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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12612/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze del 21 settembre 2022 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 3) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costitutasi parte civile.In particolare, la Corte di appello ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al quarto punto del capo 3), ha applicato le circostanze attenuanti generiche e ha conseguentemente attenuato il trattamento sanzionatorio.

All'esito del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per avere, quale presidente, sino al 3 dicembre 2008, del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 febbraio 2014, omesso di impedire all'amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], di distrarre i beni della società; in particolare, non chiedeva delucidazioni al predetto circa il credito di euro 496.214,25 che la società vantava nei confronti dello stesso amministratore ed unico socio relativamente all'anno di imposta 2007 per effetto di prelievi effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] sui conti correnti bancari intestati alla società e neppure chiedeva chiarimenti sulla consistenza dei debiti della società aumentati da euro 1.420.868,00 nel 2006 ad euro 5.436.991,00 nel 2007.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen. e 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 anche in considerazione della condotta attiva contestata all'amministratore ai capi 1) e 2) dell'imputazione, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2.1.1. Quanto al vizio di violazione di legge, il ricorrente segnala di essere stato condannato a titolo di concorso omissivo nelle condotte distrattive dell'amministratore unico e che tali condotte sono temporalmente collocate nell'anno 2007, mentre all'amministratore le medesime condotte sono contestate a partire dal 2008 fino alla dichiarazione di fallimento, cosicché appare inconcepibile un concorso dell'imputato a titolo omissivo nella condotta distrattiva attuata dall'amministratore della società solo in epoca successiva.

La Corte di appello, investita della censura, aveva sostenuto la assenza di disallineamento tra le condotte per le quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato e quelle contestate all'amministratore della società, giudicato separatamente con il rito abbreviato, affermando che le condotte distrattive contestate al [OSCURATO:PERSONA] erano state commesse fino al 2010 e per tale motivo l'importo delle somme da quest'ultimo sottratte era maggiore di quello indicato nel capo 3) per il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna.

Il ricorrente segnala che la motivazione contrasta con il dato letterale dei due capi di imputazione, poiché in quello contestato al [OSCURATO:PERSONA] si afferma che le2 Ilcondotte distrattive sono state commesse dal 2008 al 2010, mentre le condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] riguardano l'anno di imposta 2007.

I Giudici del merito non potevano discostarsi dalla azione penale esercitata dal Pubblico ministero, ampliando arbitrariamente il tempus commissi delicti.

Il Pubblico ministero, nel formulare l'imputazione, aveva ritenuto il concorso dei sindaci nelle condotte distrattive dell'amministratore ipotizzando che le condotte dell'uno e degli altri fossero tutte successive al 2007 e che i sindaci dovessero risponderne per essere inefficaci le loro dimissioni, mentre il Tribunale aveva ritenuto pienamente inefficaci le dimissioni comunicate il 2 dicembre 2008.

La motivazione era, quindi, il risultato di un'evidente forzatura.

2.1.2. Inoltre, il ricorrente sostiene di non aver omesso di vigilare sull'operato dell'amministratore e che l'aumento dei debiti nel 2007 era del tutto fisiologico in quanto dovuto ai costi sostenuti nella attività di costruzione di immobili, che costituiva l'oggetto sociale, e difatti le passività erano venute meno con la vendita dei cespiti.

Quanto ai prelievi operati dal [OSCURATO:PERSONA], dovevano riconoscersi le compensazioni tra il conto prelevamenti soci ed il conto finanziamenti soci.

Negli anni 2007 e 2008, quindi, la società non versava in condizioni di difficoltà finanziaria e continuava ad avere accesso al credito bancario.

Non vi era, pertanto, ragione alcuna perché i sindaci chiedessero chiarimenti all'amministratore.

Per le stesse ragioni doveva escludersi la sussistenza di un obbligo di postergazione ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., non sussistendo uno squilibrio tra l'indebitamento ed il patrimonio netto e non trovandosi la società in una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento di capitale.

Del resto lo stesso curatore fallimentare, nel corso del suo esame dibattimentale, aveva sostenuto che l'obbligo di attivarsi era insorto per i sindaci «al più tardi in relazione all'approvazione del bilancio 2008».

Tuttavia, già prima della approvazione del bilancio i sindaci si erano dimessi, cessando dalle loro funzioni.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen. e 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 unitamente all'art. 43 cod. pen. in relazione al dolo della fattispecie omissiva nella bancarotta fraudolenta per distrazione, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Sostiene che per ritenere sussistente il dolo è necessario che la condotta omissiva venga attuata dal sindaco in virtù di un'intesa con l'amministratore o quanto meno che la inattività del sindaco persista nonostante la presenza di segnali di allarme, forti ed inequivocabili, circa il fatto pregiudizievole, non 3essendo sufficiente un'inerzia di natura colposa.

Nel caso di specie, afferma il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe desunto il dolo dallo stesso inadempimento del dovere di vigilanza, sulla base di un criterio meramente presuntivo, non essendo sufficiente a dimostrare il dolo «l'ampiezza dell'arco temporale» nel quale sono state attuate le condotte distrattive o il loro numero e la loro reiterazione.

Né, afferma il ricorrente, i prelevamenti, per le ragioni sopra esposte, potevano integrare i segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre i sindaci ad attivarsi e, comunque, il non averli il [OSCURATO:PERSONA] interpretati come tali era semmai dovuto a colpa e non a dolo, tanto che quando era emerso che la società era venuta a trovarsi in difficoltà egli si era attivato sollecitando l'amministratore ad intervenire e, a seguito dell'inerzia di quest'ultimo, si era dimesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Laddove si lamenta una discordanza temporale tra la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] e quella addebitata all'amministratore della società, il motivo è inammissibile perché non ha alcuna rilevanza che il Pubblico ministero, nel formulare i capi di imputazione contestati all'amministratore della fallita, abbia collocato le condotte illecite nel periodo dal 2008 al 2010, mentre all'odierno ricorrente si contesta di avere omesso di richiedere all'amministratore delucidazioni sui prelevamenti effettuati nel corso dell'anno di imposta 2007.

Ciò che rileva, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, è che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai Giudici del merito, i prelievi siano stati realmente effettuati dall'amministratore nel 2007, ossia nell'anno indicato nel capo di imputazione n. 3) contestato al [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo abbia omesso, pur essendovi tenuto, di richiedere chiarimenti all'amministratore e di sollecitarlo all'adozione delle necessarie condotte riparatorie.

Il ricorrente non ha alcun interesse a dolersi di eventuali errori contenuti nei capi di imputazione contestati al solo [OSCURATO:PERSONA], né è sostenibile che il Pubblico ministero abbia inteso contestare al [OSCURATO:PERSONA] il concorso nelle sole condotte attuate dal [OSCURATO:PERSONA] dopo che i sindaci avevano rassegnato le loro dimissioni, atteso che nel capo di imputazione n. 3) si afferma esplicitamente che i prelevamenti del [OSCURATO:PERSONA] per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere sono avvenuti nell'anno di imposta 2007. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto semmai dolersi della insussistenza di prelievi effettuati dall'amministratore sui conti societari nell'anno 2007, ma egli non ha contestato tale circostanza, limitandosi a sostenere che gli stessi non valevano a 4 0/rappresentare un segnale di allarme tale da indurre il collegio sindacale a chiedere chiarimenti all'organo amministrativo della società.

1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile anche laddove il ricorrente afferma di dolersi della carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

In tale parte il ricorrente solleva censure di merito invocando una non consentita rivalutazione del fatto, cui dovrebbe pervenirsi anche a seguito di una diversa interpretazione del significato del materiale istruttorio, per arrivare a sostenere che, diversamente da quanto accertato nel primo e nel secondo grado di giudizio, la società versava nell'anno 2007 in buone condizioni finanziarie e detti prelievi non rappresentavano un elemento tale da destare preoccupazioni nel collegio sindacale e da rendere necessario un intervento di quest'ultimo.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte di cassazione ha già affermato (Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018, M., Rv. 274014 - 01) che «Per affermarsi la responsabilità penale del sindaco occorre, quindi, che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante - sotto l'aspetto causale - alla verificazione dell'evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (a parte i casi in cui l'elemento soggettivo sia richiesto nella forma del dolo specifico).

Il che vuol dire che non basta imputare al sindaco - e provare - comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova - che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria - del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore.

Non è necessaria, ad ogni modo, la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive, giacché l'inerzia è sinonimo di omissione e questa, così come può essere l'effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possibili graduazioni; ed essa, al pari dell'azione, entra a pieno titolo nelle possibili modalità esecutive del reato».

In base al precedente sopra citato, «se è vero che la responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell'amministratore, è altrettanto indubbio che l'ampiezza dell'arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in5 7/i/maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto forma del dolo eventuale.

Questo perché anche i singoli atti di distrazione assumono - quando sono reiterati, abbracciano un lungo lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio aziendale - la connotazione di "segnali di allarme", idonei ad avvisare l'organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla».

A tali principi si è conformata la Corte territoriale con la sentenza qui impugnata, poiché ha evidenziato che il lungo arco temporale in cui sono stati attuati i prelievi, la loro reiterazione, il loro importo complessivo di particolare rilevanza, essendo pari a diverse centinaia di migliaia di euro, e la approfondita conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'andamento della gestione della società sono elementi che fanno apparire certo che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto contezza degli stessi ed abbia scelto di rimanere inerte, astenendosi dall'esercitare quei poteri riconosciuti dalla legge al collegio sindacale che avrebbero consentito di evitare o quanto meno attenuare le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale determinate dalle condotte dell'amministratore.

Nel resto, laddove il ricorrente sostiene che le condizioni economiche e finanziarie della società nel 2007 non erano critiche e che i prelievi dell'amministratore non destavano sospetto e comunque non vi era alcun onere di postergazione ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., le sue censure attengono al merito ed in quanto tali sono inammissibili in questa sede.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze del 21 settembre 2022 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 3) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costitutasi parte civile.In particolare, la Corte di appello ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al quarto punto del capo 3), ha applicato le circostanze attenuanti generiche e ha conseguentemente attenuato il trattamento sanzionatorio. All'esito del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per avere, quale presidente, sino al 3 dicembre 2008, del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 febbraio 2014, omesso di impedire all'amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], di distrarre i beni della società; in particolare, non chiedeva delucidazioni al predetto circa il credito di euro 496.214,25 che la società vantava nei confronti dello stesso amministratore ed unico socio relativamente all'anno di imposta 2007 per effetto di prelievi effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] sui conti correnti bancari intestati alla società e neppure chiedeva chiarimenti sulla consistenza dei debiti della società aumentati da euro 1.420.868,00 nel 2006 ad euro 5.436.991,00 nel 2007. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen. e 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 anche in considerazione della condotta attiva contestata all'amministratore ai capi 1) e 2) dell'imputazione, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2.1.1. Quanto al vizio di violazione di legge, il ricorrente segnala di essere stato condannato a titolo di concorso omissivo nelle condotte distrattive dell'amministratore unico e che tali condotte sono temporalmente collocate nell'anno 2007, mentre all'amministratore le medesime condotte sono contestate a partire dal 2008 fino alla dichiarazione di fallimento, cosicché appare inconcepibile un concorso dell'imputato a titolo omissivo nella condotta distrattiva attuata dall'amministratore della società solo in epoca successiva. La Corte di appello, investita della censura, aveva sostenuto la assenza di disallineamento tra le condotte per le quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato e quelle contestate all'amministratore della società, giudicato separatamente con il rito abbreviato, affermando che le condotte distrattive contestate al [OSCURATO:PERSONA] erano state commesse fino al 2010 e per tale motivo l'importo delle somme da quest'ultimo sottratte era maggiore di quello indicato nel capo 3) per il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna. Il ricorrente segnala che la motivazione contrasta con il dato letterale dei due capi di imputazione, poiché in quello contestato al [OSCURATO:PERSONA] si afferma che le2 Ilcondotte distrattive sono state commesse dal 2008 al 2010, mentre le condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] riguardano l'anno di imposta 2007. I Giudici del merito non potevano discostarsi dalla azione penale esercitata dal Pubblico ministero, ampliando arbitrariamente il tempus commissi delicti. Il Pubblico ministero, nel formulare l'imputazione, aveva ritenuto il concorso dei sindaci nelle condotte distrattive dell'amministratore ipotizzando che le condotte dell'uno e degli altri fossero tutte successive al 2007 e che i sindaci dovessero risponderne per essere inefficaci le loro dimissioni, mentre il Tribunale aveva ritenuto pienamente inefficaci le dimissioni comunicate il 2 dicembre 2008. La motivazione era, quindi, il risultato di un'evidente forzatura. 2.1.2. Inoltre, il ricorrente sostiene di non aver omesso di vigilare sull'operato dell'amministratore e che l'aumento dei debiti nel 2007 era del tutto fisiologico in quanto dovuto ai costi sostenuti nella attività di costruzione di immobili, che costituiva l'oggetto sociale, e difatti le passività erano venute meno con la vendita dei cespiti. Quanto ai prelievi operati dal [OSCURATO:PERSONA], dovevano riconoscersi le compensazioni tra il conto prelevamenti soci ed il conto finanziamenti soci. Negli anni 2007 e 2008, quindi, la società non versava in condizioni di difficoltà finanziaria e continuava ad avere accesso al credito bancario. Non vi era, pertanto, ragione alcuna perché i sindaci chiedessero chiarimenti all'amministratore. Per le stesse ragioni doveva escludersi la sussistenza di un obbligo di postergazione ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., non sussistendo uno squilibrio tra l'indebitamento ed il patrimonio netto e non trovandosi la società in una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento di capitale. Del resto lo stesso curatore fallimentare, nel corso del suo esame dibattimentale, aveva sostenuto che l'obbligo di attivarsi era insorto per i sindaci «al più tardi in relazione all'approvazione del bilancio 2008». Tuttavia, già prima della approvazione del bilancio i sindaci si erano dimessi, cessando dalle loro funzioni. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen. e 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 unitamente all'art. 43 cod. pen. in relazione al dolo della fattispecie omissiva nella bancarotta fraudolenta per distrazione, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che per ritenere sussistente il dolo è necessario che la condotta omissiva venga attuata dal sindaco in virtù di un'intesa con l'amministratore o quanto meno che la inattività del sindaco persista nonostante la presenza di segnali di allarme, forti ed inequivocabili, circa il fatto pregiudizievole, non 3essendo sufficiente un'inerzia di natura colposa. Nel caso di specie, afferma il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe desunto il dolo dallo stesso inadempimento del dovere di vigilanza, sulla base di un criterio meramente presuntivo, non essendo sufficiente a dimostrare il dolo «l'ampiezza dell'arco temporale» nel quale sono state attuate le condotte distrattive o il loro numero e la loro reiterazione. Né, afferma il ricorrente, i prelevamenti, per le ragioni sopra esposte, potevano integrare i segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre i sindaci ad attivarsi e, comunque, il non averli il [OSCURATO:PERSONA] interpretati come tali era semmai dovuto a colpa e non a dolo, tanto che quando era emerso che la società era venuta a trovarsi in difficoltà egli si era attivato sollecitando l'amministratore ad intervenire e, a seguito dell'inerzia di quest'ultimo, si era dimesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Laddove si lamenta una discordanza temporale tra la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] e quella addebitata all'amministratore della società, il motivo è inammissibile perché non ha alcuna rilevanza che il Pubblico ministero, nel formulare i capi di imputazione contestati all'amministratore della fallita, abbia collocato le condotte illecite nel periodo dal 2008 al 2010, mentre all'odierno ricorrente si contesta di avere omesso di richiedere all'amministratore delucidazioni sui prelevamenti effettuati nel corso dell'anno di imposta 2007. Ciò che rileva, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, è che, secondo la ricostruzione fattuale operata dai Giudici del merito, i prelievi siano stati realmente effettuati dall'amministratore nel 2007, ossia nell'anno indicato nel capo di imputazione n. 3) contestato al [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo abbia omesso, pur essendovi tenuto, di richiedere chiarimenti all'amministratore e di sollecitarlo all'adozione delle necessarie condotte riparatorie. Il ricorrente non ha alcun interesse a dolersi di eventuali errori contenuti nei capi di imputazione contestati al solo [OSCURATO:PERSONA], né è sostenibile che il Pubblico ministero abbia inteso contestare al [OSCURATO:PERSONA] il concorso nelle sole condotte attuate dal [OSCURATO:PERSONA] dopo che i sindaci avevano rassegnato le loro dimissioni, atteso che nel capo di imputazione n. 3) si afferma esplicitamente che i prelevamenti del [OSCURATO:PERSONA] per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere sono avvenuti nell'anno di imposta 2007. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto semmai dolersi della insussistenza di prelievi effettuati dall'amministratore sui conti societari nell'anno 2007, ma egli non ha contestato tale circostanza, limitandosi a sostenere che gli stessi non valevano a 4 0/rappresentare un segnale di allarme tale da indurre il collegio sindacale a chiedere chiarimenti all'organo amministrativo della società. 1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile anche laddove il ricorrente afferma di dolersi della carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In tale parte il ricorrente solleva censure di merito invocando una non consentita rivalutazione del fatto, cui dovrebbe pervenirsi anche a seguito di una diversa interpretazione del significato del materiale istruttorio, per arrivare a sostenere che, diversamente da quanto accertato nel primo e nel secondo grado di giudizio, la società versava nell'anno 2007 in buone condizioni finanziarie e detti prelievi non rappresentavano un elemento tale da destare preoccupazioni nel collegio sindacale e da rendere necessario un intervento di quest'ultimo. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di cassazione ha già affermato (Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018, M., Rv. 274014 - 01) che «Per affermarsi la responsabilità penale del sindaco occorre, quindi, che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante - sotto l'aspetto causale - alla verificazione dell'evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (a parte i casi in cui l'elemento soggettivo sia richiesto nella forma del dolo specifico). Il che vuol dire che non basta imputare al sindaco - e provare - comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova - che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria - del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore. Non è necessaria, ad ogni modo, la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive, giacché l'inerzia è sinonimo di omissione e questa, così come può essere l'effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possibili graduazioni; ed essa, al pari dell'azione, entra a pieno titolo nelle possibili modalità esecutive del reato». In base al precedente sopra citato, «se è vero che la responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell'amministratore, è altrettanto indubbio che l'ampiezza dell'arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in5 7/i/maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto forma del dolo eventuale. Questo perché anche i singoli atti di distrazione assumono - quando sono reiterati, abbracciano un lungo lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio aziendale - la connotazione di "segnali di allarme", idonei ad avvisare l'organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla». A tali principi si è conformata la Corte territoriale con la sentenza qui impugnata, poiché ha evidenziato che il lungo arco temporale in cui sono stati attuati i prelievi, la loro reiterazione, il loro importo complessivo di particolare rilevanza, essendo pari a diverse centinaia di migliaia di euro, e la approfondita conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'andamento della gestione della società sono elementi che fanno apparire certo che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto contezza degli stessi ed abbia scelto di rimanere inerte, astenendosi dall'esercitare quei poteri riconosciuti dalla legge al collegio sindacale che avrebbero consentito di evitare o quanto meno attenuare le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale determinate dalle condotte dell'amministratore. Nel resto, laddove il ricorrente sostiene che le condizioni economiche e finanziarie della società nel 2007 non erano critiche e che i prelievi dell'amministratore non destavano sospetto e comunque non vi era alcun onere di postergazione ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., le sue censure attengono al merito ed in quanto tali sono inammissibili in questa sede. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris