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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 40769/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1233/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19843/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], n.

Locri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la riparazione della detenzione subita dal 21/10/2015 al 08/06/2020; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabria Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13 febbraio 2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40769/2025 Roma, lì, 18/12/2025 pronunciando in sede rescissoria, lo ha condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 220.880,803 per l’ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 21 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015, nonché fino all’8 giugno 2020 in regime di arresti domiciliari perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, reato dal quale è stato irrevocabilmente assolto con sentenza n. 348 del 2020 della medesima Corte di appello. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare subita, presupposto che - afferma - deve essere accertato d’ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti.

La motivazione dell'ordinanza impugnata si limita a riprodurre lo schema argomentativo della sentenza di assoluzione senza operare un autonomo accertamento dell'eventuale concorso di colpa del detenuto e contraddice i principi giurisprudenziali di legittimità cui invece dichiara di ispirarsi.

L’ordinanza, in particolare, non spiega perché i comportamenti non valorizzabili ai fini della condanna (la frequentazione con un membro dell’associazione) non lo possano essere a fini ostativi al riconoscimento dell’indennizzo.

L’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] - prosegue - è stata decisa per mancanza di prova della sua partecipazione al sodalizio pur nell’indiscutibile coinvolgimento dello stesso nelle attività della cosca.

L’attiva partecipazione alla esazione del corrispettivo per la cessione di sostanze stupefacenti costituisce condotta utilmente scrutinatile ai fini dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo nel quadro di insieme dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e il Cannizzaro, ciò che può aver indotto in errore il giudice della cautela.

Anche la conversazione intercorsa il 3 novembre 2013 con [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuta penalmente insignificante dalla sentenza assolutoria, ciò nondimeno dimostra il comportamento ambiguo del [OSCURATO:PERSONA] che riceveva indicazioni per il compimento di attività illecite e non si era opposto.

Di tale conversazione l’ordinanza impugnata non si cura affatto. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 315 cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nella quantificazione dell’indennizzo.

Osserva che la somma indennizzabile ai sensi del secondo comma dell’art. 315 cod. proc. pen. consente il ristoro di tutti i danni ipotizzabili, anche di ordine personale, familiare e patrimoniale, incluso il danno da incensuratezza o all’immagine.

La Corte di appello non ha spiegato la ragione per la quale ha liquidato una somma aggiuntiva per l’incensuratezza, né ha spiegato perché non concorrono profili di colpa, pur nella forma lieve, che giustificano piuttosto una riduzione dell’indennizzo. 2.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile o comunque rigetti il ricorso. 3.Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Con sentenza Sez. 4, n. 47335 del 21/11/2024, la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto di interesse, aveva rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, e quindi degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309, cit.

Si legge nella pronuncia rescindente che «la Corte territoriale [aveva] ritenuto perfezionato il presupposto ostativo della colpa grave, per avere il [OSCURATO:PERSONA] mantenuto costanti contatti illeciti con soggetti poi ritenuti come appartenenti ad un organismo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e, specificamente, con [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il giudice della riparazione [aveva] fatto richiamo al contenuto della sentenza, con la quale pure il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in relazione alla fattispecie associativa, facendo espresso rimando al contenuto delle conversazioni intercettate e intercorse con il [OSCURATO:PERSONA] (facenti riferimento al traffico di sostanze stupefacenti) oltre che ai comprovati rapporti personali con quest’ultimo (…) Il giudice della riparazione [aveva] quindi fatto riferimento alle conclusioni del giudice di merito, nella parte in cui aveva ritenuto che sussistessero plurimi indizi dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, ma che non fossero emersi elementi di prova in ordine alla consapevolezza di aderire a un programma criminoso; nel fare riferimento a tale conclusioni, il giudice della riparazione ha quindi fatto propria l'argomentazione logica in base alla quale i comportamenti del [OSCURATO:PERSONA], già posti alla base del titolo cautelare, fossero univocamente riconducibili solo a un rapporto personale con il [OSCURATO:PERSONA]».

Richiamata la copiosa giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, ciò nondimeno, la pronuncia rescindente ha precisato che «se (…) in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840)».

Il giudice della riparazione non aveva fatto buon governo di tali principi non avendo spiegato le ragioni per le quali le frequentazioni con il [OSCURATO:PERSONA] dovessero ritenersi aver concorso a determinare la detenzione.

In particolare, la Corte di appello aveva «dato conto della vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a un singolo membro dell'associazione e al carattere illecito dei rapporti intrattenuti con il medesimo, ma senza adeguatamente esplicitare quali [fossero] state le condotte - qualificabili come gravemente colpose - da porre in diretto rapporto sinergico con l'evento rappresentato dalla detenzione cautelare», né «dell'effettiva contiguità del ricorrente rispetto al complessivo contesto associativo, in relazione al quale è stata disposta la detenzione del medesimo».

Tanto più, aggiungeva il [OSCURATO:PERSONA] rescindente, che il dato della frequentazione non era stato coniugato con la consapevolezza della sussistenza del complessivo contesto illecito, consapevolezza che era stata del tutto esclusa dal giudice della cognizione.

Venivano altresì censurati aspetti contraddittori della motivazione nella parte in cui erano stati valorizzati due specifici comportamenti citati nella sentenza di assoluzione.

La Corte di cassazione ha fatto riferimento: a) all'episodio in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) era stato tratto in arresto, collegato al dato della detenzione di armi e sostanza stupefacente rinvenute nella vettura di proprietà della moglie del [OSCURATO:PERSONA] e in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato peraltro assolto per la mancanza di prova in ordine alla riconducibilità allo stesso della detenzione; episodio che, in sede di motivazione, la Corte territoriale aveva ritenuto come oggettivo riscontro rispetto al contesto criminale in cui sarebbe stato coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] stesso; b) all'elemento - testualmente tratto dalla sentenza di merito - relativo alla valenza da attribuire al viaggio intrapreso con il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e finalizzato all'acquisto di sostanza stupefacente nei confronti di altro gruppo criminale, avendo lo stesso giudice del merito (sulla base del complesso delle argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione) escluso l'interpretabilità dell'episodio come denotativo dell'effettivo coinvolgimento nelle complessive dinamiche criminali dell'associazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] rescissorio sostiene che non sono rinvenibili in capo al [OSCURATO:PERSONA] comportamenti connotati da dolo o colpa grave direttamente correlati all’imputazione associativa per la quale egli ha subìto la restrizione della libertà.

Sostiene la Corte di appello che «i dati fattuali evidenziati da questa Corte nell’ordinanza annullata risultano smentiti dal giudice dell’assoluzione o comunque non sono stati ritenuti significativi sotto il profilo associativo, alla luce del dato dirimente per cui i contatti ed i rapporti controindicati tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti con un unico soggetto legato al sodalizio criminoso e pertanto non risultano valorizzabili sotto il profilo associativo, per come peraltro già osservato dal giudice dell’assoluzione che aveva ritenuto non provata la consapevolezza in capo all’istante di far parte di un gruppo organizzato dedito al traffico di stupefacenti». 3.1.Il Ministero ricorrente lamenta la natura apparente della motivazione. 3.2.Il rilievo è fondato. 3.3.La Corte di appello non ha soddisfatto le richieste del giudice rescindente poiché non solo non ha spiegato se ed in che modo la frequentazione con il [OSCURATO:PERSONA] possa aver colpevolmente concorso a dare causa alla detenzione del [OSCURATO:PERSONA] ma si è limitata a sostenere che le condotte di questi non sono state ritenute idonee, con valutazione ex post, a integrare il delitto associativo per il quale egli fu detenuto in via cautelare. 3.4.Sennonché, il giudice della riparazione deve effettuare la propria autonoma valutazione sulla condotta del prosciolto con giudizio ex ante dovendo accertare non se tale condotta integri gli estremi di un reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). 3.5.L’ordinanza impugnata ha omesso di fare questa valutazione che, come sostiene il Ministero ricorrente, è carente sul punto. 3.6.La sentenza assolutoria non ha escluso la sussistenza dei fatti che hanno comportato l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto: lo riconosce la stessa ordinanza impugnata (pag. 2).

L’errore in cui essa cade è esattamente uguale e contrario a quella dell’ordinanza rescissa, non rilevando, in sede di riparazione, la materiale sussistenza di tali condotte ma se esse siano connotate da dolo o colpa grave da parte di chi le ha tenute in relazione causale alla privazione della libertà.

L’ingiusta privazione della libertà è indennizzabile solo se i comportamenti che vi hanno dato causa sono immuni da dolo o colpa grave, dovendo intendersi per gravemente colposo il comportamento dell'indagato caratterizzato da spiccata leggerezza e macroscopica trascuratezza mediante azioni od omissioni denotanti vizio di coscienza e tali da porre in essere un meccanismo di imputazione del fatto praticamente non dissimile dal dolo (Sez. 4, n. 179 del 24/01/1997, Caronna, Rv. 207261 - 01). 3.7.Ed invero, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637 - 01). 3.8.La sentenza rescindente ha affermato che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta sì ad essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave ostativa alla riparazione (si veda la copiosa giurisprudenza ivi citata) e che tuttavia è necessario verificare in concreto quale sia la relazione di causalità tra tali comportamenti e la misura cautelare (ingiustamente) applicata.

Il compito affidato al giudice rescissorio era perciò quello di spiegare (sul piano del dolo o della colpa) le ragioni per le quali tali frequentazioni avessero concorso a determinare la detenzione. 3.9.L’odierna ordinanza, come detto, risolve la questione sostenendo che i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] non erano stati ritenuti significativi dal giudice della cognizione penale della sua appartenenza al sodalizio ma non era questo il punto perché è fuori discussione che tali comportamenti vi furono, essendo stato demandato al giudice rescissorio il compito di valutare, in concreto, la relazione causale di tali comportamenti con la custodia subita e il grado di colpa o il dolo nei termini autorevolmente spiegati da Sez.

U, Sarnataro, cit. 3.10.La fondatezza del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo. 3.11.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 07/10/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1233/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19843/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], n. Locri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la riparazione della detenzione subita dal 21/10/2015 al 08/06/2020; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabria Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 13 febbraio 2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40769/2025 Roma, lì, 18/12/2025 pronunciando in sede rescissoria, lo ha condannato al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 220.880,803 per l’ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 21 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015, nonché fino all’8 giugno 2020 in regime di arresti domiciliari perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, reato dal quale è stato irrevocabilmente assolto con sentenza n. 348 del 2020 della medesima Corte di appello. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare subita, presupposto che - afferma - deve essere accertato d’ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti. La motivazione dell'ordinanza impugnata si limita a riprodurre lo schema argomentativo della sentenza di assoluzione senza operare un autonomo accertamento dell'eventuale concorso di colpa del detenuto e contraddice i principi giurisprudenziali di legittimità cui invece dichiara di ispirarsi. L’ordinanza, in particolare, non spiega perché i comportamenti non valorizzabili ai fini della condanna (la frequentazione con un membro dell’associazione) non lo possano essere a fini ostativi al riconoscimento dell’indennizzo. L’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] - prosegue - è stata decisa per mancanza di prova della sua partecipazione al sodalizio pur nell’indiscutibile coinvolgimento dello stesso nelle attività della cosca. L’attiva partecipazione alla esazione del corrispettivo per la cessione di sostanze stupefacenti costituisce condotta utilmente scrutinatile ai fini dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo nel quadro di insieme dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e il Cannizzaro, ciò che può aver indotto in errore il giudice della cautela. Anche la conversazione intercorsa il 3 novembre 2013 con [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuta penalmente insignificante dalla sentenza assolutoria, ciò nondimeno dimostra il comportamento ambiguo del [OSCURATO:PERSONA] che riceveva indicazioni per il compimento di attività illecite e non si era opposto. Di tale conversazione l’ordinanza impugnata non si cura affatto. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 315 cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nella quantificazione dell’indennizzo. Osserva che la somma indennizzabile ai sensi del secondo comma dell’art. 315 cod. proc. pen. consente il ristoro di tutti i danni ipotizzabili, anche di ordine personale, familiare e patrimoniale, incluso il danno da incensuratezza o all’immagine. La Corte di appello non ha spiegato la ragione per la quale ha liquidato una somma aggiuntiva per l’incensuratezza, né ha spiegato perché non concorrono profili di colpa, pur nella forma lieve, che giustificano piuttosto una riduzione dell’indennizzo. 2.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile o comunque rigetti il ricorso. 3.Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Con sentenza Sez. 4, n. 47335 del 21/11/2024, la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto di interesse, aveva rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, e quindi degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309, cit. Si legge nella pronuncia rescindente che «la Corte territoriale [aveva] ritenuto perfezionato il presupposto ostativo della colpa grave, per avere il [OSCURATO:PERSONA] mantenuto costanti contatti illeciti con soggetti poi ritenuti come appartenenti ad un organismo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e, specificamente, con [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice della riparazione [aveva] fatto richiamo al contenuto della sentenza, con la quale pure il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in relazione alla fattispecie associativa, facendo espresso rimando al contenuto delle conversazioni intercettate e intercorse con il [OSCURATO:PERSONA] (facenti riferimento al traffico di sostanze stupefacenti) oltre che ai comprovati rapporti personali con quest’ultimo (…) Il giudice della riparazione [aveva] quindi fatto riferimento alle conclusioni del giudice di merito, nella parte in cui aveva ritenuto che sussistessero plurimi indizi dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, ma che non fossero emersi elementi di prova in ordine alla consapevolezza di aderire a un programma criminoso; nel fare riferimento a tale conclusioni, il giudice della riparazione ha quindi fatto propria l'argomentazione logica in base alla quale i comportamenti del [OSCURATO:PERSONA], già posti alla base del titolo cautelare, fossero univocamente riconducibili solo a un rapporto personale con il [OSCURATO:PERSONA]». Richiamata la copiosa giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, ciò nondimeno, la pronuncia rescindente ha precisato che «se (…) in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840)». Il giudice della riparazione non aveva fatto buon governo di tali principi non avendo spiegato le ragioni per le quali le frequentazioni con il [OSCURATO:PERSONA] dovessero ritenersi aver concorso a determinare la detenzione. In particolare, la Corte di appello aveva «dato conto della vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a un singolo membro dell'associazione e al carattere illecito dei rapporti intrattenuti con il medesimo, ma senza adeguatamente esplicitare quali [fossero] state le condotte - qualificabili come gravemente colpose - da porre in diretto rapporto sinergico con l'evento rappresentato dalla detenzione cautelare», né «dell'effettiva contiguità del ricorrente rispetto al complessivo contesto associativo, in relazione al quale è stata disposta la detenzione del medesimo». Tanto più, aggiungeva il [OSCURATO:PERSONA] rescindente, che il dato della frequentazione non era stato coniugato con la consapevolezza della sussistenza del complessivo contesto illecito, consapevolezza che era stata del tutto esclusa dal giudice della cognizione. Venivano altresì censurati aspetti contraddittori della motivazione nella parte in cui erano stati valorizzati due specifici comportamenti citati nella sentenza di assoluzione. La Corte di cassazione ha fatto riferimento: a) all'episodio in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) era stato tratto in arresto, collegato al dato della detenzione di armi e sostanza stupefacente rinvenute nella vettura di proprietà della moglie del [OSCURATO:PERSONA] e in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato peraltro assolto per la mancanza di prova in ordine alla riconducibilità allo stesso della detenzione; episodio che, in sede di motivazione, la Corte territoriale aveva ritenuto come oggettivo riscontro rispetto al contesto criminale in cui sarebbe stato coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] stesso; b) all'elemento - testualmente tratto dalla sentenza di merito - relativo alla valenza da attribuire al viaggio intrapreso con il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e finalizzato all'acquisto di sostanza stupefacente nei confronti di altro gruppo criminale, avendo lo stesso giudice del merito (sulla base del complesso delle argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione) escluso l'interpretabilità dell'episodio come denotativo dell'effettivo coinvolgimento nelle complessive dinamiche criminali dell'associazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] rescissorio sostiene che non sono rinvenibili in capo al [OSCURATO:PERSONA] comportamenti connotati da dolo o colpa grave direttamente correlati all’imputazione associativa per la quale egli ha subìto la restrizione della libertà. Sostiene la Corte di appello che «i dati fattuali evidenziati da questa Corte nell’ordinanza annullata risultano smentiti dal giudice dell’assoluzione o comunque non sono stati ritenuti significativi sotto il profilo associativo, alla luce del dato dirimente per cui i contatti ed i rapporti controindicati tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti con un unico soggetto legato al sodalizio criminoso e pertanto non risultano valorizzabili sotto il profilo associativo, per come peraltro già osservato dal giudice dell’assoluzione che aveva ritenuto non provata la consapevolezza in capo all’istante di far parte di un gruppo organizzato dedito al traffico di stupefacenti». 3.1.Il Ministero ricorrente lamenta la natura apparente della motivazione. 3.2.Il rilievo è fondato. 3.3.La Corte di appello non ha soddisfatto le richieste del giudice rescindente poiché non solo non ha spiegato se ed in che modo la frequentazione con il [OSCURATO:PERSONA] possa aver colpevolmente concorso a dare causa alla detenzione del [OSCURATO:PERSONA] ma si è limitata a sostenere che le condotte di questi non sono state ritenute idonee, con valutazione ex post, a integrare il delitto associativo per il quale egli fu detenuto in via cautelare. 3.4.Sennonché, il giudice della riparazione deve effettuare la propria autonoma valutazione sulla condotta del prosciolto con giudizio ex ante dovendo accertare non se tale condotta integri gli estremi di un reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). 3.5.L’ordinanza impugnata ha omesso di fare questa valutazione che, come sostiene il Ministero ricorrente, è carente sul punto. 3.6.La sentenza assolutoria non ha escluso la sussistenza dei fatti che hanno comportato l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto: lo riconosce la stessa ordinanza impugnata (pag. 2). L’errore in cui essa cade è esattamente uguale e contrario a quella dell’ordinanza rescissa, non rilevando, in sede di riparazione, la materiale sussistenza di tali condotte ma se esse siano connotate da dolo o colpa grave da parte di chi le ha tenute in relazione causale alla privazione della libertà. L’ingiusta privazione della libertà è indennizzabile solo se i comportamenti che vi hanno dato causa sono immuni da dolo o colpa grave, dovendo intendersi per gravemente colposo il comportamento dell'indagato caratterizzato da spiccata leggerezza e macroscopica trascuratezza mediante azioni od omissioni denotanti vizio di coscienza e tali da porre in essere un meccanismo di imputazione del fatto praticamente non dissimile dal dolo (Sez. 4, n. 179 del 24/01/1997, Caronna, Rv. 207261 - 01). 3.7.Ed invero, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637 - 01). 3.8.La sentenza rescindente ha affermato che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta sì ad essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave ostativa alla riparazione (si veda la copiosa giurisprudenza ivi citata) e che tuttavia è necessario verificare in concreto quale sia la relazione di causalità tra tali comportamenti e la misura cautelare (ingiustamente) applicata. Il compito affidato al giudice rescissorio era perciò quello di spiegare (sul piano del dolo o della colpa) le ragioni per le quali tali frequentazioni avessero concorso a determinare la detenzione. 3.9.L’odierna ordinanza, come detto, risolve la questione sostenendo che i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] non erano stati ritenuti significativi dal giudice della cognizione penale della sua appartenenza al sodalizio ma non era questo il punto perché è fuori discussione che tali comportamenti vi furono, essendo stato demandato al giudice rescissorio il compito di valutare, in concreto, la relazione causale di tali comportamenti con la custodia subita e il grado di colpa o il dolo nei termini autorevolmente spiegati da Sez. U, Sarnataro, cit. 3.10.La fondatezza del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo. 3.11.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 07/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40769/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris