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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43984/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; rk--4 OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza di applicazione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per illegittimità della pena inflitta e, segnatamente, per violazione dell'art. 81, comma primo, cod. pen., in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati nella condotta di cui all'art.337 cod. pen., in quanto la condotta di resistenza sarebbe stata posta in essere ai danni di più operanti di polizia; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato; Ritenuto, infatti, che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) e, dunque, «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Considerato che il pubblico ministero ricorrente ha dedotto l'illegittimità della determinazione della pena nel caso di specie e non già la sua illegalità, in quanto la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchetino, Rv. 283886 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; rk--4 OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza di applicazione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per illegittimità della pena inflitta e, segnatamente, per violazione dell'art. 81, comma primo, cod. pen., in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati nella condotta di cui all'art.337 cod. pen., in quanto la condotta di resistenza sarebbe stata posta in essere ai danni di più operanti di polizia; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato; Ritenuto, infatti, che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) e, dunque, «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Considerato che il pubblico ministero ricorrente ha dedotto l'illegittimità della determinazione della pena nel caso di specie e non già la sua illegalità, in quanto la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchetino, Rv. 283886 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 31
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