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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 15678/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19085/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma , via Dardanelli n. 23, presso lo studio dell’avv .

Matteo A dduci , che lo rappresenta e difende, unitamente all ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 620/2016 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 27/1/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assunto quale dirigente dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (ADM) , convenne quest’ultima in giudizio per chiederne la condanna al pagamento dell’indennità di missione, sul presupposto di avere lavorato per anni lontano dalla sua abituale sede di servizio, da lui indicata in Roma, via Caruccin. 71, presso l’Ufficio per il Coordinamento dello Stato giuridico ed economico e delReclutamento del Personale.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro,accolse la domanda e condannò l’ADM al pagamento della somma capitale di € 8.424,47, oltre agli accessori.

L’Agenzia si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Venezia, che accolse l’impugnazione, respin gendo la domanda del lavoratore.

Contro la sentenza della corte territoriale il dirigente ha quindi proposto ricorso per cassazione a rticol ato in quattro motivi.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricor rente ha altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 8 0 - bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 434 c.p.c., in relazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Circa la forma dell’atto d’appello in violazione dell’art. 434 c.p.c.)».

1.1. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia disatteso la sua eccezione di inammissibilità dell’appello , sollevata con riferimento alla pretesamancanza d e i requisiti di specificità richiesti dall’art. 434 c.p.c. («l’indicazionedelle parti del provvedimento che si intend e appellare e delle modifiche che vengono richiestealla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado»; e «l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»). 1.2.Invece è proprio il motivo di ricorso per cassazione ad essere inammissibile,per mancanza di specificità (art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c.), non essendo riportate – e nemmeno riassunte con un minimo di precisione – le parti dell’atto d’appello da cui si dovrebbe desumere la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge.

Del resto, l a corte d’appello è stata in grado di comprendere, e d ha quindi riassu nto nella sua motivazione, il contenuto dell ’ impugnazione contro la sentenza di primo grado , sicché il ricorso per cassazione avrebbe dovuto analiticamente confutare la correttezza di tale apprezzamento.

2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 345 c.p.c., in relazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

C irca l ’omessa pronuncia sulla contestazione di nova in appello)». 2.1.Il ricorrente lamenta di non avere avuto dalla corte d’appello alcuna risposta all’eccezione secondo cui l’ADM avrebbe sollevato solo in secondo grado la questione dell’assimilabilità al «distacco», piuttosto che alla «missione», del lungo periodo di tirocinio svolto a Caserta, presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il motivo va disatteso,vuoi perché non si trattava di eccezione, ma di mera difesa in punto di diritto (per la distinzione fra i due concetti basti rinviare, fra le altre, a Cass.n. 24606/2020, in motivazione), in quanto tale liberamente proponibile per la prima volta in appel lo, vuoi perché la sentenza qui impugnata – pur dando atto , in narrativa , della deduzione dell’ADM secondo cui il periodo di tirocinio sarebbe assimilabile al distacco –non ha in alcun modo tenuto conto di questo aspetto nell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hannoportato all’accoglimento dell’appello.

Il tema risulta, pertanto, del tutto irrilevante ai fini della censura della decisione impugnata.

3. I l terzo motiv o è rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

Violazione del principio del chiesto e pronunciato, error in procedendo, vizio di ultrapetizione circa la sede di servizio)».

3.1. Con questo moti vo il ricorrente addebita alla corte territoriale l’avere stabilito che la sua unica sede di lavoro fosse quella di Caserta senza una corrispondente allegazione dell’ADM, le cui difese sarebbero state incentrate, invece, sull’errata opinione che il periodo di tirocinio non costituisse attività di servizioai fini del diritto al trattamento di missione.

Inoltre, si censura la decisione del giudice d’appello là dove haritenuto che non fosse stata proposta alcuna domanda con riferimento a un più breve periodo di tirocinio svolto a Venezia.

3.2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

3.2.1. Il vizio di extrapetizione sussiste solo ove il giudice rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto o attribuisca un bene della vita diverso da quello chiesto dall’attore; quello di ultrapetizione sussiste solo ove il giudice attribuisca il bene della vita richiesto, ma in misura maggiore rispetto a quanto chiesto dall’attore.Com’è evidente, nessuno di questi vizi è ravvisabile nella censura sopraformulata.

Né essi sono configurabili rispetto a mere argomentazioni, anche perché la corte d’appello si è limitata ad accertare, sulla base delle allegazioni dello stesso ricorrente,la mancanza di uno dei fatti costitutivi richiesti dalla legge per il s orgere del diritto al trattamento di missione, ovverosia il « permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro».

Il ricorrente allega quale propria sede di lavoro – per l’allontanamento dalla quale ritiene di avere diritto al trattamento di missione – l’ufficio di Roma dove rimase solo per tre settimane dopo l’assunzione, prima di essere destinato alla sede della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, essendo stato assunto in base a un concorso che prevedeva il successivo svolgimento di un periodo inziale di formazione.

La brevità d el primo periodo di tirocinio svolto a Roma venne evidenziat a dall’ADM qualerilevante ragione per escludere la possibilità di qualificare l’ufficio di Roma come «sede ordinaria» dell e prestazioni lavorative del ricorrente.

E ciò, anche nell’atto d’appello, come si desume dall a sintesi dei motivi di impugnazione riportata nella sentenza impugnata (pagg. 4 e 5).

Neppure può dirsi che il giudice abbia pronunciato su un motivo d’appello non proposto, noto essendo che l’appello che coinvolga anche solo un segmento della nota sequenza che individua una minima unità suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato interno (fatto, norma, effetto giuridico) riapre la cognizione sull’intera statuizione: cfr., ex aliis , Cass. n. 2217/16).In conclusione, quanto precede esclude qualsiasi violazione, da parte del giudice a quo , del principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato.

È appena il caso di aggiung ere , per quanto non necessario per motivare il rigetto di questo motivo di ricorso, che al «permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro», quale presupposto costitutivo del diritto al trattamento di missione,fa chiaro e condivisibile riferimento la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla corte d’appello (Cass. nn. 14470/2001; 8136/2008 ; v. a ltresì Cass. n. 14380/2020), anche evidenziando che «l’accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato».

3.2.2. Inammissibile, per mancanza di specificità, è la parte del motivo in cui si censura l’affermazione della corte d’appello secondo cui «nessuna pretesa è stata svolta con riguardo al periodo lavorativo svolto in Venezia tra il febbraio e il giugno 2005».

La censura è, infatti, del tutto generica non indicando dove, come e quando la domanda non ravvisata dalla corte territoriale sarebbe stata, invece, svolta.

4. Infine, con il quarto motivo si censura «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 45 d.lgs. n. 165/01 e L. 836/63 [recte: 73], in relazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Circa la violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/01 per violazione delle disposizioni della L. 836/63 [ recte : 73] e CCNL 11.10.1996 Area VI [OSCURATO:PERSONA])».

4.1. Quest’ultimo motiv o è volto a d aff erma r e che la partecipazione alle iniziative di formazione inserite in appositi percorsi è, a tutti gli effetti, svolgimento del servizio lavorativo del dirigente ormai assunto perché vincitore di concorso.

Si contesta, quindi, la validità della clausola del contratto individuale di lavoro che esclude il trattamento di trasferta al dirigente in tirocinio.

4.2. Il motivo è infondato, perché la sentenza impugnata non ha applicato –e nemmeno menzionato – una clausola del contratto individuale, ma ha risolto la controversia proprio in base alle disposizioni di carattere generale che connotano la missione come lo svolgimento della prestazione lavorativa lontano dal luogo di lavoro con cui il lavoratore ha un «permanente legame».

La questione è, e resta , che tale «permanente legame» non è stato ravvisato – secondo l’insindacabile apprezzamento d e l giudice di merito – con il luogo che il ricorrente ha indicato quale sua sede ordinaria di servizio, ma in cui egli svolse sol tant o tre settimane di tirocinio, prima di essere assegnato alla sede della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

5. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente principale al pagamento, infavore del controricorrente principale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19085/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma , via Dardanelli n. 23, presso lo studio dell’avv . Matteo A dduci , che lo rappresenta e difende, unitamente all ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 620/2016 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 27/1/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assunto quale dirigente dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (ADM) , convenne quest’ultima in giudizio per chiederne la condanna al pagamento dell’indennità di missione, sul presupposto di avere lavorato per anni lontano dalla sua abituale sede di servizio, da lui indicata in Roma, via Caruccin. 71, presso l’Ufficio per il Coordinamento dello Stato giuridico ed economico e delReclutamento del Personale. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro,accolse la domanda e condannò l’ADM al pagamento della somma capitale di € 8.424,47, oltre agli accessori. L’Agenzia si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Venezia, che accolse l’impugnazione, respin gendo la domanda del lavoratore. Contro la sentenza della corte territoriale il dirigente ha quindi proposto ricorso per cassazione a rticol ato in quattro motivi. L’Agenzia si è difesa con controricorso. Il ricor rente ha altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 8 0 - bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 434 c.p.c., in relazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Circa la forma dell’atto d’appello in violazione dell’art. 434 c.p.c.)». 1.1. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia disatteso la sua eccezione di inammissibilità dell’appello , sollevata con riferimento alla pretesamancanza d e i requisiti di specificità richiesti dall’art. 434 c.p.c. («l’indicazionedelle parti del provvedimento che si intend e appellare e delle modifiche che vengono richiestealla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado»; e «l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»). 1.2.Invece è proprio il motivo di ricorso per cassazione ad essere inammissibile,per mancanza di specificità (art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c.), non essendo riportate – e nemmeno riassunte con un minimo di precisione – le parti dell’atto d’appello da cui si dovrebbe desumere la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge. Del resto, l a corte d’appello è stata in grado di comprendere, e d ha quindi riassu nto nella sua motivazione, il contenuto dell ’ impugnazione contro la sentenza di primo grado , sicché il ricorso per cassazione avrebbe dovuto analiticamente confutare la correttezza di tale apprezzamento. 2. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 345 c.p.c., in relazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. C irca l ’omessa pronuncia sulla contestazione di nova in appello)». 2.1.Il ricorrente lamenta di non avere avuto dalla corte d’appello alcuna risposta all’eccezione secondo cui l’ADM avrebbe sollevato solo in secondo grado la questione dell’assimilabilità al «distacco», piuttosto che alla «missione», del lungo periodo di tirocinio svolto a Caserta, presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il motivo va disatteso,vuoi perché non si trattava di eccezione, ma di mera difesa in punto di diritto (per la distinzione fra i due concetti basti rinviare, fra le altre, a Cass.n. 24606/2020, in motivazione), in quanto tale liberamente proponibile per la prima volta in appel lo, vuoi perché la sentenza qui impugnata – pur dando atto , in narrativa , della deduzione dell’ADM secondo cui il periodo di tirocinio sarebbe assimilabile al distacco –non ha in alcun modo tenuto conto di questo aspetto nell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hannoportato all’accoglimento dell’appello. Il tema risulta, pertanto, del tutto irrilevante ai fini della censura della decisione impugnata. 3. I l terzo motiv o è rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione del principio del chiesto e pronunciato, error in procedendo, vizio di ultrapetizione circa la sede di servizio)». 3.1. Con questo moti vo il ricorrente addebita alla corte territoriale l’avere stabilito che la sua unica sede di lavoro fosse quella di Caserta senza una corrispondente allegazione dell’ADM, le cui difese sarebbero state incentrate, invece, sull’errata opinione che il periodo di tirocinio non costituisse attività di servizioai fini del diritto al trattamento di missione. Inoltre, si censura la decisione del giudice d’appello là dove haritenuto che non fosse stata proposta alcuna domanda con riferimento a un più breve periodo di tirocinio svolto a Venezia. 3.2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.2.1. Il vizio di extrapetizione sussiste solo ove il giudice rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto o attribuisca un bene della vita diverso da quello chiesto dall’attore; quello di ultrapetizione sussiste solo ove il giudice attribuisca il bene della vita richiesto, ma in misura maggiore rispetto a quanto chiesto dall’attore.Com’è evidente, nessuno di questi vizi è ravvisabile nella censura sopraformulata. Né essi sono configurabili rispetto a mere argomentazioni, anche perché la corte d’appello si è limitata ad accertare, sulla base delle allegazioni dello stesso ricorrente,la mancanza di uno dei fatti costitutivi richiesti dalla legge per il s orgere del diritto al trattamento di missione, ovverosia il « permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro». Il ricorrente allega quale propria sede di lavoro – per l’allontanamento dalla quale ritiene di avere diritto al trattamento di missione – l’ufficio di Roma dove rimase solo per tre settimane dopo l’assunzione, prima di essere destinato alla sede della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, essendo stato assunto in base a un concorso che prevedeva il successivo svolgimento di un periodo inziale di formazione. La brevità d el primo periodo di tirocinio svolto a Roma venne evidenziat a dall’ADM qualerilevante ragione per escludere la possibilità di qualificare l’ufficio di Roma come «sede ordinaria» dell e prestazioni lavorative del ricorrente. E ciò, anche nell’atto d’appello, come si desume dall a sintesi dei motivi di impugnazione riportata nella sentenza impugnata (pagg. 4 e 5). Neppure può dirsi che il giudice abbia pronunciato su un motivo d’appello non proposto, noto essendo che l’appello che coinvolga anche solo un segmento della nota sequenza che individua una minima unità suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato interno (fatto, norma, effetto giuridico) riapre la cognizione sull’intera statuizione: cfr., ex aliis , Cass. n. 2217/16).In conclusione, quanto precede esclude qualsiasi violazione, da parte del giudice a quo , del principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato. È appena il caso di aggiung ere , per quanto non necessario per motivare il rigetto di questo motivo di ricorso, che al «permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro», quale presupposto costitutivo del diritto al trattamento di missione,fa chiaro e condivisibile riferimento la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla corte d’appello (Cass. nn. 14470/2001; 8136/2008 ; v. a ltresì Cass. n. 14380/2020), anche evidenziando che «l’accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato». 3.2.2. Inammissibile, per mancanza di specificità, è la parte del motivo in cui si censura l’affermazione della corte d’appello secondo cui «nessuna pretesa è stata svolta con riguardo al periodo lavorativo svolto in Venezia tra il febbraio e il giugno 2005». La censura è, infatti, del tutto generica non indicando dove, come e quando la domanda non ravvisata dalla corte territoriale sarebbe stata, invece, svolta. 4. Infine, con il quarto motivo si censura «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 45 d.lgs. n. 165/01 e L. 836/63 [recte: 73], in relazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Circa la violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/01 per violazione delle disposizioni della L. 836/63 [ recte : 73] e CCNL 11.10.1996 Area VI [OSCURATO:PERSONA])». 4.1. Quest’ultimo motiv o è volto a d aff erma r e che la partecipazione alle iniziative di formazione inserite in appositi percorsi è, a tutti gli effetti, svolgimento del servizio lavorativo del dirigente ormai assunto perché vincitore di concorso. Si contesta, quindi, la validità della clausola del contratto individuale di lavoro che esclude il trattamento di trasferta al dirigente in tirocinio. 4.2. Il motivo è infondato, perché la sentenza impugnata non ha applicato –e nemmeno menzionato – una clausola del contratto individuale, ma ha risolto la controversia proprio in base alle disposizioni di carattere generale che connotano la missione come lo svolgimento della prestazione lavorativa lontano dal luogo di lavoro con cui il lavoratore ha un «permanente legame». La questione è, e resta , che tale «permanente legame» non è stato ravvisato – secondo l’insindacabile apprezzamento d e l giudice di merito – con il luogo che il ricorrente ha indicato quale sua sede ordinaria di servizio, ma in cui egli svolse sol tant o tre settimane di tirocinio, prima di essere assegnato alla sede della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. 5. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente principale al pagamento, infavore del controricorrente principale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di
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