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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11557/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ministero dell’Economia e delle Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso perl'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente avv. ti [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Speziale che hanno insistito per l’annullamento, con o senza rinvio,dell’impugnata ordinanzaRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Milano,pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 1874 del11.01.2024 della Corte di cassazione, che aveva erroneamente valorizzatosostegno del mantenimento della misura e solo fatto che l'indagato si fosse avvalsodella facoltà di non rispondere, rigettava la domanda di riparazione per ingiustadetenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell'Economia e delle Finanze con atto depositato in data 27.09.2022, in relazioneal procedimento penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui all’art. 73del Dpr 309 del 1990 (tre diversi episodi di cessione di cocaina commessi tra ilmarzo e l'aprile del 2019), condannato in primo grado e prosciolto dalla Corted'appello di Milano per non aver commesso il fatto.La Corte di merito, rilevato che il diritto alla riparazione era escluso, ai sensidell'art. 314 comma 4 c.p.p., perché il periodo di custodia cautelare in questioneera stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitivainflitta al ricorrente in forza di altri titoli, sia quello in esecuzione, con la modalitàdell'affidamento in prova (sentenza della Corte d'appello di Milano in data07/06/2016, irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), al momento dell'applicazione della misura(11 Febbraio 2020), sia l'ulteriore titolo definitivo sopravvenuto di cui alla sentenzadella Corte d'appello di Milano in data 28/05/2019, irrevocabile il 12/09/2019.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione censurandol'ordinanza, con unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art. 314, comma 4,cod.proc.pen., in quanto l'applicazione della misura cautelare nei suoi confrontiaveva comportato la revoca del regime di affidamento in prova di cui all'epoca ilricorrente godeva, che comportava una macroscopica differenza di afflittivitàrispetto all'espiazione pena in forma detentiva, sia carceraria che domiciliare.Si deduce che la tesi della equiparazione dello status detentivo con quelloin regime di affidamento si pone in contrasto con il dato normativo che fa testualeriferimento alle limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia, cheevidentemente non sono equiparabili, non sottaciuto che, nel caso in discorso,l'insorgenza del nuovo titolo rilevante ex articolo 656 cod. proc. pen. è direttaconseguenza della misura cautelare, in assenza della quale l'affidamento in provasarebbe proseguito.In subordine si chiede che sia ritenuta rilevante e non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314, comma 4,cod.proc.pen, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e all’art. 5 C.E.D.U., laddoveprevede che il diritto alla riparazione sia escluso per il periodo in cui le limitazioniconseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche inforza di altro titolo, nella parte in cui non ammette il medesimo diritto allariparazione nei casi di titolo detentivo sopravvenuto per effetto dell'ingiustacustodia cautelare subita.Argomenta in proposito che l'affermazione, in linea con i precedenti diquesta Corte, secondo cui l'affidamento in prova quale misura alternativa alladetenzione è equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena per le qualiè escluso il diritto alla riparazione, in quanto la norma fa riferimento solo al titolo,senza distinguere tra l'una e l'altra forma di espiazione (si citano sezione 4,sentenza n. 24.355 del 13/12/2002., sezione 4, sentenza n. 3551 del 18/01/2022;Sezione 4, sentenza n. 10.682 del 26/01/2010), non tiene conto del dato oggettivoche l'espiazione ex art. 47 ordinamento penitenziario non implica una privazionedella libertà personale, come parimenti affermato dalla Suprema Corte che, suquesto presupposto, ha ritenuto non indennizzabile la pena espiata in regime diaffidamento in prova al servizio sociale (si citano, sezione 4, n. 35.705 del 2018 en. 39.766 del 2019).Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in subordine larimessione degli atti alla Corte costituzionale.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4.

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendoper l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va premesso che l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. recita: «Il dirittoalla riparazione [per l'ingiusta detenzione] è escluso per quella parte della custodiacautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una penaovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodiasiano state sofferte anche in forza di altro titolo».2.1.

In base alla prima parte della richiamata previsione («Il diritto allariparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata3 ai fini della determinazione della misura di una pena »), il diritto alla riparazioneper ingiusta detenzione rimane, appunto, escluso per quella parte della ingiustacustodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della penalegittimamente irrogata nel medesimo o in un altro procedimento.

Di conseguenza,è inapplicabile la riparazione nei casi in cui si sia fatto ricorso al meccanismo dellafungibilità della custodia cautelare, che è disciplinato, come noto, dall'art. 657,comma 3, cod. proc. pen., che consente di detrarre il relativo periodo dalla penadetentiva da espiare per lo stesso o altro reato.Lo scopo avuto di mira dal legislatore è impedire la duplicazione dei rimeditesi a compensare l'ingiustizia della restrizione subita, mirando ad evitare che ilcondannato possa disporre di una riparazione più ampia di quella spettante alprosciolto, ottenendo lo scomputo e l'indennizzo pecuniario.

Va inoltre esclusal'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla penada espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta (cfr. Sez. 4, n. 33671del 14/06/2016, Rv. 267443).2.2.

La seconda parte dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui,come si è visto, «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per il periodo in cui lelimitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche inforza di altro titolo») esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione peril periodo in cui le limitazioni della libertà conseguenti alla custodia cautelareingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo.

In tale ipotesi, perprecisa scelta del legislatore, volta a contemperare l'istanza solidaristica alla basedel meccanismo indennitario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. con generaliesigenze di ragionevolezza, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivorisulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertàpersonale, non avendo l'interessato patito - in concreto - alcun danno meritevoledi riparazione (la compatibilità della disciplina in questione con l'art. 24 Cost., conl'art. 5, comma 5, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 9,comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata riconosciuta daSez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, Merati P., Rv. 217910, alla cui motivazione,condividendola appieno, si fa rinvio).2.3.

A tal fine è stato affermato che, ove risulti che l'istante, nel periodoconcernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, erasottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto deltitolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica dellasussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, incaso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, talediritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità diespiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo amisura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazioneal quale è chiesto l'indennizzo (Sez. 4 - , Sentenza n. 3551 del 18/01/2022 Cc.,Rv. 282576 - 01).3.

Nel caso di specie viene in discorso una domanda di riparazione perl'ingiusta detenzione sostanziale, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], cui era stata applicatala misura cautelare ricorrendone tutte le condizioni - come acclarato dal Tribunaledel riesame davanti al quale aveva impugnato l'ordinanza genetica - era statoprosciolto con sentenza irrevocabile; non si avvede però il ricorrente che, inconcreto, il rigetto dell'istanza è intervenuto non già in relazione all'ipotesi di cuialla seconda parte dell'articolo 314, comma 4, cod. proc. pen., ma soltanto inquanto la custodia cautelare doveva ed è stata computata, in virtù del dispostodell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della determinazione della misuradella pena detentiva già definitivamente inflitta, di talché tutto lo sviluppoargomentativo incentrato sul perimetro applicativo della seconda parte dellanorma, in cui si fa riferimento alle limitazioni sofferte anche in forza di altro titolo,appare indubbiamente eccentrico e comunque privo di rilevanza nel caso concreto.Peraltro, anche l'assunto che la applicazione della misura cautelare avrebbedeterminato l'insorgenza del nuovo titolo custodiale, in quanto sino al momento ilricorrente stava scontando la pena definitiva in regime di affidamento in prova, èevidentemente errato sotto due profili, da una parte il titolo, sia che la pena vengaeseguita con detenzione intramuraria, sia che, dal tribunale di sorveglianza, vengaammessa una misura alternativa, resta sempre il medesimo ed è costituito dallao dalle sentenze irrevocabili di condanna, su cui si fonda il correlato ordine diesecuzione, dall'altra il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativadell'affidamento in prova solo in via provvisoria e, nel frattempo, era intervenutauna ennesima condanna definitiva, tant'è vero che la Procura di Milano, in data24/06/2020, aveva emesso nei suoi confronti un nuovo ordine di esecuzione dipene concorrenti, espiate nel medesimo periodo.4.

Per gli stessi motivi è irrilevante, ancora prima che manifestamenteinfondata, la proposta questione di legittimità costituzionale.4.1.

La questione dunque è priva di rilievo, in quanto il ricorrente, indefinitiva, anche accantonata la questione del nuovo e autonomo titolo esecutivo,pretende l'erogazione della indennità non per la custodia cautelare ingiustamentepatita per un reato da cui è stato assolto, ma per la diversa pena, definitiva,eseguita in carcere a seguito della revoca dell'affidamento in prova causato dallaapplicazione della misura cautelare, dunque sostanzialmente ipotizza una voce didanno ulteriore - non previsto dal sistema trattandosi di un'indennità e non già diun risarcimento - quale conseguenza aggiuntiva, atteso che la custodia cautelareingiustamente patita di per sé non è indennizzabile per il principio di fungibilità,quale correttamente applicato.4.2.

Ed è comunque manifestamente infondata.Non appare infatti priva di ragionevolezza, come già in precedenzaaffermato da questa Corte, l'equiparazione tra le varie forme di privazione olimitazione della libertà personale che costituiscono tutte, indipendentemente dallaloro afflittività, modalità di espiazione della pena (si vedano Sez. 4 - , Sentenza n.11750 del 15/02/2019 Cc., Rv. 275282 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 24355 del13/12/2002 Cc., dep. 2003, Rv. 225533 - 01).Si aggiunga che, ove venisse negata l'equiparazione in questione, il giudicedella riparazione dovrebbe sindacare anche il provvedimento di revoca al fine diverificare se la revoca sia stata comunque fondata su condotte del condannatoche, anche se non costituenti reato, erano idonee a provocare la revoca delbeneficio».

Il principio testé riferito (peraltro ribadito da Sez. 3, n. 43550 del08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928, con ampia motivazione sub n. 4 del 5"considerato in diritto") è stato applicato anche, in un caso non già di affidamentoin prova ai servizi sociali ma di detenzione domiciliare, da Sez. 4, n. 10682 del26/01/2010, Savio e altro, Rv. 246392.5.

Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spesein favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in euro 1.000,00.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11557/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 26/03/2026In nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daALDO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 162/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18744/2025SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA]'ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ministero dell’Economia e delle Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso perl'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente avv. ti [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Speziale che hanno insistito per l’annullamento, con o senza rinvio,dell’impugnata ordinanzaRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Milano,pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 1874 del11.01.2024 della Corte di cassazione, che aveva erroneamente valorizzatosostegno del mantenimento della misura e solo fatto che l'indagato si fosse avvalsodella facoltà di non rispondere, rigettava la domanda di riparazione per ingiustadetenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell'Economia e delle Finanze con atto depositato in data 27.09.2022, in relazioneal procedimento penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui all’art. 73del Dpr 309 del 1990 (tre diversi episodi di cessione di cocaina commessi tra ilmarzo e l'aprile del 2019), condannato in primo grado e prosciolto dalla Corted'appello di Milano per non aver commesso il fatto.La Corte di merito, rilevato che il diritto alla riparazione era escluso, ai sensidell'art. 314 comma 4 c.p.p., perché il periodo di custodia cautelare in questioneera stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitivainflitta al ricorrente in forza di altri titoli, sia quello in esecuzione, con la modalitàdell'affidamento in prova (sentenza della Corte d'appello di Milano in data07/06/2016, irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), al momento dell'applicazione della misura(11 Febbraio 2020), sia l'ulteriore titolo definitivo sopravvenuto di cui alla sentenzadella Corte d'appello di Milano in data 28/05/2019, irrevocabile il 12/09/2019.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione censurandol'ordinanza, con unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art. 314, comma 4,cod.proc.pen., in quanto l'applicazione della misura cautelare nei suoi confrontiaveva comportato la revoca del regime di affidamento in prova di cui all'epoca ilricorrente godeva, che comportava una macroscopica differenza di afflittivitàrispetto all'espiazione pena in forma detentiva, sia carceraria che domiciliare.Si deduce che la tesi della equiparazione dello status detentivo con quelloin regime di affidamento si pone in contrasto con il dato normativo che fa testualeriferimento alle limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia, cheevidentemente non sono equiparabili, non sottaciuto che, nel caso in discorso,l'insorgenza del nuovo titolo rilevante ex articolo 656 cod. proc. pen. è direttaconseguenza della misura cautelare, in assenza della quale l'affidamento in provasarebbe proseguito.In subordine si chiede che sia ritenuta rilevante e non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314, comma 4,cod.proc.pen, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e all’art. 5 C.E.D.U., laddoveprevede che il diritto alla riparazione sia escluso per il periodo in cui le limitazioniconseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche inforza di altro titolo, nella parte in cui non ammette il medesimo diritto allariparazione nei casi di titolo detentivo sopravvenuto per effetto dell'ingiustacustodia cautelare subita.Argomenta in proposito che l'affermazione, in linea con i precedenti diquesta Corte, secondo cui l'affidamento in prova quale misura alternativa alladetenzione è equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena per le qualiè escluso il diritto alla riparazione, in quanto la norma fa riferimento solo al titolo,senza distinguere tra l'una e l'altra forma di espiazione (si citano sezione 4,sentenza n. 24.355 del 13/12/2002., sezione 4, sentenza n. 3551 del 18/01/2022;Sezione 4, sentenza n. 10.682 del 26/01/2010), non tiene conto del dato oggettivoche l'espiazione ex art. 47 ordinamento penitenziario non implica una privazionedella libertà personale, come parimenti affermato dalla Suprema Corte che, suquesto presupposto, ha ritenuto non indennizzabile la pena espiata in regime diaffidamento in prova al servizio sociale (si citano, sezione 4, n. 35.705 del 2018 en. 39.766 del 2019).Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in subordine larimessione degli atti alla Corte costituzionale.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4.

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendoper l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va premesso che l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. recita: «Il dirittoalla riparazione [per l'ingiusta detenzione] è escluso per quella parte della custodiacautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una penaovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodiasiano state sofferte anche in forza di altro titolo».2.1.

In base alla prima parte della richiamata previsione («Il diritto allariparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata3 ai fini della determinazione della misura di una pena »), il diritto alla riparazioneper ingiusta detenzione rimane, appunto, escluso per quella parte della ingiustacustodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della penalegittimamente irrogata nel medesimo o in un altro procedimento.

Di conseguenza,è inapplicabile la riparazione nei casi in cui si sia fatto ricorso al meccanismo dellafungibilità della custodia cautelare, che è disciplinato, come noto, dall'art. 657,comma 3, cod. proc. pen., che consente di detrarre il relativo periodo dalla penadetentiva da espiare per lo stesso o altro reato.Lo scopo avuto di mira dal legislatore è impedire la duplicazione dei rimeditesi a compensare l'ingiustizia della restrizione subita, mirando ad evitare che ilcondannato possa disporre di una riparazione più ampia di quella spettante alprosciolto, ottenendo lo scomputo e l'indennizzo pecuniario.

Va inoltre esclusal'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla penada espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta (cfr. Sez. 4, n. 33671del 14/06/2016, Rv. 267443).2.2.

La seconda parte dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui,come si è visto, «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per il periodo in cui lelimitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche inforza di altro titolo») esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione peril periodo in cui le limitazioni della libertà conseguenti alla custodia cautelareingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo.

In tale ipotesi, perprecisa scelta del legislatore, volta a contemperare l'istanza solidaristica alla basedel meccanismo indennitario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. con generaliesigenze di ragionevolezza, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivorisulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertàpersonale, non avendo l'interessato patito - in concreto - alcun danno meritevoledi riparazione (la compatibilità della disciplina in questione con l'art. 24 Cost., conl'art. 5, comma 5, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 9,comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata riconosciuta daSez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, Merati P., Rv. 217910, alla cui motivazione,condividendola appieno, si fa rinvio).2.3.

A tal fine è stato affermato che, ove risulti che l'istante, nel periodoconcernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, erasottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto deltitolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica dellasussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, incaso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, talediritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità diespiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo amisura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazioneal quale è chiesto l'indennizzo (Sez. 4 - , Sentenza n. 3551 del 18/01/2022 Cc.,Rv. 282576 - 01).3.

Nel caso di specie viene in discorso una domanda di riparazione perl'ingiusta detenzione sostanziale, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], cui era stata applicatala misura cautelare ricorrendone tutte le condizioni - come acclarato dal Tribunaledel riesame davanti al quale aveva impugnato l'ordinanza genetica - era statoprosciolto con sentenza irrevocabile; non si avvede però il ricorrente che, inconcreto, il rigetto dell'istanza è intervenuto non già in relazione all'ipotesi di cuialla seconda parte dell'articolo 314, comma 4, cod. proc. pen., ma soltanto inquanto la custodia cautelare doveva ed è stata computata, in virtù del dispostodell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della determinazione della misuradella pena detentiva già definitivamente inflitta, di talché tutto lo sviluppoargomentativo incentrato sul perimetro applicativo della seconda parte dellanorma, in cui si fa riferimento alle limitazioni sofferte anche in forza di altro titolo,appare indubbiamente eccentrico e comunque privo di rilevanza nel caso concreto.Peraltro, anche l'assunto che la applicazione della misura cautelare avrebbedeterminato l'insorgenza del nuovo titolo custodiale, in quanto sino al momento ilricorrente stava scontando la pena definitiva in regime di affidamento in prova, èevidentemente errato sotto due profili, da una parte il titolo, sia che la pena vengaeseguita con detenzione intramuraria, sia che, dal tribunale di sorveglianza, vengaammessa una misura alternativa, resta sempre il medesimo ed è costituito dallao dalle sentenze irrevocabili di condanna, su cui si fonda il correlato ordine diesecuzione, dall'altra il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativadell'affidamento in prova solo in via provvisoria e, nel frattempo, era intervenutauna ennesima condanna definitiva, tant'è vero che la Procura di Milano, in data24/06/2020, aveva emesso nei suoi confronti un nuovo ordine di esecuzione dipene concorrenti, espiate nel medesimo periodo.4.

Per gli stessi motivi è irrilevante, ancora prima che manifestamenteinfondata, la proposta questione di legittimità costituzionale.4.1.

La questione dunque è priva di rilievo, in quanto il ricorrente, indefinitiva, anche accantonata la questione del nuovo e autonomo titolo esecutivo,pretende l'erogazione della indennità non per la custodia cautelare ingiustamentepatita per un reato da cui è stato assolto, ma per la diversa pena, definitiva,eseguita in carcere a seguito della revoca dell'affidamento in prova causato dallaapplicazione della misura cautelare, dunque sostanzialmente ipotizza una voce didanno ulteriore - non previsto dal sistema trattandosi di un'indennità e non già diun risarcimento - quale conseguenza aggiuntiva, atteso che la custodia cautelareingiustamente patita di per sé non è indennizzabile per il principio di fungibilità,quale correttamente applicato.4.2.

Ed è comunque manifestamente infondata.Non appare infatti priva di ragionevolezza, come già in precedenzaaffermato da questa Corte, l'equiparazione tra le varie forme di privazione olimitazione della libertà personale che costituiscono tutte, indipendentemente dallaloro afflittività, modalità di espiazione della pena (si vedano Sez. 4 - , Sentenza n.11750 del 15/02/2019 Cc., Rv. 275282 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 24355 del13/12/2002 Cc., dep. 2003, Rv. 225533 - 01).Si aggiunga che, ove venisse negata l'equiparazione in questione, il giudicedella riparazione dovrebbe sindacare anche il provvedimento di revoca al fine diverificare se la revoca sia stata comunque fondata su condotte del condannatoche, anche se non costituenti reato, erano idonee a provocare la revoca delbeneficio».

Il principio testé riferito (peraltro ribadito da Sez. 3, n. 43550 del08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928, con ampia motivazione sub n. 4 del 5"considerato in diritto") è stato applicato anche, in un caso non già di affidamentoin prova ai servizi sociali ma di detenzione domiciliare, da Sez. 4, n. 10682 del26/01/2010, Savio e altro, Rv. 246392.5.

Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spesein favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in euro 1.000,00.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze cheliquida in complessivi euro 1000.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze cheliquida in complessivi euro 1000.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ministero dell’Economia e delle Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso perl'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente avv. ti [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Speziale che hanno insistito per l’annullamento, con o senza rinvio,dell’impugnata ordinanzaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Milano,pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 1874 del11.01.2024 della Corte di cassazione, che aveva erroneamente valorizzatosostegno del mantenimento della misura e solo fatto che l'indagato si fosse avvalsodella facoltà di non rispondere, rigettava la domanda di riparazione per ingiustadetenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell'Economia e delle Finanze con atto depositato in data 27.09.2022, in relazioneal procedimento penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui all’art. 73del Dpr 309 del 1990 (tre diversi episodi di cessione di cocaina commessi tra ilmarzo e l'aprile del 2019), condannato in primo grado e prosciolto dalla Corted'appello di Milano per non aver commesso il fatto.La Corte di merito, rilevato che il diritto alla riparazione era escluso, ai sensidell'art. 314 comma 4 c.p.p., perché il periodo di custodia cautelare in questioneera stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitivainflitta al ricorrente in forza di altri titoli, sia quello in esecuzione, con la modalitàdell'affidamento in prova (sentenza della Corte d'appello di Milano in data07/06/2016, irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), al momento dell'applicazione della misura(11 Febbraio 2020), sia l'ulteriore titolo definitivo sopravvenuto di cui alla sentenzadella Corte d'appello di Milano in data 28/05/2019, irrevocabile il 12/09/2019.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione censurandol'ordinanza, con unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art. 314, comma 4,cod.proc.pen., in quanto l'applicazione della misura cautelare nei suoi confrontiaveva comportato la revoca del regime di affidamento in prova di cui all'epoca ilricorrente godeva, che comportava una macroscopica differenza di afflittivitàrispetto all'espiazione pena in forma detentiva, sia carceraria che domiciliare.Si deduce che la tesi della equiparazione dello status detentivo con quelloin regime di affidamento si pone in contrasto con il dato normativo che fa testualeriferimento alle limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia, cheevidentemente non sono equiparabili, non sottaciuto che, nel caso in discorso,l'insorgenza del nuovo titolo rilevante ex articolo 656 cod. proc. pen. è direttaconseguenza della misura cautelare, in assenza della quale l'affidamento in provasarebbe proseguito.In subordine si chiede che sia ritenuta rilevante e non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314, comma 4,cod.proc.pen, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e  all’art. 5 C.E.D.U., laddoveprevede che il diritto alla riparazione sia escluso per il periodo in cui le limitazioniconseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche inforza di altro titolo, nella parte in cui non ammette il medesimo diritto allariparazione nei casi di titolo detentivo sopravvenuto per effetto dell'ingiustacustodia cautelare subita.Argomenta in proposito che l'affermazione, in linea con i precedenti diquesta Corte, secondo cui l'affidamento in prova quale misura alternativa alladetenzione è equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena per le qualiè escluso il diritto alla riparazione, in quanto la norma fa riferimento solo al titolo,senza distinguere tra l'una e l'altra forma di espiazione (si citano sezione 4,sentenza n. 24.355 del 13/12/2002., sezione 4, sentenza n. 3551 del 18/01/2022;Sezione 4, sentenza n. 10.682 del 26/01/2010), non tiene conto del dato oggettivoche l'espiazione ex art. 47 ordinamento penitenziario non implica una privazionedella libertà personale, come parimenti affermato dalla Suprema Corte che, suquesto presupposto, ha ritenuto non indennizzabile la pena espiata in regime diaffidamento in prova al servizio sociale (si citano, sezione 4, n. 35.705 del 2018 en. 39.766 del 2019).Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in subordine larimessione degli atti alla Corte costituzionale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendoper l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso che l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. recita: «Il dirittoalla riparazione [per l'ingiusta detenzione] è escluso per quella parte della custodiacautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una penaovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodiasiano state sofferte anche in forza di altro titolo».2.1. In base alla prima parte della richiamata previsione («Il diritto allariparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata3 ai fini della determinazione della misura di una pena »), il diritto alla riparazioneper ingiusta detenzione rimane, appunto, escluso per quella parte della ingiustacustodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della penalegittimamente irrogata nel medesimo o in un altro procedimento. Di conseguenza,è inapplicabile la riparazione nei casi in cui si sia fatto ricorso al meccanismo dellafungibilità della custodia cautelare, che è disciplinato, come noto, dall'art. 657,comma 3, cod. proc. pen., che consente di detrarre il relativo periodo dalla penadetentiva da espiare per lo stesso o altro reato.Lo scopo avuto di mira dal legislatore è impedire la duplicazione dei rimeditesi a compensare l'ingiustizia della restrizione subita, mirando ad evitare che ilcondannato possa disporre di una riparazione più ampia di quella spettante alprosciolto, ottenendo lo scomputo e l'indennizzo pecuniario. Va inoltre esclusal'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla penada espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta (cfr. Sez. 4, n. 33671del 14/06/2016, Rv. 267443).2.2. La seconda parte dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui,come si è visto, «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per il periodo in cui lelimitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche inforza di altro titolo») esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione peril periodo in cui le limitazioni della libertà conseguenti alla custodia cautelareingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo. In tale ipotesi, perprecisa scelta del legislatore, volta a contemperare l'istanza solidaristica alla basedel meccanismo indennitario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. con generaliesigenze di ragionevolezza, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivorisulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertàpersonale, non avendo l'interessato patito - in concreto - alcun danno meritevoledi riparazione (la compatibilità della disciplina in questione con l'art. 24 Cost., conl'art. 5, comma 5, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 9,comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata riconosciuta daSez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, Merati P., Rv. 217910, alla cui motivazione,condividendola appieno, si fa rinvio).2.3. A tal fine è stato affermato che, ove risulti che l'istante, nel periodoconcernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, erasottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto deltitolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica dellasussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, incaso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, talediritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità diespiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo amisura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazioneal quale è chiesto l'indennizzo (Sez. 4 - , Sentenza n. 3551 del 18/01/2022 Cc.,Rv. 282576 - 01).3. Nel caso di specie viene in discorso una domanda di riparazione perl'ingiusta detenzione sostanziale, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], cui era stata applicatala misura cautelare ricorrendone tutte le condizioni - come acclarato dal Tribunaledel riesame davanti al quale aveva impugnato l'ordinanza genetica - era statoprosciolto con sentenza irrevocabile; non si avvede però il ricorrente che, inconcreto, il rigetto dell'istanza è intervenuto non già in relazione all'ipotesi di cuialla seconda parte dell'articolo 314, comma 4, cod. proc. pen., ma soltanto inquanto la custodia cautelare doveva ed è stata computata, in virtù del dispostodell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della determinazione della misuradella pena detentiva già definitivamente inflitta, di talché tutto lo sviluppoargomentativo incentrato sul perimetro applicativo della seconda parte dellanorma, in cui si fa riferimento alle limitazioni sofferte anche in forza di altro titolo,appare indubbiamente eccentrico e comunque privo di rilevanza nel caso concreto.Peraltro, anche l'assunto che la applicazione della misura cautelare avrebbedeterminato l'insorgenza del nuovo titolo custodiale, in quanto sino al momento ilricorrente stava scontando la pena definitiva in regime di affidamento in prova, èevidentemente errato sotto due profili, da una parte il titolo, sia che la pena vengaeseguita con detenzione intramuraria, sia che, dal tribunale di sorveglianza, vengaammessa una misura alternativa, resta sempre il medesimo ed è costituito dallao dalle sentenze irrevocabili di condanna, su cui si fonda il correlato ordine diesecuzione, dall'altra il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativadell'affidamento in prova solo in via provvisoria e, nel frattempo, era intervenutauna ennesima condanna definitiva, tant'è vero che la Procura di Milano, in data24/06/2020, aveva emesso nei suoi confronti un nuovo ordine di esecuzione dipene concorrenti, espiate nel medesimo periodo.4. Per gli stessi motivi è irrilevante, ancora prima che manifestamenteinfondata, la proposta questione di legittimità costituzionale.4.1. La questione dunque è priva di rilievo, in quanto il ricorrente, indefinitiva, anche accantonata la questione del nuovo e autonomo titolo esecutivo,pretende l'erogazione della indennità non per la custodia cautelare ingiustamentepatita per un reato da cui è stato assolto, ma per la diversa pena, definitiva,eseguita in carcere a seguito della revoca dell'affidamento in prova causato dallaapplicazione della misura cautelare, dunque sostanzialmente ipotizza una voce didanno ulteriore - non previsto dal sistema trattandosi di un'indennità e non già diun risarcimento - quale conseguenza aggiuntiva, atteso che la custodia cautelareingiustamente patita di per sé non è indennizzabile per il principio di fungibilità,quale correttamente applicato.4.2. Ed è comunque manifestamente infondata.Non appare infatti priva di ragionevolezza, come già in precedenzaaffermato da questa Corte, l'equiparazione tra le varie forme di privazione olimitazione della libertà personale che costituiscono tutte, indipendentemente dallaloro afflittività, modalità di espiazione della pena (si vedano Sez. 4 - , Sentenza n.11750 del 15/02/2019 Cc., Rv. 275282 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 24355 del13/12/2002 Cc., dep. 2003,  Rv. 225533 - 01).Si aggiunga che, ove venisse negata l'equiparazione in questione, il giudicedella riparazione dovrebbe sindacare anche il provvedimento di revoca al fine diverificare se la revoca sia stata comunque fondata su condotte del condannatoche, anche se non costituenti reato, erano idonee a provocare la revoca delbeneficio». Il principio testé riferito (peraltro ribadito da Sez. 3, n. 43550 del08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928, con ampia motivazione sub n. 4 del 5"considerato in diritto") è stato applicato anche, in un caso non già di affidamentoin prova ai servizi sociali ma di detenzione domiciliare, da Sez. 4, n. 10682 del26/01/2010, Savio e altro, Rv. 246392.5. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spesein favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in euro 1.000,00.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11557/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 26/03/2026In nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daALDO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 162/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 18744/2025SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA]'ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ministero dell’Economia e delle Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso perl'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente avv. ti [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Speziale che hanno insistito per l’annullamento, con o senza rinvio,dell’impugnata ordinanzaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Milano,pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 1874 del11.01.2024 della Corte di cassazione, che aveva erroneamente valorizzatosostegno del mantenimento della misura e solo fatto che l'indagato si fosse avvalsodella facoltà di non rispondere, rigettava la domanda di riparazione per ingiustadetenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell'Economia e delle Finanze con atto depositato in data 27.09.2022, in relazioneal procedimento penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui all’art. 73del Dpr 309 del 1990 (tre diversi episodi di cessione di cocaina commessi tra ilmarzo e l'aprile del 2019), condannato in primo grado e prosciolto dalla Corted'appello di Milano per non aver commesso il fatto.La Corte di merito, rilevato che il diritto alla riparazione era escluso, ai sensidell'art. 314 comma 4 c.p.p., perché il periodo di custodia cautelare in questioneera stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitivainflitta al ricorrente in forza di altri titoli, sia quello in esecuzione, con la modalitàdell'affidamento in prova (sentenza della Corte d'appello di Milano in data07/06/2016, irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), al momento dell'applicazione della misura(11 Febbraio 2020), sia l'ulteriore titolo definitivo sopravvenuto di cui alla sentenzadella Corte d'appello di Milano in data 28/05/2019, irrevocabile il 12/09/2019.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione censurandol'ordinanza, con unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art. 314, comma 4,cod.proc.pen., in quanto l'applicazione della misura cautelare nei suoi confrontiaveva comportato la revoca del regime di affidamento in prova di cui all'epoca ilricorrente godeva, che comportava una macroscopica differenza di afflittivitàrispetto all'espiazione pena in forma detentiva, sia carceraria che domiciliare.Si deduce che la tesi della equiparazione dello status detentivo con quelloin regime di affidamento si pone in contrasto con il dato normativo che fa testualeriferimento alle limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia, cheevidentemente non sono equiparabili, non sottaciuto che, nel caso in discorso,l'insorgenza del nuovo titolo rilevante ex articolo 656 cod. proc. pen. è direttaconseguenza della misura cautelare, in assenza della quale l'affidamento in provasarebbe proseguito.In subordine si chiede che sia ritenuta rilevante e non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314, comma 4,cod.proc.pen, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e  all’art. 5 C.E.D.U., laddoveprevede che il diritto alla riparazione sia escluso per il periodo in cui le limitazioniconseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche inforza di altro titolo, nella parte in cui non ammette il medesimo diritto allariparazione nei casi di titolo detentivo sopravvenuto per effetto dell'ingiustacustodia cautelare subita.Argomenta in proposito che l'affermazione, in linea con i precedenti diquesta Corte, secondo cui l'affidamento in prova quale misura alternativa alladetenzione è equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena per le qualiè escluso il diritto alla riparazione, in quanto la norma fa riferimento solo al titolo,senza distinguere tra l'una e l'altra forma di espiazione (si citano sezione 4,sentenza n. 24.355 del 13/12/2002., sezione 4, sentenza n. 3551 del 18/01/2022;Sezione 4, sentenza n. 10.682 del 26/01/2010), non tiene conto del dato oggettivoche l'espiazione ex art. 47 ordinamento penitenziario non implica una privazionedella libertà personale, come parimenti affermato dalla Suprema Corte che, suquesto presupposto, ha ritenuto non indennizzabile la pena espiata in regime diaffidamento in prova al servizio sociale (si citano, sezione 4, n. 35.705 del 2018 en. 39.766 del 2019).Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in subordine larimessione degli atti alla Corte costituzionale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendoper l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso che l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. recita: «Il dirittoalla riparazione [per l'ingiusta detenzione] è escluso per quella parte della custodiacautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una penaovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodiasiano state sofferte anche in forza di altro titolo».2.1. In base alla prima parte della richiamata previsione («Il diritto allariparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata3 ai fini della determinazione della misura di una pena »), il diritto alla riparazioneper ingiusta detenzione rimane, appunto, escluso per quella parte della ingiustacustodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della penalegittimamente irrogata nel medesimo o in un altro procedimento. Di conseguenza,è inapplicabile la riparazione nei casi in cui si sia fatto ricorso al meccanismo dellafungibilità della custodia cautelare, che è disciplinato, come noto, dall'art. 657,comma 3, cod. proc. pen., che consente di detrarre il relativo periodo dalla penadetentiva da espiare per lo stesso o altro reato.Lo scopo avuto di mira dal legislatore è impedire la duplicazione dei rimeditesi a compensare l'ingiustizia della restrizione subita, mirando ad evitare che ilcondannato possa disporre di una riparazione più ampia di quella spettante alprosciolto, ottenendo lo scomputo e l'indennizzo pecuniario. Va inoltre esclusal'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla penada espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta (cfr. Sez. 4, n. 33671del 14/06/2016, Rv. 267443).2.2. La seconda parte dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui,come si è visto, «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per il periodo in cui lelimitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche inforza di altro titolo») esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione peril periodo in cui le limitazioni della libertà conseguenti alla custodia cautelareingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo. In tale ipotesi, perprecisa scelta del legislatore, volta a contemperare l'istanza solidaristica alla basedel meccanismo indennitario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. con generaliesigenze di ragionevolezza, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivorisulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertàpersonale, non avendo l'interessato patito - in concreto - alcun danno meritevoledi riparazione (la compatibilità della disciplina in questione con l'art. 24 Cost., conl'art. 5, comma 5, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 9,comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata riconosciuta daSez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, Merati P., Rv. 217910, alla cui motivazione,condividendola appieno, si fa rinvio).2.3. A tal fine è stato affermato che, ove risulti che l'istante, nel periodoconcernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, erasottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto deltitolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica dellasussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, incaso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, talediritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità diespiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo amisura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazioneal quale è chiesto l'indennizzo (Sez. 4 - , Sentenza n. 3551 del 18/01/2022 Cc.,Rv. 282576 - 01).3. Nel caso di specie viene in discorso una domanda di riparazione perl'ingiusta detenzione sostanziale, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], cui era stata applicatala misura cautelare ricorrendone tutte le condizioni - come acclarato dal Tribunaledel riesame davanti al quale aveva impugnato l'ordinanza genetica - era statoprosciolto con sentenza irrevocabile; non si avvede però il ricorrente che, inconcreto, il rigetto dell'istanza è intervenuto non già in relazione all'ipotesi di cuialla seconda parte dell'articolo 314, comma 4, cod. proc. pen., ma soltanto inquanto la custodia cautelare doveva ed è stata computata, in virtù del dispostodell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della determinazione della misuradella pena detentiva già definitivamente inflitta, di talché tutto lo sviluppoargomentativo incentrato sul perimetro applicativo della seconda parte dellanorma, in cui si fa riferimento alle limitazioni sofferte anche in forza di altro titolo,appare indubbiamente eccentrico e comunque privo di rilevanza nel caso concreto.Peraltro, anche l'assunto che la applicazione della misura cautelare avrebbedeterminato l'insorgenza del nuovo titolo custodiale, in quanto sino al momento ilricorrente stava scontando la pena definitiva in regime di affidamento in prova, èevidentemente errato sotto due profili, da una parte il titolo, sia che la pena vengaeseguita con detenzione intramuraria, sia che, dal tribunale di sorveglianza, vengaammessa una misura alternativa, resta sempre il medesimo ed è costituito dallao dalle sentenze irrevocabili di condanna, su cui si fonda il correlato ordine diesecuzione, dall'altra il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativadell'affidamento in prova solo in via provvisoria e, nel frattempo, era intervenutauna ennesima condanna definitiva, tant'è vero che la Procura di Milano, in data24/06/2020, aveva emesso nei suoi confronti un nuovo ordine di esecuzione dipene concorrenti, espiate nel medesimo periodo.4. Per gli stessi motivi è irrilevante, ancora prima che manifestamenteinfondata, la proposta questione di legittimità costituzionale.4.1. La questione dunque è priva di rilievo, in quanto il ricorrente, indefinitiva, anche accantonata la questione del nuovo e autonomo titolo esecutivo,pretende l'erogazione della indennità non per la custodia cautelare ingiustamentepatita per un reato da cui è stato assolto, ma per la diversa pena, definitiva,eseguita in carcere a seguito della revoca dell'affidamento in prova causato dallaapplicazione della misura cautelare, dunque sostanzialmente ipotizza una voce didanno ulteriore - non previsto dal sistema trattandosi di un'indennità e non già diun risarcimento - quale conseguenza aggiuntiva, atteso che la custodia cautelareingiustamente patita di per sé non è indennizzabile per il principio di fungibilità,quale correttamente applicato.4.2. Ed è comunque manifestamente infondata.Non appare infatti priva di ragionevolezza, come già in precedenzaaffermato da questa Corte, l'equiparazione tra le varie forme di privazione olimitazione della libertà personale che costituiscono tutte, indipendentemente dallaloro afflittività, modalità di espiazione della pena (si vedano Sez. 4 - , Sentenza n.11750 del 15/02/2019 Cc., Rv. 275282 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 24355 del13/12/2002 Cc., dep. 2003,  Rv. 225533 - 01).Si aggiunga che, ove venisse negata l'equiparazione in questione, il giudicedella riparazione dovrebbe sindacare anche il provvedimento di revoca al fine diverificare se la revoca sia stata comunque fondata su condotte del condannatoche, anche se non costituenti reato, erano idonee a provocare la revoca delbeneficio». Il principio testé riferito (peraltro ribadito da Sez. 3, n. 43550 del08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928, con ampia motivazione sub n. 4 del 5"considerato in diritto") è stato applicato anche, in un caso non già di affidamentoin prova ai servizi sociali ma di detenzione domiciliare, da Sez. 4, n. 10682 del26/01/2010, Savio e altro, Rv. 246392.5. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spesein favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in euro 1.000,00. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze cheliquida in complessivi euro 1000.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze cheliquida in complessivi euro 1000.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris