CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i difensori del ricorrente hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso (in quanto gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato che non sarebbero intervenuti e che pertanto si riportavano ai motivi di ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 13/12/2018, il Tribunale di Trani dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale di MRP s.r.I., dichiarata fallita il 19/10/2011, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena principale di anni 3 e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata della pena principale. Investiva dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 14/06/2022, recependo il concordato intervenuto tra le parti, ritenute prevalenti le già applicate circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena principale in anni 2 di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., dovendo il giudice provvedere d'ufficio a verificare l'insussistenza di una causa di non punibilità, mentre nel caso di specie la Corte di appello ha preso atto della rinuncia ai motivi incorrendo in un vizio di omessa motivazione in quanto si è limitata a riportare la richiesta di concordato con il P.G. in relazione alla riduzione della pena, senza neppure un cenno alla colpevolezza dell'imputato, nonostante le puntuali censure proposte con l'atto di appello. 2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla mancata riduzione delle pene accessorie fallimentari nella stessa misura della riduzione della pena principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la durata delle pene accessorie non ha formato oggetto del concordato e la sua determinazione non è rapportata alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de