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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 2021

Cassazione n. 36426/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Aversa avverso la ordinanza del 10/03/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 gennaio 2021, con la quale gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto ritenuto responsabile, ex artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di diversi episodi di acquisto di sostanze stupefacenti del tipo hashish, da destinare alla successiva a cessione a terzi previa suddivisione in più dosi (capi sub a)-f) dell'imputazione provvisoria).

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del predetto indagato, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 63, 64 e 350, comma 7, cod. proc. pen., attesa la erronea valutazione di utilizzabilità in sede cautelare delle sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria in data 16 novembre 2018, per essere stato egli convocato ed escusso a sommarie informazioni senza presentarsi spontaneamente presso gli organi inquirenti.

2.1. Con un secondo motivo si lamentano vizi della motivazione riguardo alla valutazione della gravità indiziaria dei reati sulla base del contenuto delle intercettazioni in atti richiamate, in quanto non indicative di attività di scambio di sostanze stupefacenti, né di una sicura finalità di cessione a terzi piuttosto che di operazioni di acquisto per uso meramente personale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità di formulazione, ove si consideri che, secondo un insegnamento costante di questa Suprema Corte, sono utilizzabili nella fase procedinnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (ex multis v.

Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242).

Dell'applicazione di tale principio l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo, dando atto delle circostanze dimostrative della spontaneità delle dichiarazioni rese dall'indagato e dell'assenza di forme di coercizione o sollecitazione al riguardo, senza che il ricorrente vi abbia opposto specifiche argomentazioni di segno contrario.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, anch'esso genericamente formulato, deve rilevarsi come la gravità del panorama indiziario delineato a sostegno delle ipotizzate fattispecie di reato, già puntualmente evocata dal Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, debba ritenersi adeguatamente sostenuta dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dapprima esaminando partitamente il compendio indiziario sinora acquisito, quindi esponendo, in maniera logica e adeguata, il complesso delle ragioni che giustificano, allo stato, il relativo epilogo decisorio.

Ragioni congruamente individuate, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile nel giudizio di legittimità, nell'ampia motivazione (da pag. 6 a pag. 32) del provvedimento impugnato, senza che il ricorrente ne abbia specificamente criticato la base argomentativa che lo sorregge.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Aversa avverso la ordinanza del 10/03/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 gennaio 2021, con la quale gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto ritenuto responsabile, ex artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di diversi episodi di acquisto di sostanze stupefacenti del tipo hashish, da destinare alla successiva a cessione a terzi previa suddivisione in più dosi (capi sub a)-f) dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del predetto indagato, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 63, 64 e 350, comma 7, cod. proc. pen., attesa la erronea valutazione di utilizzabilità in sede cautelare delle sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria in data 16 novembre 2018, per essere stato egli convocato ed escusso a sommarie informazioni senza presentarsi spontaneamente presso gli organi inquirenti. 2.1. Con un secondo motivo si lamentano vizi della motivazione riguardo alla valutazione della gravità indiziaria dei reati sulla base del contenuto delle intercettazioni in atti richiamate, in quanto non indicative di attività di scambio di sostanze stupefacenti, né di una sicura finalità di cessione a terzi piuttosto che di operazioni di acquisto per uso meramente personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità di formulazione, ove si consideri che, secondo un insegnamento costante di questa Suprema Corte, sono utilizzabili nella fase procedinnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (ex multis v. Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242). Dell'applicazione di tale principio l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo, dando atto delle circostanze dimostrative della spontaneità delle dichiarazioni rese dall'indagato e dell'assenza di forme di coercizione o sollecitazione al riguardo, senza che il ricorrente vi abbia opposto specifiche argomentazioni di segno contrario. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, anch'esso genericamente formulato, deve rilevarsi come la gravità del panorama indiziario delineato a sostegno delle ipotizzate fattispecie di reato, già puntualmente evocata dal Giudice delle indagini preliminari nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, debba ritenersi adeguatamente sostenuta dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dapprima esaminando partitamente il compendio indiziario sinora acquisito, quindi esponendo, in maniera logica e adeguata, il complesso delle ragioni che giustificano, allo stato, il relativo epilogo decisorio. Ragioni congruamente individuate, sulla base di un apprezzamento di merito insindacabile nel giudizio di legittimità, nell'ampia motivazione (da pag. 6 a pag. 32) del provvedimento impugnato, senza che il ricorrente ne abbia specificamente criticato la base argomentativa che lo sorregge. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n
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