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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24129/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e per il rigetto nel resto del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ed in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di estorsione pluriaggravata.

In particolare al Larosa, al capo 53 della rubrica dell'ordinanza genetica, è contestato il reato di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n 3, 416-bis.1 c.p., riguardante l'estorsione commessa in danno di un proprietario terriero - che non veniva identificato con certezza nel corso delle indagini preliminari, ma che si riteneva di potere individuare in [OSCURATO:PERSONA] -, che aveva perfezionato l'acquisto di due fondi agricoli, nella quale, su mandato di Salvatore Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e nell'ambito dell'attività della cosca 'ndranghetista "Pesce", l'indagato fungeva da intermediario.

Nell'annullare la precedente ordinanza di conferma del provvedimento genetico, la Prima Sezione di questa Corte rilevava vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunti in via esclusiva dagli esiti dell'attività di captazione informatica svolta utilizzando un sistema trojan installato sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993).

In tal senso il giudice di legittimità evidenziava come il giudice del riesame non era stato in grado di spiegare sulla base delle risultanze probatorie esposte quale fosse stato l'effettivo contributo concorsuale prestato dal Larosa alla realizzazione della menzionata estorsione.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.

In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe risposto alle sollecitazioni formulate con la memoria depositata nel giudizio di riesame in ordine al significato probatorio dell'unica conversazione intercettata a cui il Larosa ha partecipato, non riuscendo comunque a sanare il vizio motivazionale rilevato in sede rescindente in quanto nemmeno il provvedimento impugnato avrebbe effettivamente chiarito quale sia stato l'effettivo contributo causale alla realizzazione del reato contestato prestato dall'indagato.

In proposito i giudici del riesame avrebbero trascurato di considerare come il Larosa non fosse stato parte della precedente conversazione valorizzata nell'ordinanza ed intervenuta esclusivamente tra il Consiglio e i cugini Pesce, nel corso della quale si era parlato dell'estorsione senza mai fare cenno al ricorrente e men che meno al suo ruolo di intermediario.

Conseguentemente apodittica sarebbe l'affermazione del Tribunale per cui egli sarebbe stato al corrente della questione affrontata dai correi.

In secondo luogo, sempre con la memoria, era stato evidenziato come dalla lettura della conversazione cui invece aveva partecipato il Larosa emergesse chiaramente come egli non aveva fatto da tramite nella consegna della somma pagata dalla vittima dell'estorsione, né avesse veicolato la richiesta estorsiva, avanzata invece pacificamente da altri, nonché come era stato lo stesso estorto a contattarlo e come l'indagato si fosse rifiutato di prestare un secondo intervento nei confronti di quest'ultimo, nonostante la sollecitazione in tal senso dei suoi presunti concorrenti.

Il provvedimento impugnato, come accennato, non avrebbe confutato tali specifiche obiezioni, ritenendo in maniera illogica il concorso dell'indagato in un delitto organizzato ed eseguito da altri soggetti, atteso che egli avrebbe interloquito con la vittima esclusivamente su iniziativa di quest'ultima e in un momento successivo a quello in cui era stata avanzata la richiesta estorsiva.

Apodittica sarebbe inoltre l'affermazione dei giudici del riesame per cui la vittima si sarebbe rivolta al Larosa nella consapevolezza di un suo presunto ruolo di peso all'interno della consorteria mafiosa, in assenza di elementi indiziari ulteriori rispetto alla menzionata intercettazione e posto che l'indagato non è stato nemmeno lambito da imputazioni associative. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Quanto al primo profilo il ricorrente lamenta la genericità della motivazione svolta dal Tribunale, il quale peraltro non avrebbe considerato come i fatti per cui si procede risalgono a ben tre anni addietro.

L'evocazione del disposto dell'art. 275 comma 3 c.p.p. sarebbe poi ingiustificata in assenza di alcuna motivazione sulla sussistenza dell'aggravante menzionata e sulla prova del dolo specifico necessario per la sua configurabilità, mentre contraddittoriamente sarebbe stato lo stesso provvedimento impugnato a dimostrare l'acquisizione di elementi idonei ad escludere il pericolo di recidivanza attraverso l'evocazione della parte della conversazione intercettata dalla quale emerge il rifiuto opposto dal Larosa a rivolgere nuove richieste estorsive alla vittima del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. In realtà infondate e in parte inammissibili sono le censure proposte con il primo motivo.Contrariamente a quanto eccepito, il provvedimento impugnato non ha attribuito al Larosa di essere stato il latore della richiesta estorsiva, né ha mai affermato che sia stato l'indagato a consegnare la somma offerta dalla vittima al Consiglio ed ai Pesce.

Il Tribunale, corrispondendo a quanto disposto dalla sentenza di annullamento della precedente ordinanza, ha invece individuato il ruolo del Larosa in quello dell'intermediario che agisce anche nell'interesse dell'estortore o comunque contribuisce con il proprio comportamento alla realizzazione dello scopo perseguito da quest'ultimo.

Ed affermando la rilevanza concorsuale di tale condotta, il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati sul punto da questa Corte (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723).

In tal senso ed in maniera tutt'altro che illogica od apodittica i giudici del riesame hanno valorizzato sia il contenuto del colloquio intrattenuto con la vittima, per come riportato dallo stesso indagato ai cugini Pesce, che la conversazione intrattenuta con questi ultimi, evidenziando come siano stati gli stessi a cercare il Larosa a fronte delle rimostranze del Consiglio e come l'indagato abbia fornito loro suggerimenti sulla decisione da assumere ispirandosi al comportamento tenuto in passato dai precedenti vertici della cosca in casi analoghi e comunque rassicurandoli sull'intenzione dell'estorto di versare comunque una somma al sodalizio.

Non è nemmeno fondata la doglianza per cui il Tribunale non avrebbe fornito risposta ai rilievi svolti con la memoria difensiva.

Come detto, infatti, i giudici del riesame non hanno negato né che sia stata la vittima a rivolgersi al Larosa, né che questi si sia rifiutato sia di farsi da tramite per la consegna del danaro, che di farsi latore delle nuove richieste della cosca.

Ma con motivazione adeguata hanno ritenuto gravemente indiziante sia che l'indagato abbia raccomandato alla vittima di pagare la somma che la stessa aveva ritenuto proporzionato, sia che quest'ultima ed i Pesce si fossero rivolti proprio a lui per l'intermediazione.

3. Coglie invece nel segno il secondo motivo.

Il Tribunale si è infatti sostanzialmente limitato ad evocare le presunzioni di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., dando però apoditticamente per scontata la consapevolezza da parte dell'indagato non già dell'ambientazione mafiosa del reato, quanto piuttosto la finalità agevolatrice del sodalizio perseguita dai concorrenti (Sez.

U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), giacchè questa è la fattispecie tra quelle previste dall'art. 416-bis.1 c.p. che i giudici del riesame hanno ritenuto integrata.

Non di meno, nel ritenere l'insussistenza di elementi idonei ad escludere la permanenza dell'ipotizzato pericolo di recidivanza, i giudici del riesame non si sono confrontati con il dato costituito dal tempo trascorso dalla consumazione del reato, tutt'altro che neutro in difetto dell'esposizione di elementi in grado di escludere la natura occasionale della condotta attribuita al Larosa e tenuto conto del fatto che egli si è poi sottratto alla richiesta dei Pesce di farsi latore presso la vittima delle loro nuove richieste.

4. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali e limitatamente al punto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari l'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e per il rigetto nel resto del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ed in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di estorsione pluriaggravata. In particolare al Larosa, al capo 53 della rubrica dell'ordinanza genetica, è contestato il reato di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n 3, 416-bis.1 c.p., riguardante l'estorsione commessa in danno di un proprietario terriero - che non veniva identificato con certezza nel corso delle indagini preliminari, ma che si riteneva di potere individuare in [OSCURATO:PERSONA] -, che aveva perfezionato l'acquisto di due fondi agricoli, nella quale, su mandato di Salvatore Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e nell'ambito dell'attività della cosca 'ndranghetista "Pesce", l'indagato fungeva da intermediario. Nell'annullare la precedente ordinanza di conferma del provvedimento genetico, la Prima Sezione di questa Corte rilevava vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunti in via esclusiva dagli esiti dell'attività di captazione informatica svolta utilizzando un sistema trojan installato sul telefono di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993). In tal senso il giudice di legittimità evidenziava come il giudice del riesame non era stato in grado di spiegare sulla base delle risultanze probatorie esposte quale fosse stato l'effettivo contributo concorsuale prestato dal Larosa alla realizzazione della menzionata estorsione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato. In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe risposto alle sollecitazioni formulate con la memoria depositata nel giudizio di riesame in ordine al significato probatorio dell'unica conversazione intercettata a cui il Larosa ha partecipato, non riuscendo comunque a sanare il vizio motivazionale rilevato in sede rescindente in quanto nemmeno il provvedimento impugnato avrebbe effettivamente chiarito quale sia stato l'effettivo contributo causale alla realizzazione del reato contestato prestato dall'indagato. In proposito i giudici del riesame avrebbero trascurato di considerare come il Larosa non fosse stato parte della precedente conversazione valorizzata nell'ordinanza ed intervenuta esclusivamente tra il Consiglio e i cugini Pesce, nel corso della quale si era parlato dell'estorsione senza mai fare cenno al ricorrente e men che meno al suo ruolo di intermediario. Conseguentemente apodittica sarebbe l'affermazione del Tribunale per cui egli sarebbe stato al corrente della questione affrontata dai correi. In secondo luogo, sempre con la memoria, era stato evidenziato come dalla lettura della conversazione cui invece aveva partecipato il Larosa emergesse chiaramente come egli non aveva fatto da tramite nella consegna della somma pagata dalla vittima dell'estorsione, né avesse veicolato la richiesta estorsiva, avanzata invece pacificamente da altri, nonché come era stato lo stesso estorto a contattarlo e come l'indagato si fosse rifiutato di prestare un secondo intervento nei confronti di quest'ultimo, nonostante la sollecitazione in tal senso dei suoi presunti concorrenti. Il provvedimento impugnato, come accennato, non avrebbe confutato tali specifiche obiezioni, ritenendo in maniera illogica il concorso dell'indagato in un delitto organizzato ed eseguito da altri soggetti, atteso che egli avrebbe interloquito con la vittima esclusivamente su iniziativa di quest'ultima e in un momento successivo a quello in cui era stata avanzata la richiesta estorsiva. Apodittica sarebbe inoltre l'affermazione dei giudici del riesame per cui la vittima si sarebbe rivolta al Larosa nella consapevolezza di un suo presunto ruolo di peso all'interno della consorteria mafiosa, in assenza di elementi indiziari ulteriori rispetto alla menzionata intercettazione e posto che l'indagato non è stato nemmeno lambito da imputazioni associative. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Quanto al primo profilo il ricorrente lamenta la genericità della motivazione svolta dal Tribunale, il quale peraltro non avrebbe considerato come i fatti per cui si procede risalgono a ben tre anni addietro. L'evocazione del disposto dell'art. 275 comma 3 c.p.p. sarebbe poi ingiustificata in assenza di alcuna motivazione sulla sussistenza dell'aggravante menzionata e sulla prova del dolo specifico necessario per la sua configurabilità, mentre contraddittoriamente sarebbe stato lo stesso provvedimento impugnato a dimostrare l'acquisizione di elementi idonei ad escludere il pericolo di recidivanza attraverso l'evocazione della parte della conversazione intercettata dalla quale emerge il rifiuto opposto dal Larosa a rivolgere nuove richieste estorsive alla vittima del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In realtà infondate e in parte inammissibili sono le censure proposte con il primo motivo.Contrariamente a quanto eccepito, il provvedimento impugnato non ha attribuito al Larosa di essere stato il latore della richiesta estorsiva, né ha mai affermato che sia stato l'indagato a consegnare la somma offerta dalla vittima al Consiglio ed ai Pesce. Il Tribunale, corrispondendo a quanto disposto dalla sentenza di annullamento della precedente ordinanza, ha invece individuato il ruolo del Larosa in quello dell'intermediario che agisce anche nell'interesse dell'estortore o comunque contribuisce con il proprio comportamento alla realizzazione dello scopo perseguito da quest'ultimo. Ed affermando la rilevanza concorsuale di tale condotta, il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati sul punto da questa Corte (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723). In tal senso ed in maniera tutt'altro che illogica od apodittica i giudici del riesame hanno valorizzato sia il contenuto del colloquio intrattenuto con la vittima, per come riportato dallo stesso indagato ai cugini Pesce, che la conversazione intrattenuta con questi ultimi, evidenziando come siano stati gli stessi a cercare il Larosa a fronte delle rimostranze del Consiglio e come l'indagato abbia fornito loro suggerimenti sulla decisione da assumere ispirandosi al comportamento tenuto in passato dai precedenti vertici della cosca in casi analoghi e comunque rassicurandoli sull'intenzione dell'estorto di versare comunque una somma al sodalizio. Non è nemmeno fondata la doglianza per cui il Tribunale non avrebbe fornito risposta ai rilievi svolti con la memoria difensiva. Come detto, infatti, i giudici del riesame non hanno negato né che sia stata la vittima a rivolgersi al Larosa, né che questi si sia rifiutato sia di farsi da tramite per la consegna del danaro, che di farsi latore delle nuove richieste della cosca. Ma con motivazione adeguata hanno ritenuto gravemente indiziante sia che l'indagato abbia raccomandato alla vittima di pagare la somma che la stessa aveva ritenuto proporzionato, sia che quest'ultima ed i Pesce si fossero rivolti proprio a lui per l'intermediazione. 3. Coglie invece nel segno il secondo motivo. Il Tribunale si è infatti sostanzialmente limitato ad evocare le presunzioni di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., dando però apoditticamente per scontata la consapevolezza da parte dell'indagato non già dell'ambientazione mafiosa del reato, quanto piuttosto la finalità agevolatrice del sodalizio perseguita dai concorrenti (Sez. U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), giacchè questa è la fattispecie tra quelle previste dall'art. 416-bis.1 c.p. che i giudici del riesame hanno ritenuto integrata. Non di meno, nel ritenere l'insussistenza di elementi idonei ad escludere la permanenza dell'ipotizzato pericolo di recidivanza, i giudici del riesame non si sono confrontati con il dato costituito dal tempo trascorso dalla consumazione del reato, tutt'altro che neutro in difetto dell'esposizione di elementi in grado di escludere la natura occasionale della condotta attribuita al Larosa e tenuto conto del fatto che egli si è poi sottratto alla richiesta dei Pesce di farsi latore presso la vittima delle loro nuove richieste. 4. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali e limitatamente al punto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari l'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio a
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