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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 26513/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep.

Il 20/12/2022) del Tribunale del riesame di Napoli che, accogliendo l'appello del PM, ha sostituito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG, applicatagli dal medesimo Tribunale con ordinanza del 07/10/2022, con quella del divieto di dimora in Campania. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale illogicamente ritenuto che la pesca subacquea finalizzata alla raccolta di ricci di mare deponesse a suo sfavore laddove essa, invece, dimostrava che non era più dedito alla raccolta dei datteri di mare. 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari essendo decorso oltre un anno e mezzo dalla consumazione dei reati ed essendo stati ormai identificati tutti i presunti autori delle condotte. 1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata, avuto riguardo alle proprie condizioni di salute che gli impongono contatti frequenti con i medici che lo seguono ormai da anni. 2.Con memoria del 02/03/2023, il difensore del ricorrente ha replicato alla richiesta del PG di inammissibilità del ricorso insistendo per l'accoglimento dei motivi ed allegando la circostanza che al proprio assistito è stata fatta una proposta di assunzione. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si procede nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 635, 640, 640-bis, cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 4 del 2019; 4.2.il Tribunale del riesame ha deciso di ripristinare la misura del divieto di dimora nella Regione Campania dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso dalla GdF nel comune di Massalubrense intento a esercitare la pesca subacquea finalizzata alla raccolta del riccio di mare (ne aveva 70 esemplari in un retino); 4.3.tale condotta è stata ritenuta sintomatica del persistente e attuale pericolo di recidiva e della inidoneità della misura dell'obbligo di presentazione alla PG a impedire al Viola di continuare a "depredare" la fauna marittima protetta nelle acque campane; 4.4.il ricorrente lamenta il malgoverno del fatto posto a base del giudizio prognostico negativo, postulando, con il primo motivo, che la pesca dei ricci di mare dimostra, semmai, che non è più dedito a quella dei datteri, in tal modo proponendo una lettura alternativa della condotta a lui attribuita non consentita in questa sede ed in ogni caso, essa sì, davvero irragionevole; 4.5.irrilevante è la distanza temporale dai fatti-reato per i quali si procede perché quel che conta, ai fini della persistenza delle esigenze cautelari special- preventive, è la condotta da lui attualmente posta in essere; il che rende non pertinenti le ulteriori deduzioni sulla identificazione dei correi e sul sequestro dei beni destinati alla consumazione dei reati, e ciò a prescindere dal fatto che in tal modo vengono introdotti argomenti di fatto non ammessi in questa sede; 4.6.altrettanto fattuale e generica è la deduzione oggetto del terzo motivo, non ostando, tra l'altro, la misura applicata alla possibilità di ottenere, volta per volta, dal giudice l'autorizzazione alle visite mediche; 4.7.appare insomma evidente l'intenzione del ricorrente di sollecitare una non consentita rivalutazione, nel merito, degli indici di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura applicatagli dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento; 4.8.11 controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia "de libertate" non è diverso da quello consentito in generale dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica precisione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen.

Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01);4.9.ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in tesi, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito; 4.10.è necessario pertanto ribadire il costante insegnamento secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 4.11.dunque, la mera illogicità della motivazione non vizia il provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione, rilevando a tal fine la sola illogicità manifesta; la natura manifesta costituisce un limite al sindacato della Corte di cassazione, volto ad impedire la sovrapposizione del giudizio di quest'ultima a quello del giudice di merito; 4.12.orbene, come detto, l'intero ricorso propone una diversa lettura dei fatti basata su deduzioni generiche e fattuali, del tutto avulse dalla ratio decidendi e sollecitano, come detto, un rinnovato giudizio, nel merito, dei fatti posti a base della decisione impugnata (dei quali, ribadisce il Collegio, non viene nemmeno dedotto il travisamento).5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. Il 20/12/2022) del Tribunale del riesame di Napoli che, accogliendo l'appello del PM, ha sostituito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG, applicatagli dal medesimo Tribunale con ordinanza del 07/10/2022, con quella del divieto di dimora in Campania. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale illogicamente ritenuto che la pesca subacquea finalizzata alla raccolta di ricci di mare deponesse a suo sfavore laddove essa, invece, dimostrava che non era più dedito alla raccolta dei datteri di mare. 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari essendo decorso oltre un anno e mezzo dalla consumazione dei reati ed essendo stati ormai identificati tutti i presunti autori delle condotte. 1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata, avuto riguardo alle proprie condizioni di salute che gli impongono contatti frequenti con i medici che lo seguono ormai da anni. 2.Con memoria del 02/03/2023, il difensore del ricorrente ha replicato alla richiesta del PG di inammissibilità del ricorso insistendo per l'accoglimento dei motivi ed allegando la circostanza che al proprio assistito è stata fatta una proposta di assunzione. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si procede nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 635, 640, 640-bis, cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 4 del 2019; 4.2.il Tribunale del riesame ha deciso di ripristinare la misura del divieto di dimora nella Regione Campania dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso dalla GdF nel comune di Massalubrense intento a esercitare la pesca subacquea finalizzata alla raccolta del riccio di mare (ne aveva 70 esemplari in un retino); 4.3.tale condotta è stata ritenuta sintomatica del persistente e attuale pericolo di recidiva e della inidoneità della misura dell'obbligo di presentazione alla PG a impedire al Viola di continuare a "depredare" la fauna marittima protetta nelle acque campane; 4.4.il ricorrente lamenta il malgoverno del fatto posto a base del giudizio prognostico negativo, postulando, con il primo motivo, che la pesca dei ricci di mare dimostra, semmai, che non è più dedito a quella dei datteri, in tal modo proponendo una lettura alternativa della condotta a lui attribuita non consentita in questa sede ed in ogni caso, essa sì, davvero irragionevole; 4.5.irrilevante è la distanza temporale dai fatti-reato per i quali si procede perché quel che conta, ai fini della persistenza delle esigenze cautelari special- preventive, è la condotta da lui attualmente posta in essere; il che rende non pertinenti le ulteriori deduzioni sulla identificazione dei correi e sul sequestro dei beni destinati alla consumazione dei reati, e ciò a prescindere dal fatto che in tal modo vengono introdotti argomenti di fatto non ammessi in questa sede; 4.6.altrettanto fattuale e generica è la deduzione oggetto del terzo motivo, non ostando, tra l'altro, la misura applicata alla possibilità di ottenere, volta per volta, dal giudice l'autorizzazione alle visite mediche; 4.7.appare insomma evidente l'intenzione del ricorrente di sollecitare una non consentita rivalutazione, nel merito, degli indici di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola misura applicatagli dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento; 4.8.11 controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia "de libertate" non è diverso da quello consentito in generale dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica precisione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01);4.9.ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in tesi, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito; 4.10.è necessario pertanto ribadire il costante insegnamento secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 4.11.dunque, la mera illogicità della motivazione non vizia il provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione, rilevando a tal fine la sola illogicità manifesta; la natura manifesta costituisce un limite al sindacato della Corte di cassazione, volto ad impedire la sovrapposizione del giudizio di quest'ultima a quello del giudice di merito; 4.12.orbene, come detto, l'intero ricorso propone una diversa lettura dei fatti basata su deduzioni generiche e fattuali, del tutto avulse dalla ratio decidendi e sollecitano, come detto, un rinnovato giudizio, nel merito, dei fatti posti a base della decisione impugnata (dei quali, ribadisce il Collegio, non viene nemmeno dedotto il travisamento).5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria pe
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