CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di identiche censure formulate in sede di appello e confutate dalla Corte territoriale che ha, con corretti riferimenti in fatto e pertinenti osservazioni in diritto, rilevato come [OSCURATO:PERSONA], inseguito dalle forze di polizia che intendevano procedere al controllo, intraprendeva una fuga ponendo in pericolo l'incolumità degli utenti della strada tanto che alcune vetture erano costrette ad arrestare la marcia; rilevato che il ricorrente, attraverso il diretto riferimento ai dati processuali tenta di accreditare una differente lettura delle emergenze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/