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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02953/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99 comma 4, 56, 624 bis e 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un'autovettura e degli oggetti ivi custoditi, forzandone la portiera, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Formula due motivi.

Con il primo lamenta la violazione di legge non avendo il giudice di appello, in accoglimento del gravame, provveduto a qualificare correttamente il fatto nella fattispecie di cui all'art. 56 comma 3^ cod. pen., trattandosi di un'ipotesi di t7 , desistenza e non di tentativo, né a qualificare l'azione come reato danneggiamento ai sensi dell'art. 635.

Rileva che il reato è rimasto nella sua fase ideativa e l'imputato dopo avere forzato la serratura si è limitato a guardare dentro l'autovettura senza prendere nulla, decidendo di desistere dall'azione furtiva, sicché la sua condotta potrebbe, al più configurare il reato di danneggiamento - non procedibile per mancanza di querela- ma non il tentativo di furto.

Osserva che non corrisponde al vero che l'imputato non abbia condotto a termine l'azione per la presenza di bagnanti che sopraggiungevano, essendo chiaro che egli non poteva non aver messo in conto la presenza di terzi, dei quali avrebbe potuto semplicemente attendere l'allontanamento se non avesse volontariamente desistito dal proposito criminale.

Con il secondo si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., benché la pena per il furto tentato aggravato, fattispecie autonoma di reato, lo consenta e nonostante l'assenza delle altre condizioni ostative all'applicazione della disposizione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata affrontando il tema dell'inquadramento giuridico del fatto, quale tentativo di furto, sottolinea l'assoluta assenza di ogni elemento circa la volontarietà dell'abbandono dell'azione delittuosa, non solo perché l'imputato si allontanò per la presenza di terze persone sopraggiunte in auto, ma perché egli stesso ha ammesso di avere aperto l'automobile per prendere qualcosa, constatando che non c'era nulla, siffatta condotta configurandosi come tentativo compiuto.

La motivazione sul punto è scevra da vizi logici e non manca di analizzare le argomentazioni difensive introdotte dall'imputato, ma le rigetta con una motivazione del tutto coerente ed incensurabile.

Ciò vale anche in relazione alla pretesa riqualificazione del reato quale danneggiamento, essendo stato ritenuto dalla Corte che la condotta fosse certamente finalizzata a sottrarre i beni contenuti • nell'auto e non solo a danneggiare il mezzo.

Rispetto a detta motivazione il ricorrente si limita ad enunciare il vizio, senza introdurre alcun elemento di effettiva pertinenza censoria.

Con riferimento alla denuncia dell'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., gli argómenti spesi dal giudice di merito appaiono ineccepibili, posto che la pena per il delitto di tentato furto pluriaggravato (pari ad anno sei e mesi otto di reclusione) è incompatibile con i presupposti applicativi della disposizione.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99 comma 4, 56, 624 bis e 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un'autovettura e degli oggetti ivi custoditi, forzandone la portiera, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Formula due motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge non avendo il giudice di appello, in accoglimento del gravame, provveduto a qualificare correttamente il fatto nella fattispecie di cui all'art. 56 comma 3^ cod. pen., trattandosi di un'ipotesi di t7 , desistenza e non di tentativo, né a qualificare l'azione come reato danneggiamento ai sensi dell'art. 635. Rileva che il reato è rimasto nella sua fase ideativa e l'imputato dopo avere forzato la serratura si è limitato a guardare dentro l'autovettura senza prendere nulla, decidendo di desistere dall'azione furtiva, sicché la sua condotta potrebbe, al più configurare il reato di danneggiamento - non procedibile per mancanza di querela- ma non il tentativo di furto. Osserva che non corrisponde al vero che l'imputato non abbia condotto a termine l'azione per la presenza di bagnanti che sopraggiungevano, essendo chiaro che egli non poteva non aver messo in conto la presenza di terzi, dei quali avrebbe potuto semplicemente attendere l'allontanamento se non avesse volontariamente desistito dal proposito criminale. Con il secondo si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., benché la pena per il furto tentato aggravato, fattispecie autonoma di reato, lo consenta e nonostante l'assenza delle altre condizioni ostative all'applicazione della disposizione. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata affrontando il tema dell'inquadramento giuridico del fatto, quale tentativo di furto, sottolinea l'assoluta assenza di ogni elemento circa la volontarietà dell'abbandono dell'azione delittuosa, non solo perché l'imputato si allontanò per la presenza di terze persone sopraggiunte in auto, ma perché egli stesso ha ammesso di avere aperto l'automobile per prendere qualcosa, constatando che non c'era nulla, siffatta condotta configurandosi come tentativo compiuto. La motivazione sul punto è scevra da vizi logici e non manca di analizzare le argomentazioni difensive introdotte dall'imputato, ma le rigetta con una motivazione del tutto coerente ed incensurabile. Ciò vale anche in relazione alla pretesa riqualificazione del reato quale danneggiamento, essendo stato ritenuto dalla Corte che la condotta fosse certamente finalizzata a sottrarre i beni contenuti • nell'auto e non solo a danneggiare il mezzo. Rispetto a detta motivazione il ricorrente si limita ad enunciare il vizio, senza introdurre alcun elemento di effettiva pertinenza censoria. Con riferimento alla denuncia dell'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., gli argómenti spesi dal giudice di merito appaiono ineccepibili, posto che la pena per il delitto di tentato furto pluriaggravato (pari ad anno sei e mesi otto di reclusione) è incompatibile con i presupposti applicativi della disposizione. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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