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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14347/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2013 del TRIBUNALE di ANCONAdate--avvi-so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ANCONA, con sentenza in data 16/10/2013, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di JESI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 635 CP e questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

1. Il condannato ha presentato direttamente a questa Corte istanza di revoca della condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. 2.

Ai sensi dell'art. 666, comma 3 cod., proc. pen. la competenza a provvedere in merito a tale istanza è del giudice di merito che ha pronunciato il provvedimento.

3. L'istanza, pertanto, deve essere trasmessa, ex art. 568, comma 5 cod. proc. pen., al Tribunale di Ancona.

P.Q.M.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di revoca della sentenza del Tribunale di Ancona in data 16.10.2013, che la competenza a decidere ex art. 673 cod. proc. pen. è del giudice dell'esecuzione, visto l'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., dispone trasmettersi l'istanza al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.

Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAf oggi, j.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2013 del TRIBUNALE di ANCONAdate--avvi-so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ANCONA, con sentenza in data 16/10/2013, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di JESI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 635 CP e questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. 1. Il condannato ha presentato direttamente a questa Corte istanza di revoca della condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 666, comma 3 cod., proc. pen. la competenza a provvedere in merito a tale istanza è del giudice di merito che ha pronunciato il provvedimento. 3. L'istanza, pertanto, deve essere trasmessa, ex art. 568, comma 5 cod. proc. pen., al Tribunale di Ancona. P.Q.M. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di revoca della sentenza del Tribunale di Ancona in data 16.10.2013, che la competenza a decidere ex art. 673 cod. proc. pen. è del giudice dell'esecuzione, visto l'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., dispone trasmettersi l'istanza al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAf oggi, j.
Sentenza Cassazione n. 14347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris