CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02873/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 28808-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 MASCIOLI; 3426 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMOREPIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - e sul ricorso 28914-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 30ANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 103/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2015 R.G.N. 948/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe avevano convenuto in giudizio la Scuola per l'Europa di Parma, alle cui dipendenze avevano prestato servizio, nell'anno scolastico 2010/2011, in qualità di docenti o di appartenenti al personale tecnico ed amministrativo. Avevano domandato la condanna della resistente al pagamento di differenze retributive ed avevano dedotto che, erroneamente, l'ente aveva applicato le tabelle allegate al C.C.N.L. per il personale del comparto della scuola statale, violando in tal modo l'art.1, comma 11, della legge n. 115/2009 che quanto al trattamento retributivo rinvia a quello previsto per il personale delle [OSCURATO:PERSONA]. Gli originari ricorrenti avevano chiesto, inoltre, l'accertamento del loro diritto a percepire il maggiore trattamento retributivo anche nell'anno scolastico 2011/2012. 2. Il Tribunale di Parma aveva dichiarato la nullità della costituzione della resistente per difetto di ius postulandi in capo all'Avvocatura dello Stato ed aveva accolto la domanda, condannando la Scuola al pagamento delle somme, indicate in dispositivo per ciascun ricorrente, quantificate previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.3. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Bologna, adita dalla Scuola di Parma con due distinti ricorsi, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ed ha ritenuto infondati nel merito i motivi di impugnazione formulati dalla Scuola, previo conferimento di mandato ad avvocato del libero Foro. 4. Quanto al primo ricorso il giudice d'appello ha escluso che potessero trovare applicazione gli artt. 1 e 43 del R.d. n. 1611/1933 ed ha rilevato che, da un lato, nessuna disposizione di legge ha attribuito all'Avvocatura il potere di assumere la rappresentanza e la difesa dell'ente pubblico, dall'altro che la Scuola non può essere ritenuta amministrazione dello Stato, non essendo a tal fine sufficiente la mera vigilanza da parte del MIUR, prevista dalla legge n. 115/2009 con la quale alla Scuola, «istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico», è stata attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. 5. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto ammissibile ma infondato l'appello proposto con l'assistenza di avvocato del libero Foro ed ha evidenziato che il legislatore ha richiamato espressamente la retribuzione prevista per il personale delle Scuole europee, in ragione dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari per l'espletamento della prestazione. Ha escluso che l'applicazione del parametro retributivo fosse subordinato all'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla richiamata legge n. 115/2009 ed ha ritenuto irrilevante il richiamo, contenuto nei contratti individuali, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per il personale del comparto della scuola, atteso il carattere cogente della disposizione normativa, non derogabile in peius dalle parti. Ha precisato, poi, che le somme erano state quantificate previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e che solo in grado d'appello, tardivamente, la Scuola aveva contestato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda. L'appello è stato respinto nella sua interezza sebbene in motivazione la Corte abbia dato atto dell'errore commesso dal Tribunale quanto alla quantificazione degli accessori del credito, liquidati ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. anziché nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. 6. Per la cassazione della sentenza la Scuola per l'Europa di Parma ha proposto due distinti ricorsi: l'uno redatto da avvocato del libero Foro, munito di procura speciale, e affidato a sette motivi; l'altro notificato dall'Avvocatura Generale dello Stato che anche in questa sede ha dichiarato di spendere i poteri derivanti dal patrocinio istituzionale ed ha formulato nove motivi di censura. Ad entrambi i ricorsi hanno resistito con tempestivo controricorso i litisconsorti indicati in epigrafe. 7. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale, è stata poi fissata in pubblica udienza in ragione dell'importanza delle questioni giuridiche coinvolte.La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per la fondatezza del primo e del nono motivo del ricorso proposto dall'Avvocatura, con assorbimento del secondo ricorso, e per il rigetto delle censure riguardanti il merito della pretesa. I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso notificato il 7 dicembre 2015 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed iscritto al n. 28914/2015 denuncia, con il primo ed il secondo motivo, formulati rispettivamente ai sensi del n. 3 e del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del R.d. n. 1611/1933 e dell'art. 1 della legge n. 115/2009. La ricorrente assume, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell'escludere lo ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato perché il patrocinio esclusivo e obbligatorio previsto dall'art. 1 del R.d. è applicabile anche alle Amministrazioni dello Stato organizzate ad ordinamento autonomo, fra le quali rientrano gli istituti scolastici, sebbene forniti di personalità giuridica. Richiama la disciplina dettata dalla legge n. 115/2009 ed il d.m. n. 138/2010, contenente il Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma, e sottolinea che quest'ultimo nelle premesse rinvia significativamente al T.U. n. 297/1994 nonché alla legge n. 59/1997 sull'autonomia scolastica, dati - questi - che, apprezzati anche in relazione alla complessiva organizzazione della Scuola, portano ad inquadrare quest'ultima nell'ambito dell'ordinamento scolastico statale. 2. La terza censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 8 e 11, della legge n. 115/2009 nonché degli artt. 17, 20,21, 23,24 del D.I. n. 138/2010 e della tabella a) allo stesso allegata. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che sia l'art. 6 del D.I. n. 41 del 23 luglio 2004, sia il successivo art. 4 del D.I. n. 66 del 30 luglio 2007 avevano consentito l'assunzione del personale docente con contratto di durata annuale, rinnovabile e da stipulare previa selezione per titoli e colloqui, ed avevano espressamente richiamato il C.C.N.L. per il personale del comparto scuola. La legge n. 115/2009 è intervenuta in questo contesto ed ha previsto, al comma 8 dell'art. 1, l'espletamento di un'apposita procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, mentre al comma 11 dello stesso articolo ha stabilito la corresponsione al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I. Ad avviso della ricorrente le due disposizioni devono essere lette congiuntamente nel senso che la garanzia retributiva riconosciuta dalla comma 11 si correla alla verifica dei requisiti professionali e di conoscenza linguistica da effettuare nelle forme previste dal regolamento, con la conseguenza che ove la selezione non venga bandita ed espletata torna ad espandersi la disciplina generale prevista per il personale della scuola statale, richiamata nei precedenti decreti interministeriali. 3. Con la quarta critica è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.. La ricorrente richiama argomentazioni già espresse nel terzo motivo e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la retribuzione europea era stata riconosciuta al personale che aveva superato la procedura selettiva e, quindi, avrebbe dovuto distinguere per l'anno scolastico 2011/2012 le diverse posizioni. 4. Il quinto motivo, ricondotto sempre al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 115/2009, in connessione con gli artt. 3, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, dell'accordo quadro 11. giugno 2007 e dell'art. 1 del CCNL 27 novembre 2007 per il personale del comparto scuola. Sostiene la ricorrente che, una volta acclarata la natura statale della Scuola, il trattamento retributivo non può che essere quello previsto dalla contrattazione di comparto, applicabile al personale di ogni tipo di scuola statale, con la sola esclusione di quello ricompreso espressamente in altri comparti. 5. Con la sesta censura è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. perché la prestazione di coloro che non hanno superato la procedura concorsuale non è equiparabile a quella dei vincitori del concorso. Solo questi ultimi, infatti, sono assoggettati ad una valutazione del proprio lavoro e sono tenuti a garantire un orario maggiore rispetto a quello previsto dal regolamento europeo. 6. Il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1206, 1207, 1217 cod. civ.. Si sostiene che non può essere ritenuta imperativa una norma che fissa l'importo della retribuzione e quindi ben potevano le parti concordare, come è accaduto nella fattispecie, l'applicazione della contrattazione collettiva del comparto scuola. 7. L'ottava critica, egualmente ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.I. n. 138/2010 perché le differenze retributive dovevano tener conto delle ore di servizio prestate. La ricorrente evidenzia che erroneamente la Corte territoriale ha negato lo ius postulandi ed aggiunge che non occorreva alcuna contestazione in merito all'orario risultante dalla documentazione in atti, al quale la retribuzione doveva essere parametrata. 8. Infine, con il nono motivo la Scuola denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la sentenza impugnata rigetta entrambi gli appelli pur dando atto della fondatezza della censura inerente la quantificazione degli aaccessori, liquidati dal Tribunale ex art. 429 cod. proc. civ., in violazione del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.9. Argomenti analoghi vengono sviluppati nel ricorso proposto dalla Scuola per l'Europa di Parma con il patrocinio di avvocato del libero Foro, iscritto al n. 2808/2015 R.G., i cui sette motivi denunciano la violazione dell'art. 1, comma 11, della legge n. 115/2009 e del D.I. n. 138/2010 ( 1° motivo); dell'art. 2697 cod. civ. (2 0 motivo); dell'art. 1, comma 1, della legge n. 115/2009, degli artt. 3, 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001, dell'accordo quadro 11 giugno 2007 e dell'art. 1 C.C.N.L. 27 novembre 2007 (3 0 motivo); degli artt. 3, 36 e 97 Cost. (40 motivo); degli artt. 1418, 1419, 1206, 1207 e 1217 cod. civ., anche in riferimento all'art. 112 cod. proc. civ. (5 0 motivo); dell'art. 17 del D.I. n. 138/2010 (60 motivo); il contrasto fra motivazione e dispositivo quanto agli accessori del credito ( 7° motivo). 10. Le impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo ex art. 335 cod. proc. civ. e, pertanto, va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 28914/2015 R.G. a quello recante il numero di R.G. 28808/2015. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato il potere, non è possibile proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Se ne è tratta la conseguenza che, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, si pongono due alternative, a seconda che il primo di essi abbia o meno validamente introdotto il giudizio di legittimità: in un caso, infatti, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell'altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell'inammissibilità del primo (Cass. n. 24332/2016; Cass. n. 22929/2017; Cass. n. 25437/2020). Dal principio di diritto, condiviso dal Collegio e qui ribadito, discende che prioritario è l'esame della questione, posta nei primi due motivi del ricorso iscritto al n. 28914/2015, inerente l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1 del R.d. n. 1611/1933, perché per le amministrazioni ivi indicate il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è organico, obbligatorio ed esclusivo, con la conseguenza che sono affetti da nullità radicale, per difetto di ius postulandi, gli atti processuali compiuti dall'amministrazione senza avvalersi della necessaria difesa erariale. Si tratta, cioè, di stabilire se la Scuola per l'Europa di Parma sia un ente pubblico non economico, come ritenuto dalla Corte territoriale, o se, invece, la stessa abbia la medesima natura delle istituzioni scolastiche statali e, come queste, appartenga alle «Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo». 11. L'istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] è prevista, a livello eurounitario, dalla convenzione sottoscritta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, ratificata in Italia con legge 6 marzo 1996, n. 151 (che ha sostituito lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962). Scopo delle Scuole è l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee; altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore, organo comune a tutte le Scuole. L'art. 6 della Convenzione prevede che «a ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1....» ed al comma 2 aggiunge che « con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione.». 11.1. [OSCURATO:PERSONA] per l'Europa di Parma, che ha ottenuto con decorrenza dal 10 settembre 2007 l'accreditamento dal Consiglio Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], venne istituita a livello sperimentale con D.I. 23 luglio 2004 n. 41, a seguito dell'assegnazione alla città di Parma dell'Autorità Europea per la [OSCURATO:PERSONA] (EFSA). L'accordo di sede fra la Repubblica Italiana e l'EFSA, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 e ratificato con legge 10 gennaio 2006 nr. 17, prevedeva, infatti, all'art. 3, comma 5, l'impegno dell'Italia a fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle [OSCURATO:PERSONA], attraverso un'istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la scuola venne attivata, inizialmente, presso il [OSCURATO:PERSONA] M. Luigia di Parma, al quale fu imposto di predisporre una contabilità finanziaria separata, e si previde anche l'applicazione al personale docente ed amministrativo del C.C.N.L. del comparto scuola e la presenza di un comitato tecnico scientifico composto dal Direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia-Romagna, dal Rettore del Convitto e da tre dirigenti tecnici del MIUR. Successivamente il D.I. n. 66/2007 autorizzò la prosecuzione, stabilendo che l'organico del personale docente e ATA dovesse essere determinato dal Direttore Generale dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia-Romagna, competente anche a disporre le assunzioni, previa selezione per titoli e colloquio. Sempre al Direttore Generale fu affidata l'istituzione degli organi previsti dall'art. 5 del decreto (consiglio di amministrazione, comitato tecnico scientifico, consiglio di educazione, consigli di classe) e si previde che l'esecuzione delle deliberazioni di tali organi dovesse essere affidata ad un dirigente dell'amministrazione scolastica, individuato dal Direttore Generale sulla base di specifiche competenze. 11.2. In questo contesto è intervenuta la legge nr. 115/2009, che ha riconosciuto la personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma stabilendo, all'art.1, che la stessa è «istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale». Lo stesso art. 1 aggiunge che la scuola: è associata al sistema delle Scuole europee; ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico ed amministrativo; è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'art. 1, al comma 7, rinvia la disciplina dell'assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico economico del personale ad un regolamento, da adottare nelle forme previste dalla legge n. 400/1988, ed al comma 9 stabilisce che alla direzione della Scuola è preposto un dirigente nominato dal MIUR. Le spese per la costruzione della nuova sede della Scuola (art. 2) e per il funzionamento amministrativo e didattico a partire dall'anno 2010 sono a carico del bilancio dello Stato (mentre gravano sulla Provincia e sul Comune di Parma quelle inerenti la manutenzione dell'edificio, l'arredamento e le utenze) e le relative fonti di copertura sono individuate dall'art. 3 della medesima legge. 11.3. Il regolamento è stato adottato con D.M. n. 138/2010 che nelle premesse richiama, oltre al T.U. n. 297/1994, il D.P.R. n. 275/1999 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e contiene, all'art. 28, una norma di chiusura che rinvia per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e dell'area V, nonché alle disposizioni relative al personale dirigente dello Stato. L'art. 5, nel definire i compiti del dirigente, precisa che lo stesso risponde direttamente al Ministro (comma 3) e procede alla formazione delle classi «in base all'organico definito dal direttore generale per il personale scolastico del ministero» (comma 3, lettera c). Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministro (art. 6) ed è presieduto dal Direttore Generale del Ministero. Anche il [OSCURATO:PERSONA] è nominato dal Capo del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero (art. 7). [OSCURATO:PERSONA] per il personale scolastico del Ministero è riservata la determinazione della consistenza organica della scuola ( art.16) e, per quanto attiene agli adempimenti del segretario-capo in materia finanziaria e patrimoniale nonché all'attività negoziale, l'art. 18, comma 3, rinvia, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dettata dal D.I. n. 44 del 2001— concernente la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali— ed alle norme del CCNL del [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 22 ribadisce che il dirigente della scuola risponde direttamente al Ministro in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale e rinvia alla disciplina dettata per il personale statale quanto alla responsabilità disciplinare ed alle sanzioni. 11.4. Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si desume che la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali e, seppure con gli adattamenti resi necessari dall'appartenenza alle Scuole europee, non si differenzia, quanto lo all'autonomia, dagli altri istituti scolastici, che, anche dopo il conferimento della personalità giuridica, continuano ad essere assoggettate al patrocinio istituzionale ex art. 1 del R.D. n. 1611/1933, come risulta dall'espressa previsione dell'art. 1, lettera b), del D.P.R. n. 352 del 2001, che ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999 il comma 7 -bis, in base al quale: "L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui sia stata attribuita l'autonomia e la personalità giudica a norma dell'art. 21 della lege n. 59 de11997". 11.5. La legge 28 dicembre 2015 n. 208, con la quale è stato previsto, all'art. 1 comma 344, che « La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611», non ha innovato la disciplina previgente, ma ha solo reso esplicito un precetto già desumibile, in via interpretativa, dalle disposizioni sopra richiamate. In particolare rilevano a tal fine, oltre alla natura dell'istituzione scolastica, l'espresso richiamo, contenuto nelle premesse del regolamento n. 138/2010, al D.P.R. n. 275/1999 nonché la norma di rinvio, di cui all'art. 28 del richiamato regolamento, che, per la sua ampiezza, consente di ritenere richiamata anche la disciplina vigente per le istituzioni scolastiche quanto alla rappresentanza in giudizio. Questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che una disposizione normativa sopravvenuta non è per ciò solo innovativa, ben potendo l'intervento legislativo avere «una valenza confermativa e chiarificatrice di quanto era già previsto » (Cass. S.U. n. 18353/2014). Infatti, a fronte di incertezze interpretative, nulla impedisce al legislatore di emanare una nuova normativa che abbia la finalità di rendere esplicito il precetto già desumibile dalla disciplina previgente, senza, però, imporre la interpretazione per il passato e, quindi, senza conferire retroattività alla norma. Una disposizione siffatta, in quanto destinata ad essere vincolante solo per il futuro, non esclude la possibilità per l'interprete di dare alla norma previgente una diversa interpretazione e, quindi, risulta senz'altro rispettosa del precetto dettato dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché "non interferisce nella amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia" e fa salvi il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo. Peraltro la disposizione medesima, proprio per le finalità che l'hanno ispirata, ben può essere valutata dall'interprete, che dalla stessa può trarre la conferma della correttezza della esegesi data alla normativa, a condizione che detta esegesi riposi innanzitutto sul dato normativo previgente.In sintesi, ferma restando la irretroattività della normativa, non è impedito all'interprete, all'esito di una comparazione fra il quadro normativo previgente e quello modificato, escludere il carattere innovativo della disposizione e ritenere che il precetto, reso esplicito, fosse già desumibile dalla norma preesistente ( Cass. n. 20434/2016; Cass. n. 22552/2016). Nella fattispecie, pertanto, il riconoscimento dello ius postulandi solo in capo all'Avvocatura dello Stato non discende, come sostenuto dai controricorrenti nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., da una non consentita applicazione retroattiva della legge n. 208/2015, bensì si fonda sul quadro normativo previgente (che è quello richiamato dal P.G. nelle conclusioni ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n 137/2020), rispetto al quale la disciplina sopravvenuta ha solo valenza confermativa. 12. Dalle considerazioni sopra esposte deriva che, sulla base dell'orientamento richiamato in premessa, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 28808/2015 R.G. e va accolto il primo motivo del ricorso n. 28914/2015 R.G., notificato dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse della Scuola per l'Europa di Parma. La Corte territoriale, infatti, ha errato nel ritenere inammissibile l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA], ed è altresì incorsa in errore nell'affermare che nel giudizio di primo grado, nel quale la Scuola era stata ugualmente rappresentata dall'Avvocatura, la resistente era rimasta contumace. La fondatezza del primo motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure, che non possono essere qui esaminate perché la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello (perché proposto da avvocato del libero Foro), per l'effetto non esaminando i motivi di gravame formulati, quanto al merito della pretesa, dall'[OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 perché, una volta qualificata la Scuola per l'Europa di Parma amministrazione statale ad ordinamento autonomo, trova applicazione l'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la norma indicata non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso n. 28914/2015 R.G. e assorbe gli ulteriori motivi. Dichiara inammissibile il ricorso n. 28808/2015 R.G.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz