CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 16770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 22954/2016 proposto da: Comune di Venafro, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Oro n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura di nomina di difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 193/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, pubblicata il 08/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza 193/2015, ha rigettato la impugnazione proposta dal Comune di Venafro ed ha confermato la decisione del Tribunale di Isernia n. n. 56/11 che, in accoglimento della opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (affidataria della gestione del servizio idrico comunale), aveva revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla società, accollante del debito del Comune per fornitura idrica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di C 477.788,36 oltre accessori, portata dalla fattura n. 341 del 22/3/2004 emessa dal somministrante [OSCURATO:PERSONA] per consumi idrici relativi all'anno 2003. I Giudici di appello ritennero che fosse onere del Comune debitore- accollato, che agiva in giudizio per l'adempimento della convenzione di accollo, di fornire la prova della esistenza del debito convenzionalmente assunto dall'accollante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., non essendo idonea all'uopo la esibizione della fattura emessa dall'accollatario [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che quest'ultimo non aveva aderito all'accordo e che il predetto documento non esplicitava le singole poste del credito né i consumi effettuati né l'anno di riferimento. La Corte territoriale rigettò inoltre il motivo di gravame volto alla impugnazione del capo relativo alle spese di lite, non avendo il Comune descritto le attività difensive, né indicato quale fosse la esatta liquidazione delle voci di tariffa. Avverso la sentenza nr.193 del 2015 della Corte di Appello di Campobasso propone ricorso per cassazione il Comune di Venafro affidato a tre motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] srl non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il Comune di Venafro denuncia violazione degli artt. 1273, 1322 e 2697 cc. ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. in quanto entrambi i giudici di merito, dopo aver qualificato come accollo (interno) la clausola di cui al punto d) dell'art. 5 della convenzione stipulata in data 21.11.2002, avente ad oggetto l' affidamento a [OSCURATO:SOCIETA]. della gestione del servizio idrico comunale, (secondo cui la società affidataria, con detta clausola,assumeva "a proprio carico gli oneri per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di captazione, sollevamento, trattamento e distribuzione dell'acqua agli utenti, anche se proveniente da Enti terzi erogatori, ai quali la Concessionaria corrisponderà direttamente quanto dovuto per la fornitura") hanno ritenuto che gravava sul Comune la prova dell'esistenza del debito assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che la fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] non fosse prova idonea a provare il credito in quanto mancante delle singole poste e dell'anno di riferimento, mentre al contrario la pretesa fatta valere dal Comune trovava titolo nella predetta convenzione ed aveva ad oggetto la prestazione dovuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla quale era stata esperita l'azione di adempimento, rimanendo estranea ogni altra questione concernente la fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA] (quale Ente terzo erogatore dell'acqua). Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Venafro denuncia ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. omesso esame e difetto di motivazione c.p.c. in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto che la fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nr. 341 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse priva di efficacia probatoria quale documento proveniente dalla parte che agisce in giudizio per far valere il credito, mentre al contrario nella specie la fattura era documento emesso da un terzo, e conteneva tutti gli elementi essenziali per individuare l'ammontare del credito [OSCURATO:PERSONA] (tipologia della fornitura, soggetto erogatore, metri cubi di acqua consumati, prezzo complessivo ed unitario a metro cubo. per le acque bianche, riferimento temporale dei consumi all'anno 2003). Con il terzo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la contestazione del credito [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. si risolveva in una contestazione della esattezza della prestazione, relativa al contratto di somministrazione idrica, eseguita dal terzo, sicchè, non venendo in questione la esistenza del rapporto di somministrazione tra Comune ed [OSCURATO:PERSONA], l'onere della prova della inesattezza della prestazione ricevuta ricadeva sul somministrato e dunque, per traslazione, su [OSCURATO:SOCIETA]. che non aveva dedotto alcun elemento di prova idoneo a confutare i consumi o l'ammontare dell'importo fatturato.Ritenuto che appare necessario al fine di decidere acquisire il fascicolo di secondo grado di giudizio, manda alla cancelleria per tale incombente e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 18/2/2022. UVri