CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14864/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4902-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Riso, è rappresentato e difeso– Controricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].- Intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G. dui Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] –Operazioni soggettivamente inesistenti RGN 4902/2015 Consigliere rel. Federici [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. – [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3433/24/2014della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 26.06.2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. gli avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta dal 2003 al 2005, con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò la maggiore Iva e Irap dovuta dalla società. Relativamente all’anno 2006 l’Ufficio rideterminò il reddito della società ritenendo non giustificato lo scostamento tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto risultante dallo studio di settore applicato. Per gli anni 2005 e 2006 furono inoltre notificati ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi d’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperò a tassazione il maggior reddito accertato in capo alla società e imputato per trasparenza ai soci. Agli avvisi d’accertamento seguì la notifica delle cartelle di pagamento. Tutti gli atti furono impugnati dalla società e dai soci. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, previa riunione di tutti i ricorsi, con sentenza n. 20/25/2013 ne accolse le ragioni, annullando tutti gli atti impugnati. L’appello proposto dall’Agenzia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia fu respinto con la sentenza n. 3433/24/2014, ora al vaglio della Corte. Il giudice d’appello ha confermato le statuizioni della commissione provinciale,rilevando che l’impugnazione mancava della contestazione della sentenza di primo grado, con la quale correttamente era stata rilevata l’invalidità degli accertamenti nei confronti dei soci in conseguenza dell’annullamento degli atti prodromici, notificati alla società. Ha inoltre dichiarato che mancava la prova della fittizietà delle operazioni contestate come inesistenti e comunque erroneamente l’ufficio aveva ritenuto che gravasse sui contribuenti l’onere di dimostrare l’esistenza delle operazioni. Ha dichiarato infine che «la decisione di respingere l’appello per RGN 4902/2015 Consigliere rel. Federici inammissibilità, in assenza di specifico motivo di impugnazione alla sentenza della CTP, assorbe gli altri motivi di contestazione». L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La società, che come di seguito chiarito è stata cancellata dal registro delle imprese, e il [OSCURATO:PERSONA], di cui pure nel controricorso del [OSCURATO:PERSONA] se ne dichiara il decesso, sono rimasti intimati. Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. Dopo l’ordinanza interlocutoria, emessa all’esito dell’adunanza camerale del 24 novembre 2022, con cui è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di secondo grado, al fine di verificare se il procuratore del [OSCURATO:PERSONA] ebbe a formalizzare la dichiarazione di decesso del proprio cliente, la causa è stata trattata nell’adunanza del20 dicembre 2023 e decisa. La Procura Generale, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso; il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva già depositato memoria difensiva. Considerato che Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni sollevate dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Questi ha innanzitutto invocato l’inammissibilità del ricorso dell’ufficio perché notificato al suo difensore, anche quale difensore della società e del [OSCURATO:PERSONA]. Sennonché la società risultava già cancellata dal registro delle imprese il 17 novembre 2011, come peraltro riconosciuto e dichiarato anche dalla commissione tributaria provinciale di Milano, ed inoltre nelle more era deceduto il [OSCURATO:PERSONA] già dal31 agosto 2013. Da ciò evince la nullità della notifica del ricorso, che si estenderebbe allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. L’eccezione assume rilevanza assorbente sebbene nei termini e per quanto appresso chiarito. La nullità della notifica del ricorso anche nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] è affermazione di diritto erronea, atteso che, come la stessa giurisprudenza invocata dalla difesa del contribuente evidenzia, la questione che potrebbe porsi è quella del mancatorispetto del contraddittorio, con nullità conseguente della decisione, per mancato rispetto del litisconsorzio necessario (Sez. U, 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme; cfr. tra le più recenti massimate 30 ottobre 2018, n. 27603). Ebbene, nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA], RGN 4902/2015 Consigliere rel. Federici secondo quanto dichiarato dal difensore di entrambi -Carlo ed Ettore, il primo padre del secondo-era già deceduto nel 2013, e cioè dopo la sentenza pronunciata dal giudice provinciale ma nelle more della celebrazione del giudizio d’appello. Sempre nel medesimo controricorso si afferma che di tale decesso fu fatta dichiarazione dinanzi al giudice regionale. Di tale comunicazione di decesso vi è riscontro nel fascicolo d’ufficio. In particolare,risulta che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ebbe a comunicare il decesso del proprio assistito con atto indirizzato alla Commissione tributaria regionale, datato 22 novembre 2013. Ne discende che, comunicato il decesso di una delle parti, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992, il processo andava interrotto, in attesa della sua riassunzione entro i termini prescritti dall’art. 43 della medesima legge processuale, diversamente dovendosi estinguere. La riassunzione doveva essere compiuta nei confronti di tutti gli eredi, ai sensi del comma 3 dell’art. 43. Al contrario, nel caso di specie nulla di tutto ciò risulta compiuto, ma la commissione regionaleproseguì il processo, sino alla pronuncia della sentenza ora impugnata. In disparte, anche il ricorso presso questa Corte è stato introdotto notificando l’atto anche al [OSCURATO:PERSONA], ormai da tempo deceduto, senza nessuna verifica e identificazione degli eredi del cuius. In ogni caso, per quanto qui chiarito , di interesse assorbente e rilevabile anche d’ufficio, la sentenza pronunciata nella carenza del contraddittorio è nulla e va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione procederàad un nuovo giudizio d’appello, previa costituzione del contraddittorio nei confronti ditutti gli eredi del [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, previo rilievo della mancata costituzione del contraddittorio dinanzi al giudice regionale, dichiara la nullità della sentenza, che cassa, con rinvio per la rinnovazione del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, c