CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 28970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19515-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1845/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/01/2017 R.G.N. 2050/2013; Oggetto: Pubblico impiego -mansioni dirigenziali - cessazione funzioni ufficio commissariale - legittimazione passiva PCM R.G.N. 19515/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1845 del 2016, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava, confermando la decisione assunta dal giudice di prime cure, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del comune di Cassano allo Jonio, inquadrato nella categoria D3, volto ad ottenere la somma di euro 32.885,38 a titolo di differenze retributive, sul presupposto di aver svolto, tra il 27.02.2006 e il 14.01.2007, ovvero nel periodo di sua utilizzazione presso l’Ufficio del “[OSCURATO:PERSONA] per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria”, mansioni superiori di dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA]. La domanda del Ciappetta era stata proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e, in via solidale o alternativa, del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], mentre aveva respinto nel merito la domanda azionata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta sia della omessa individuazione delle mansioni svolte, sia della inapplicabilità del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo al più applicabile il CCNL della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. 3. In sede di impugnazione il Ciappetta aveva lamentato che: i) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto omessa la descrizione delle mansioni svolte, al contrario evincibili dalle ordinanze del [OSCURATO:PERSONA]; ii) alla controversia in esame avrebbe d ovuto trovare applicazione il CCNL del [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base erano state calcolate le differenze retributive, piuttosto che, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, il CCNL della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]; iii) il giudic e aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], in quanto sussisteva la responsabilità solidale delle due Amministrazioni evocate in giudizio. 4. La Corte territoriale, dopo aver dato atto della costituzione in giudizio della sola Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rappresentato che l’Ufficio del “Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria” era stato soppresso con cessazione di tutte le competenze in data 31.12.2012, rigettava l’appello proposto dal lavoratore, R.G.N. 19515/2017 Pag.rilevando il difetto di titolarità del rapporto sostanziale di cui si controverte in capo alla Presidenza del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, assumeva che : -il commissario delegato, figura contemplata dall’art. 5 della legge n. 225/1992, costituiva in ogni caso entità giuridica dotata di autonomia ed autonoma soggettività, risultando quindi unico soggetto legittimato ad agire e resistere in giudizio nelle controversie relative a rapporti intercorsi con l’Ufficio commissariale stesso; - conseguentemente, doveva escludersi che la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio; -poiché l’[OSCURATO:PERSONA] aveva cessato le proprie competenze nella materia della gestione dei rifiuti in virtù di OPCM n. 4011/2012, le competenze medesime dovevano ritenersi trasferite automaticamente con decorrenza dal 31 dicembre 2012 alle Amministrazioni ed Enti ordinariamente competenti; -nello specifico, le attribuzioni proprie del [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta del d.lgs. n. 152/2006 dovevano ritenersi trasferite alla Regione Calabria, come desumibile anche dal combinato disposto degli artt. 1 e 4 OPCM 14 marzo 2013 e dell’art. 5 della legge n. 225/1992. 5. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. Il P.G. ha formulato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. 8. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della L. 225/1992 e 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Rileva che il suddetto art. 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013 ha previsto un meccanismo successorio a norma del quale, come sostenuto dalla Corte d’appello, a seguito della soppressione dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a quest’ultimo, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, l’amministrazione o l’ente territoriale ordinariamente competente. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito non ha adeguatamente considerato che tale meccanismo opera, ai sensi del secondo periodo della medesima disposizione, solo se «i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati». Ebbene, nel caso di specie, il meccanismo successorio previsto dal legislatore non potrebbe validamente operare in quanto, secondo la ricostruzione proposta dal lavoratore, la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ha nominato come [OSCURATO:PERSONA] per R.G.N. 19515/2017 Pag.l’emergenza ambientale un soggetto che non è né rappresentante della Regione Calabria né, tantomeno, è stato dalla stessa designato. Tale circostanza, dunque, imporrebbe di considerare la Presidenza del Consiglio quale legittimo successore del soppresso Ufficio commissariale. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata, denuncia la violazione degli artt. 110, 111, 299, 300 e 303 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 del medesimo codice di rito. Nello specifico, assume che la Corte territoriale, una volta accertata, da una parte, l’anteriorità dell’introduzione del giudizio rispetto alla soppressione dell’Ufficio commissariale e, dall’altra, il subentro, anche nei giudizi pendenti, della Regione Calabria e non della Presidenza del Consiglio, ha mancato di adottare le iniziative opportune a ricostruire la bilateralità necessaria alla prosecuzione del processo nei confronti del successore universale ex art. 110 cod. proc. civ., attraverso il meccanismo dell’interruzione e della successiva riassunzione prevista dagli artt. 299, 300 e 303 cod. proc. civ. Censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha rigettato sic et simpliciterl’appello per “difetto di titolarità del rapporto sostanziale di cui si controverte” in capo alla Presidenza del Consiglio; ciò in quanto, aderendo all’interpretazione fatta propria dalla Corte di merito, si perverrebbe all’assurda conseguenza che quando l’originaria parte venga meno per morte o altra causa - quale l’estinzione dell’ente - la domanda dovrebbe essere rigettata per difetto di titolarità e la causa instaurata ex novo nei confronti del subentrante. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, nell’ambito degli interventi normativi finalizzati, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 225 del 1992 (nel testo ratione temporis vigente), ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ed espressionedi quella che è stata definita “organizzazione policentrica della protezione civile”, previa dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Calabria, con OPCM n. 2696 del 21/10/1997 (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 250 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) erano state disposte le misure urgenti per fronteggiare tale situazione di emergenza ed era stato nominato il commissario delegato, con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi. Successivamente è intervenuta in data 22/3/2012 (e cioè prima della presentazione del ricorso da parte del Ciappetta, avvenuta il 23/5/2012) la OPCM 4011/2012 che, dopo aver previsto all’art. 2, comma 1 che: «Il dott. [OSCURATO:PERSONA] è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, R.G.N. 19515/2017 Pag.alla prosecuzione e al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria», ha stabilito, al comma 2, che: «All’esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l’attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale». È stata così fissata la cessazione dell’operatività dell’Ufficio commissariale al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. È quindi intervenuta la legge n. 147 del 2013 che, all’art. 1, comma 422, lett. c) ha stabilito che: «Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati». La disposizione riportata contempla una fattispecie di successione universale nei rapporti con conseguente applicazione dell’art. 110 cod. proc. civ., nei casi in cui i soggetti nominati Commissari delegati siano rappresentanti degli enti ordinariamente competenti oppure dagli stessi designati. La legittimità costituzionale della norma è stata sottoposta al vaglio della Consulta (Corte Cost., 21 gennaio 2016, n. 8), la quale, rigettando le questioni sollevate, ha sostenuto che, se da un lato gli atti del Commissario delegato sono pacificamente qualificabili come atti dell’Amministrazione centrale dello Stato, dall’altro la funzione statale che qui viene in rilievo ha carattere temporaneo e risulta correlata necessariamente allo stato di emergenza, rispetto alla quale la Regione ordinariamente competente non è comunque estranea. La funzione statale, in quanto strettamente connessa allo stato emergenziale, cessa nel momento in cui termina l’emergenza. Dal che consegue, secondo la Consulta, che i rapporti giuridici residuati alla cessazione della struttura commissariale siano governati, nuovamente, in base all’ordinario sistema di R.G.N. 19515/2017 Pag.competenze con il subentro dell’ente ordinariamente competente - ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. - in tutte le situazioni attive e passive appartenenti, n ello stato di emergenza, all’[OSCURATO:PERSONA]. Invero, già la sopra citata legge n. 225 del 1992, all’art. 5, comma 4 ter (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), num. 7), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59) prevedeva che: «Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ognicaso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi» ed il successivo comma 4 quater che : «Con l’ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l’emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione». 3.2. Come evidenziato anche dal [OSCURATO:PERSONA] (v. Consiglio di Stato, Sez. Quarta, 21 novembre 2022 n. 10242; Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1832), in forza delle citate disposizioni gli organi commissariali nominati ex legen. 225 del 1992 restano pienamente autonomi e distinti (anche, ovviamente, sul piano della legittimazione processuale) sia dagli enti territoriali competenti che dalla Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e dai Ministeri competenti. [OSCURATO:PERSONA] delegato, pertanto, risulta essere un centro d’imputazione autonomo sia rispetto agli enti territoriali competenti (id est, Regione Calabria) sia rispetto alla Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Ministeri interessati, stante l’autonomia operativa, decisionale ed organizzativa della struttura commissariale, competendo alla Presidenza del Consiglio il solo procedimento di nomina e la prodromica attività istruttoria relativa all’accertamento dei presupposti per disporre l’intervento sostituivo. R.G.N. 19515/2017 Pag.Orbene, nel territorio della Regione Calabria, il commissario delegato per l’emergenza ambientale ha definitivamente cessato tutte le proprie funzioni in data 31 dicembre 2012 in forza della sopra citata OPCM n. 4011 del 22 marzo 2012. Come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, con successiva ordinanza della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2013, n. 57, sono state stabilite le modalità di trasferimento delle relative competenze in capo agli organi ordinariamente deputati alla gestione delle operazioni di gestione dei rifiuti. Quest’ultimo provvedimento esordisce affermando che: «A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione ...». 3.3. Il combinato disposto delle fonti appena citate, interpretate alla luce del chiaro tenore testuale consente di affermare, anche a prescindere dalla circostanza che la legge del 2013 sopra ricordata è intervenuta dopo i fatti per cui è causa, che la Regione Calabria sia l’unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio, in quanto individuato dal Legislatore nazionale come successore universale in tutti i rapporti facenti capo al cessato ufficio commissariale, quest’ultimo a sua volta nominato su designazione della Regione stessa, se non identificato nello stesso Presidente della giunta regionale. Tale soluzione ècorroborata dalla sopra citata pronuncia della Corte costituzionale n. 8 del 2016 secondo la quale i rapporti giuridici residuati alla cessazione della struttura commissariale sono governati, nuovamente, in base all’ordinario sistema di competenze con il subentro dell’ente ordinariamente competente -ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. - in tutte le situazioni attive e passive appartenenti, nello stato di emergenza, all’[OSCURATO:PERSONA]. La stessa Corte costituzionale ha chiarito che “il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere e che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono” (v. punto 8.1.2., Corte Cost., sent. cit.). 3.4. Nella puntuale ricostruzione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 10242/2022 sopra citata, per il periodo dal 1997 sino al 2004, le funzioni di commissario sono state sempre attribuite al Presidente della giunta regionale della Calabria, per cui trova applicazione l’art. 1, comma 422, cit., con la conseguente titolarità passiva del rapporto giuridico in capo all’ente regionale; a decorrere dall’anno 2004 e sino alla cessazione dello stato emergenziale (31 dicembre 2012), tutti i commissari risultano R.G.N. 19515/2017 Pag.designati dall’ente regionale, il quale ha sempre indicato i nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell’incarico, anche se la procedura di nomina è stata poi formalmente compiuta dall’amministrazione statale. Alle nomine, dunque, la Regione Calabria, ordinariamente competente, non è mai rimasta estranea pur in un contesto di stato di emergenza, così realizzando quella “intesa” ai fini delle deliberazioni del Governo nonché quel “raccordo” con lo Stato valorizzati dalla Corte cost. nella citata sentenza n. 8 del 2016. 3.5. Ed allora, come posto in rilievo dal Giudice delle leggi, “il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all’esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale - in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza: lettere a e b del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 225 del 1992) -opera l’ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull’anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all’ordinario sistema di competenze”. 3.6. Si deve, quindi, concludere per l’individuazione della Regione Calabria come soggetto in concreto subentrato in tutti i rapporti sostanziali in precedenza astrattamente riferibili al cessato Ufficio commissariale, con relativo rigetto del motivo di ricorso. 4. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito illustrati. 4.1. Innanzitutto, per quanto sopra evidenziato, al caso in esame va applicata la disciplina prevista dall’art. 110 cod. proc. civ. e non, come sostenuto dal ricorrente nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ., quella relativa alla successione particolare nel diritto controverso dettata dal successivo art. 111 cod. proc. civ. Quanto detto trova fondamento tanto nelle fonti ministeriali sopra indicate – e, in particolare, nelle OPCM del 2012 e del 2013 le quali prevedono una vera e propria cessazione delle competenze dell’ente commissariale, con relativa soppressione dello stesso -quali indici di una chiara volontà governativa in tal senso, quanto nella successiva disciplina legislativa introdotta dall’art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [peraltro abrogato dall’art. 48, comma 1, lett. n), d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1] che, in R.G.N. 19515/2017 Pag.linea di continuità con la previgente normativa, richiama proprio l’art. 110 cod. proc. civ. prevedendo espressamente la successione in universum iusda uno ad altro ente. 4.2. Tanto chiarito, va osservato che il Tribunale di Catanzaro aveva respinto nel merito la domanda nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (che all’epoca di instaurazione del giudizio era ancora operante), mentre la Corte d’appello ha preso atto della cessazione dell’Organo e si è limitata ad affermare che ogni pretesa dovrebbe essere fatta valere nei confronti della Regione. In effetti l’evento interruttivo (peraltro intervenuto già in primo grado) non risulta essere mai stato oggetto di conoscenza formale ex art. 300 cod. proc. civ. nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, profilo che assume valenza anche qualora l’evento interruttivo derivi dall’estinzione ope legis di un Ente (v. sul punto Cass. 7 maggio 2005, n. 6940 ed ancor prima Cass., Sez. Un., 11 maggio 1984 n. 2875). Quindi quel giudizio (che vedeva costituiti sia la Presidenza del Consiglio sia il [OSCURATO:PERSONA], difesi entrambi dall’Avvocatura dello Stato) non è stato interrotto né poteva esserlo, non avendo la cessazione dell’Ente formato oggetto di conoscenza formale exart. 300 cod. proc. civ. Lo stesso, dunque, era regolarmente proseguito nei confronti del soggetto nelle more cessato e così sino alla sentenza di primo grado ed anzi anche successivamente in fase di notifica del gravame (Cass. 7 maggio 2021, n. 12183 ; Cass. 9 ottobre 2018, n. 24845). Trattandosi di un organo commissariale con autonoma soggettività, anche la notifica dell’appello all’Avvocatura era stata pienamente regolare, essendo l’Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l’ente cessato, con la conseguenza che non potevano considerarsi nulli né l’atto d’appello indicante il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l’Avvocatura (arg. ex Cass. 4 aprile 2019, n. 9517; Cass. 25 febbraio 2013, n. 4648). 4.3. Risulta, però, dalla sentenza impugnata (v. pag. 4) che la Presidenza del Consiglio, costituendosi in appello, aveva rappresentato che il Commissiario delegato (parte rimasta contumace nel giudizio di appello: v. epigrafe della sentenza) era stato soppresso con cessazione di tutte le competenze in data 31/12/2012 (come da OPCM n. 4011/2012). 4.4. Ed allora si ricadeva nell’ipotesi di cui all’art. 300, comma 4, cod. proc. civ. essendo sufficiente ad integrare il requisito della documentazione il richiamo alla predetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] (avente efficacia normativa e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 79 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che aveva sancito la cessazionedel Commissario delegato con trasferimento trasferimento alle Amministrazioni ed Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per R.G.N. 19515/2017 Pag.l’attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico che ne aveva comportatao l’istituzione. 4.5. In conseguenza andava disposta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ. 5. Conclusivamente va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in realzione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 6. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro, in dive