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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 37194/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1 /sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e1ì—x- tl-f37e. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, che respingeva l'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], alias come in atti, in quanto gravemente indiziata del delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Qaderi, tramite il proprio difensore, deducendo, col primo motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, col secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla permanenza delle esigenze cautelari e, col terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta idonea la sola misura cautelare della custodia in carcere.

3. Con atto trasmesso a questo ufficio in data 3 giugno 2024 i difensori e procuratori speciali dell'indagata tc hanno dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso, segnalando il venir meno dell'interesse all'impugnazione della medesima per esserle stata sostituita nelle more, da parte del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento di altro appello cautelare, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (si veda, con riguardo proprio al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini).

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1 /sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e1ì—x- tl-f37e. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, che respingeva l'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], alias come in atti, in quanto gravemente indiziata del delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Qaderi, tramite il proprio difensore, deducendo, col primo motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, col secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla permanenza delle esigenze cautelari e, col terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta idonea la sola misura cautelare della custodia in carcere. 3. Con atto trasmesso a questo ufficio in data 3 giugno 2024 i difensori e procuratori speciali dell'indagata tc hanno dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso, segnalando il venir meno dell'interesse all'impugnazione della medesima per esserle stata sostituita nelle more, da parte del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento di altro appello cautelare, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (si veda, con riguardo proprio al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini). 2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma,
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