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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19673/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 01oglu) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato; Considerato che l'imputato, con il primo motivo proposto, censura la predetta decisione perché il reato avrebbe dovuto essere qualificato come tentato furto; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato, atteso che è lo stesso ricorrente a riconoscere di essersi impossessato dei beni, seppur per un breve lasso di tempo;Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio rispetto sia alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., sia all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo, nella prima parte, inammissibile, come avrebbe dovuto essere dichiarato già quello formulato in sede di appello, perché la circostanza aggravante è stata applicata in quanto i beni sottratti erano custoditi nella struttura detentiva e destinati al servizio sanitario e non già per l'esposizione alla pubblica fede; Rilevato, rispetto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la decisione censurata ha logicamente argomentato la stessa sia per l'assenza di elementi positivi da vagliare sia per il compimento della condotta all'interno di una struttura penitenziaria, nonché per essere l'imputato gravato da plurime condanne precedenti per delitti contro il patrimonio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M29A 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 01oglu) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato; Considerato che l'imputato, con il primo motivo proposto, censura la predetta decisione perché il reato avrebbe dovuto essere qualificato come tentato furto; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato, atteso che è lo stesso ricorrente a riconoscere di essersi impossessato dei beni, seppur per un breve lasso di tempo;Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio rispetto sia alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., sia all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo, nella prima parte, inammissibile, come avrebbe dovuto essere dichiarato già quello formulato in sede di appello, perché la circostanza aggravante è stata applicata in quanto i beni sottratti erano custoditi nella struttura detentiva e destinati al servizio sanitario e non già per l'esposizione alla pubblica fede; Rilevato, rispetto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la decisione censurata ha logicamente argomentato la stessa sia per l'assenza di elementi positivi da vagliare sia per il compimento della condotta all'interno di una struttura penitenziaria, nonché per essere l'imputato gravato da plurime condanne precedenti per delitti contro il patrimonio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M29A 2026
Sentenza Cassazione n. 19673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris