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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 10524/2024

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15327-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A321-513 LIMITED, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 /1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta l’istanza con la quale la società ricorrente ha chiesto disporsi la correzione dell’errore materiale asseritamente esistente nell’ordinanzan. 10785/2023, pronunciata da questa Corte in data 21/4/2023a definizione del ricorso n. 22249/2016 RG, nella parte in cui , condanna ndo la procedura resistente a l rimborso delle spese del giudizio, ne ha liquidato l’ammontare in €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori, anziché in €. 14.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori;Ric. 2023n. 15327 - Sez. 1 - CC del 2 4 gennaio 2 02 4 letta la memoria difensiva con la quale la procedura resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza; ritenuto che: -al di là delle ragioni addotte nell’istanza, che non trovano alcun riscontro nella motivazione dell’ordinanza, la correzione dell’errore materiale può esseredisposta dalla Corte anche d’ufficio e senza limiti di tempo (art. 391 bis, comma 1°, c.p.c.); - sussiste , in effetti, nell’ordinanza sopra indicata, un errore materiale nella parte in cui la stessa, nel dispositivo, ad onta di quanto riportato nel verbale della relativa camera di consiglio, risulta aver condannato la procedura soccombente al rimborso delle spese di lite nella misura di €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%, anziché in quella corrispondente all’effettiva e, dunque, corretta decisione assunta sul punto dalla Corte, pari ad €. 10.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; letti gli artt. 391 bise 287 c.p.c.; P.Q.M.

La Corte così provvede: dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza indicata in premessa nella parte in cui la stessa, in dispositivo, risulta aver condannato la procedura soccombente al rimborso delle spese di lite nella misura di €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%, anziché nella misura corretta di €. 10.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15327-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A321-513 LIMITED, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 /1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta l’istanza con la quale la società ricorrente ha chiesto disporsi la correzione dell’errore materiale asseritamente esistente nell’ordinanzan. 10785/2023, pronunciata da questa Corte in data 21/4/2023a definizione del ricorso n. 22249/2016 RG, nella parte in cui , condanna ndo la procedura resistente a l rimborso delle spese del giudizio, ne ha liquidato l’ammontare in €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori, anziché in €. 14.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori;Ric. 2023n. 15327 - Sez. 1 - CC del 2 4 gennaio 2 02 4 letta la memoria difensiva con la quale la procedura resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza; ritenuto che: -al di là delle ragioni addotte nell’istanza, che non trovano alcun riscontro nella motivazione dell’ordinanza, la correzione dell’errore materiale può esseredisposta dalla Corte anche d’ufficio e senza limiti di tempo (art. 391 bis, comma 1°, c.p.c.); - sussiste , in effetti, nell’ordinanza sopra indicata, un errore materiale nella parte in cui la stessa, nel dispositivo, ad onta di quanto riportato nel verbale della relativa camera di consiglio, risulta aver condannato la procedura soccombente al rimborso delle spese di lite nella misura di €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%, anziché in quella corrispondente all’effettiva e, dunque, corretta decisione assunta sul punto dalla Corte, pari ad €. 10.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; letti gli artt. 391 bise 287 c.p.c.; P.Q.M. La Corte così provvede: dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza indicata in premessa nella parte in cui la stessa, in dispositivo, risulta aver condannato la procedura soccombente al rimborso delle spese di lite nella misura di €. 4.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%, anziché nella misura corretta di €. 10.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%. Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della
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