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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37002/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 11185_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 599-bis, cod. proc. pen., ed il correlato vizio di motivazione, denunciando l'omessa motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai capi b) e d) della rubrica, nonché in ordine alla violazione degli artt. 157 e 161, cod. pen., per l'omessa declaratoria dell'estinzione dei reati contestati per il decorso del termine di prescrizione; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla

I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, peraltro, che le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, affermando il principio secondo cui, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza; ritenuto, pertanto, che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che tg, attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01), salva l'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo di ricorso proposto, quanto alla mancata valutazione delle condizioni legittimanti il proscioglimento nel merito del ricorrente dai reati sub b) e d) della rubrica devono essere dichiarati inammissibili, laddove, diversamente, con riferimento all'eccezione di intervenuta estinzione per prescrizione, lo stesso è accoglibile, limitatamente al reato sub b) della rubrica, il cui termine è maturato alla data del 5.07.2023 prima della sentenza impugnata (fatto commesso il 31.12.2012; pena prevista alla data della consumazione del fatto, reclusione da uno a tre anni; termine di prescrizione ex art. 157 e 17, comma 1-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, anni 8; aumentata di 1/4 ex art. 161, comma 2, cod. pen., ad anni 10, cui vanno aggiunti gg. 186 di sospensione verificatisi in primo grado), laddove, per il reato sub d), relativo al periodo di imposta 2013 - per il quale ratione temporis era previsto lo stesso trattamento sanzionatorio del reato sub b) essendo stato commesso in data 31.12.2014 - lo stesso si prescriverà solo alla data del 5.07.2025, tenuto conto anche dei predetti gg. 186 di sospensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto al reato sub d), dovendosi invece disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al reato sub b), in quanto estinto per prescrizione antecedentemente alla sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen. (5.10.2023), con conseguente eliminazione dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione dal giudice di appello (mesi 1 di reclusione); ritenuto, infine, che il parziale accoglimento del ricorso, non consente né la pronuncia della condanna alle spese processuali né alla Cassa delle ammende in relazione all'inammissibilità nel resto del ricorso; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi 1 di reclusione, rideterminando la pena complessiva in anni 1 e mesi 4 di reclusione, fermo restando il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso.

Dichiara inammissibile il ricorso, nel resto, Così deciso, il 13 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 11185_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 599-bis, cod. proc. pen., ed il correlato vizio di motivazione, denunciando l'omessa motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai capi b) e d) della rubrica, nonché in ordine alla violazione degli artt. 157 e 161, cod. pen., per l'omessa declaratoria dell'estinzione dei reati contestati per il decorso del termine di prescrizione; rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto, peraltro, che le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, affermando il principio secondo cui, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza; ritenuto, pertanto, che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che tg, attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01), salva l'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo di ricorso proposto, quanto alla mancata valutazione delle condizioni legittimanti il proscioglimento nel merito del ricorrente dai reati sub b) e d) della rubrica devono essere dichiarati inammissibili, laddove, diversamente, con riferimento all'eccezione di intervenuta estinzione per prescrizione, lo stesso è accoglibile, limitatamente al reato sub b) della rubrica, il cui termine è maturato alla data del 5.07.2023 prima della sentenza impugnata (fatto commesso il 31.12.2012; pena prevista alla data della consumazione del fatto, reclusione da uno a tre anni; termine di prescrizione ex art. 157 e 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, anni 8; aumentata di 1/4 ex art. 161, comma 2, cod. pen., ad anni 10, cui vanno aggiunti gg. 186 di sospensione verificatisi in primo grado), laddove, per il reato sub d), relativo al periodo di imposta 2013 - per il quale ratione temporis era previsto lo stesso trattamento sanzionatorio del reato sub b) essendo stato commesso in data 31.12.2014 - lo stesso si prescriverà solo alla data del 5.07.2025, tenuto conto anche dei predetti gg. 186 di sospensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto al reato sub d), dovendosi invece disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al reato sub b), in quanto estinto per prescrizione antecedentemente alla sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen. (5.10.2023), con conseguente eliminazione dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione dal giudice di appello (mesi 1 di reclusione); ritenuto, infine, che il parziale accoglimento del ricorso, non consente né la pronuncia della condanna alle spese processuali né alla Cassa delle ammende in relazione all'inammissibilità nel resto del ricorso; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi 1 di reclusione, rideterminando la pena complessiva in anni 1 e mesi 4 di reclusione, fermo restando il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso. Dichiara inammissibile il ricorso, nel resto, Così deciso, il 13 set
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