associativi, essendo consapevole dell’attività criminale altrui,abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come indicatividi una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep.2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021,Abbruzzese, Rv. 280547 – 01; Sez. 4., n. 29550 del 05/06/2019, Morabito,Rv. 277475 – 01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01), taledovendo considerarsi la condotta di un imprenditore che si presti a fungere daautista ad un dipendente appena assunto, di cui gli è noto lo spessore criminale,per essere stato questi da poco scarcerato, dopo aver scontato la pena per unacondanna per il reato associativo di stampo mafioso, accompagnandolo in giroper consentirgli di adempiere agli incombenti più disparati.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalMinistero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, inragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialetticaprocessuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fattioggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette aparalizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento afattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, non mass. sul punto).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute insede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatismutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recenteribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo ilquale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in cameradi consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero conrito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato vienedichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede dilegittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per latutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.283886 – 01, non mass. sul punto). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore                                  La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA] SerraoP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore                                  La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10959/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris