CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 11093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 9 marzo 2022, depositato il 5 aprile 2022, la Corte d'appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché il sequestro e la confisca di alcuni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Ha invece confermato il provvedimento di primo grado nella parte in cui ha disposto la confisca (tra l'altro) di tre immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. 1.1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse portatore di una pericolosità sociale cd. generica, in quanto, pur essendo stato destinatario di misura di prevenzione negli anni 2003-2005, successivamente a tale periodo risultava a suo carico un unico precedente penale in relazione ad una singola cessione di sostanza stupefacente, sicché non era possibile ritenere l'abitualità nella dedizione ai traffici criminosi o che vivesse anche in parte con i proventi di tale attività. 1.2. Con riguardo alla misura patrimoniale disposta nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del medesimo al momento dell'acquisto degli immobili confiscati, atteso che a quell'epoca egli era destinatario della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, disposta con provvedimento divenuto definitivo il 10 marzo 2005 e che copriva l'arco temporale dal 1985 al 2005. Con specifico riguardo agli immobili (indicati con i nn. 1 e 2 del decreto impugnato) siti in Palermo in via dei Carrettieri n. 49 e n. 51, la Corte territoriale ha osservato che essi, pur risultando acquistati dalla moglie del Catalano nel 2008, e dunque fuori dal perimetro della pericolosità, tuttavia, essi dovevano ritersi ricompresi in tale periodo, risultando dal contratto di compravendita che il pagamento del prezzo era avvenuto anticipatamente e perciò ricadeva nel periodo di pericolosità del Catalano. Quanto all'immobile sito in Trabia, derivante dalla permuta effettuata nel 2009 con un immobile sito in via Pergolesi e acquisito nel 1998, esso era ritenuto frutto di illecita provenienza in quanto acquistato nel periodo di pericolosità del proposto. Tali acquisti, inoltre, sarebbero avvenuti in un periodo in cui la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] non risultava avere redditi leciti dichiarati, dal momento che le allegazioni difensive non erano idonee a giustificare il divario sperequativo tra i redditi e i beni acquistati, essendo all'epoca il nucleo familiare del Catalano composto da cinque persone. 1.3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenuto che egli fosse soggetto socialmente pericoloso stante l'assidua frequentazione sin dal 2001 di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, i suoi precedenti penali concernenti il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti commessi dal marzo al novembre 2014, tenuto conto dell'illiceità dei proventi tratti da tale attività delittuosa. 1.4. La Corte d'appello ha invece disposto la revoca della confisca degli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 16 e 24 dl.gs . n. 159 del 2011, per insussistenza del requisito della pericolosità sociale, nonché motivazione apparente in ordine alla sussistenza di tale requisito. La Corte territoriale, pur annullando il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, per carenza di attualità della pericolosità, avrebbe «riesumato» il precedente decreto di applicazione della misura di prevenzione del 2003, valorizzando, con ragionamento nuovo ed ulteriore, una pericolosità pregressa, già verificata, utilizzandola come presupposto per l'applicazione della confisca che, invece, all'epoca non era stata disposta. In tal modo la Corte d'appello avrebbe giustificato la misura patrimoniale sulla base di presupposti del tutto diversi da quelli considerati dal Tribunale, il quale invece aveva fatto riferimento ad una pericolosità attuale e successiva al decreto del 2003. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 16 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, per mancanza dei presupposti di applicabilità della confisca, violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza o apparenza di motivazione in ordine alla collocazione temporale dell'acquisto relativo all'immobile sito in Trabia. Nel provvedimento impugnato non si spiegherebbero le ragioni per cui il presunto vizio nell'acquisto dell'immobile di via Pergolesi si sia trasmesso a quello dell'immobile di Trabia, oggetto di confisca e pervenuto in permuta, tenuto conto che l'immobile originariamente acquistato nel 1998 era di modesto valore ed era stato poi oggetto di ristrutturazioni svolte in economia in un periodo estraneo al perimetro di pericolosità indicato nel decreto impugnato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 16 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza o apparenza di motivazione in ordine alla collocazione dell'acquisto degli immobili di cui ai punti 1) e 2) del decreto impugnato all'interno del perimetro di pericolosità sociale (fino al 2005), non essendo sufficiente il mero richiamo alla proposta del Questore per collocare all'interno di tale periodo gli acquisti di immobili avvenuti nel 2008. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 per essere stato il decreto impugnato emesso oltre il termine di efficacia della misura di prevenzione patrimoniale previsto dalla suddetta disposizione. Infatti, benché la Corte d'appello abbia ripetutamente disposto la sospensione del procedimento in attesa di attendere il passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento penale a carico del ricorrente, ciò non poteva determinare la sospensione del termine di efficacia della confisca. L'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 rinvia in proposito all'art. 24, comma 2 dello stesso decreto, il quale dispone che si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui al codice di procedura penale. Ebbene, l'art. 304, comma 1, n. 1 cod. proc. pen. esclude dalle cause di sospensione di tali termini l'ipotesi in cui il rinvio sia disposto per esigenze di acquisizione della prova. Tale ipotesi ricorreva nella fattispecie, nella quale il rinvio era stato disposto per l'acquisizione della sentenza definitiva nei confronti del Catalano e sulla cui base la Corte d'appello aveva ritenuto insussistente la pericolosità dello stesso e annullato la misura di prevenzione personale. Poiché l'appello era stato depositato il 24.12.2019 e il decreto della Corte territoriale era stato depositato il 5.4.2022, non era stato rispettato il termine di un anno e sei mesi sicché la confisca aveva perso efficacia. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso formulando un'unica censura con la quale deduce violazione di legge e apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della abitualità nel delitto, il quale presuppone una pluralità di condotte passate tali da connotare in modo significativo lo stile di vita del soggetto. Nella specie, invece, la Corte territoriale avrebbe ancorato tale requisito alla commissione di cinque episodi di detenzione e cessione di stupefacenti nell'arco di soli nove mesi. La brevità di tale spazio temporale non consentirebbe di connotare lo stile di vita del Catalano, non riferendosi ad un periodo significativo della sua esistenza. 4. Il Procuratore generale ha chiesto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato relativamente all'immobile sito a Trabia; quanto a [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso.Motivi della decisione 1. Il ricorso propos.to da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2. Preliminare è l'esame del quarto motivo con cui il ricorrente deduce la sopravvenuta inefficacia della misura patrimoniale disposta nei suoi confronti. La censura è fondata ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi proposti con il ricorso. 2.1. L'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce il termine di diciotto mesi entro il quale il giudice dell'appello deve definire il giudizio di prevenzione a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado. Non è dubbio che il riferimento iniziale di tale termine è costituito dal deposito del ricorso in appello, mentre il riferimento finale è la data del deposito del decreto motivato, momento in cui il provvedimento giurisdizionale adottato in camera di consiglio acquista giuridica esistenza (ex multis Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312; Sez. 1, n. 21740 del 07/03/2019, Procopio, Rv. 276315 - 01). La disposizione in esame stabilisce, inoltre, che si applica l'art. 24, comma 2 dello stesso decreto, il quale consente al giudice di prorogare il termine in caso di indagini complesse e richiama le cause di sospensione stabilite dall'art. 304 cod. proc. pen. per i termini di custodia cautelare, oltre a considerare il tempo necessario per l'espletamento di un'eventuale perizia, per la decisione dell'istanza di ricusazione e per l'identificazione degli eredi del proposto deceduto nel corso del procedimento e per la redazione del provvedimento finale. 2.2. Nella specie è pacifico che la Corte territoriale non abbia esercitato la facoltà di disporre la proroga del termine di efficacia. Piuttosto essa ne ha disposto la sospensione in occasione dei rinvii delle udienze effettuati in ragione della necessità di acquisire la sentenza della Corte di cassazione relativa al procedimento "Panta rei", la quale ha riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile per una sola cessione di stupefacente, confermando invece l'assoluzione per il reato associativo (sentenza in forza della quale la Corte d'appello ha escluso la pericolosità del Catalano e ha revocato l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del medesimo). Tali rinvii, in quanto operati per la necessità di acquisire la sentenza di questa Corte, integrano un'ipotesi di rinvio per esigenze probatorie che, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non determina la sospensione dei termini di custodia cautelare e, dunque, in forza del richiamo contenuto nell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, neppure di quelli di efficacia del provvedimento che dispone la confisca. A tal fine è ininfluente la circostanza che la Corte, nel rinviare le udienze, abbia altresì formalmente disposto la sospensione dei termini di efficacia della misura patrimoniale, posto che il provvedimento del giudice sulla sospensione dei termini ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo, e dunque non produce alcun effetto qualora la causa di sospensione non sussista (Sez. 5, n. 42237 del 19/10/2021, Minniti, Rv. 282094 - 01). 2.3. Ne consegue che, non avendo tali rinvii determinato la sospensione del termine di efficacia della confisca, è necessario verificare se esso fosse in concreto decorso al momento del deposito del provvedimento impugnato, ovvero se si fossero verificate cause di sospensione del medesimo. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla parte in cui ha confermato la misura reale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, la quale dovrà accertare se in concreto, e tenuto conto del verificarsi di cause di sospensione ex art. 304, cod. proc. pen., fosse decorso il termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, deve ritenersi che le categorie di delitto che legittimano l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare un triplice requisito, da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione: deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia lungo un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (tra le tante, Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827). Come chiarito da questa Corte (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Cataldo), l'avverbio "abitualmente" postula pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione alle attività delittuose di cui alla lett. b), dalle quali i soggetti traggano o abbiano tratto, anche in parte, i proventi del loro sostentamento. Il profilo della abitualità delle condotte viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349, del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496). 3.2. Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente valutato la sussistenza di tutti i presupposti significativi della pericolosità generica del Cataldo, evidenziando come egli avesse riportato, nell'arco temporale di circa otto mesi, precedenti penali in relazione a ben cinque episodi delittuosi, tutti concernenti il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, trasporto e cessione di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana. Trattasi di valutazione sostenuta da motivazione adeguata e congruente dal momento che la commissione di un tale numero di delitti in un arco temporale sufficientemente ampio, ben può essere valutata come abituale, tanto più che essa si è accompagnata alla considerazione che tali reati avevano consentito al proposto di trarre profitti che, nel corso di quell'anno, avevano costituito l'unica, o comunque una rilevante fonte di reddito, sì da potersi ritenere che egli vivesse abitualmente con i proventi di attività criminose. 3.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e il medesimo condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Annulla il decreto impugnato limitatamente alla misura patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per un nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Palermo. Rig