CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 27655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo e annullarsi la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità della sentenza in relazione ai capi di imputazione nn. 34, 35 e 36, e rideterminando la pena in ordine ai restanti cinquantacinque delitti di furto (capi da 1 a 33 e da 37 a 58). Il Tribunale aveva condannato l'imputato alla pena di anni 10 di reclusione e euro 6.600, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, muovendo dalla pena base di anni 3 di reclusione e euro 1000 di multa, aumentata di giorni 45 di reclusione e euro 100 di multa per ciascuno degli altri cinquantasette reati. La Corte di Appello aveva ridotto al pena ad anni 9 di reclusione e euro 3000 di multa, muovendo dalla pena base di anni 3 di reclusione e euro 1000 di multa per il delitto di cui agli artt. 110 624 bis, 624 n. 2 c.p. di cui al capo 29) commesso tra il 30 e il 31 gennaio 2019, aumentata per la continuazione con gli altri cinquantaquattro delitti, tenuto conto del limite del triplo della pena per il reato più grave di cui all'art. 81, ultimo comma, cod. pen, alla pena finale su indicata. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge ed in particolare dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione/ travisamento della prova indiziaria. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato in relazione ai furti di cui ai capi dal n. 39) al n. 58) sulla base di elementi indiziari insufficienti, rappresentati essenzialmente per ciascuno dei delitti dalla localizzazione delle utenze in uso all'imputato nei luoghi di consumazione dei furti. In tal modo, tuttavia, la Corte avrebbe valorizzato per ciascuno dei furti un solo elemento indiziario in violazione dell' art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale i plurimi indizi, per essere valutati congiuntamente, devono convergere sullo stesso fatto. La Corte, invece, secondo la difesa, aveva tratto il convincimento della responsabilità in ordine a ciascuno dei reati dalla partecipazione agli altri reati, con un inammissibile ragionamento circolare. 2.2 Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto la violazione o errata applicazione degli artt. 130 e 619 cod. proc. pen. e assenza/contraddittorietà della motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave rispetto al quale effettuare gli aumenti in continuazione. Il ricorrente rileva che la Corte d'appello, nell' individuare il reato più grave in quello di cui al capo 29) ( delitto di cui agli artt. 110 624 bis 625 n. 2, 61 n.5 cod. pen.) e nel determinare per lo stesso una pena base di anni 3 di reclusione ed euro 1000 di multa con aumenti per i reati posti in continuazione nei limiti dell'art. 81 ultimo comma, cod. pen. fino ad arrivare ad una pena di anni 9 di reclusione e euro di multa 3000, sarebbe incorsa in errore, in quanto avrebbe individuato una pena per il reato ritenuto più grave superiore a quella della sentenza di primo. Escludendo tre dei reati per i quali il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato fra cui il reato di rapina impropria di cui al capo 34), più grave fra quelli contestati, la Corte non avrebbe potuto irrogare per quello più grave in ordine successivo fra quelli rimasti la stessa "misura di pena", ovvero una pena maggiore rispetto a quella che il tribunale aveva individuato. Inoltre avendo il Tribunale, per il più grave reato di rapina, individuato la pena nel minimo edittale, la Corte per il reato di cui al capo 29 ritenuto più grave, avrebbe dovuto partire da una pena base pari al minimo edittale, tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo e annullarsi la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio. 4. La difesa del ricorrente, in data 1 giugno 2022, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello, a proposito della affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi da 37) a 58), ha affermato che l'accertata presenza dell'imputato in orario notturno nei luoghi ove furono commessi i furti non doveva essere apprezzata isolatamente, ma doveva essere messa in relazione all'intero compendio istruttorio in modo da far emergere: - l'anomala ripetizione della stessa situazione di fatto in un pluralità di episodi criminosi, commessi in piena notte, in orario notturno in territori sempre diversi, ben distanti dal luogo di residenza dell'imputato, che rendeva inverosimile l'ipotesi di una straordinaria coincidenza; - la perfetta coerenza dell'ipotesi di accusa con tutti gli altri elementi che davano conto dell'abituale dedizione dell'extracomunitario alla commissione di reati dello stesso genere, caratterizzati da analoghe modalità di attuazione e dall'omogeneità dei beni presi di mira. La Corte ha anche evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], per quanto attinto da misura, non aveva mai inteso fornire spiegazioni alternative in ordine ai motivi della sua presenza nei piccoli comuni cilentani ove erano stati commessi i furti. I giudici, dunque, muovendo dal solido compendio probatorio, composto di plurimi significativi elementi, per alcuni dei furti che avevano visto coinvolto il ricorrente (rispetto ai quali l'affermazione della responsabilità in questa sede non è stata neppure contestata), hanno valutato il dato della presenza dell'imputato nei luoghi ove erano stati commessi i restanti furti e hanno ritenuto con una motivazione del tutto logica che tale dato, proprio per la sua ripetersi un elevatissimo numero di volte, non poteva essere frutto di coincidenza, ma assurgeva ad una prova diretta e non già meramente indiziaria. Il giudizio espresso soddisfa i parametri di persuasività della inferenza, posto che le conclusioni tratte erano le unico possibile secondo i criteri di razionalità dettati dalla esperienza. Le censure mosse dal ricorrente, pertanto, non colgono nel segno in quanto non si confrontano con la logica stringente del ragionamento probatorio svolto nella sentenza. 3. Il secondo motivo è infondato. La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, laddove il giudice di appello nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, non trova applicazione il divieto della "reformatio in peius" che riguarda soltanto il risultato finale dell'operazione di computo della pena [(Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258139 nella quale si dà atto che "tale principio non risulta contraddetto la regola fissata dalla Sezioni Unite della Corte per la quale, nel giudizio di appello, il divieto in argomento non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma anche tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, in quanto tale principio è stato enunciato con riferimento alla particolare ipotesi nella quale il giudice di secondo grado, escludendo una circostanza aggravante e, per l'effetto, rideterminando una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base del calcolo in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (v. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066): situazione evidentemente diversa da quella considerata nel caso oggi in esame nel quale, come si è anticipato, non è stata operata la esclusione di alcuna circostanza aggravante, ma la pena per il reato continuato è stata ricalcolata partendo da una pena base per un reato diverso da quello erroneamente ritenuto più grave dal giudice di prime cure, aumentata per la continuazione con l'altro meno grave reato "satellite".]. Il caso all'esame è esattamente sovrapponibile a quello oggetto della sentenza su indicata. Invero la Corte ha individuato un diverso reato come più grave e ha poi operato l'aumento per la continuazione con i reati satellite, pervenendo ad una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado: non si è pertanto realizzata una reformatio in peius, in quanto i giudici sono partiti da una pena base, determinata nell'esercizio del potere discrezionale motivato. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigettcu il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen