CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 24921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28338/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentanoe difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 975/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] MAdepositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], laCassa Nazionale di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dalTribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., agente della riscossione per la provincia di Frosinone, per tutti gli importi dei crediti iscritti nei ruoli trasmessi all'agente negli anni1998 e 1999, rimasti insoluti e non riversati all'ente creditore (per complessivieuro 95.174,13, oltre accessori); l'opposizionedella società ingiunta ̀ stata rigettata dal Tribunale diRoma; laCorte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 10/2/2020, inriforma della decisione di primo grado, l'ha i nvece accolta, revocando ildecreto ingiuntivo; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivid’impugnazione; l'[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] resis te con controricorso,cui ha fatto seguito il deposito di memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 527, 528 e 529 della leggen. 228/2012 in relazione ag li artt. 19, co. 2, lett. c), e 59 del d.lgs.n. 112/99, nonché dell’art. 1 del d.l. n. 282/2004 (in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale implicitamenteritenuto, nell’affermare l’applicabilità delle disposizioni della legge di stabilità del 2013 al caso di specie, che la proroga dei termini previsti ex lege per la presentazione delle comunicazioni di esigibilità, ex art. 19, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/99, sia stato disposto in modo continuato dal legislator e, mentre, invece, nell’avvicendamentodelle disposizioni contenenti detti proroghe, sono ravvisabilidue distinti momenti interruttivi, ad opera dell’art. 1 del d.l. Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.282/2004, prima, e dell’art. 3, co. 12, del d.l. n. 203/2005, con la conseguenza che o ve il giudice avesse tenuto conto delle suddette soluzionidi continuità normativa, in difetto della prova dell’invio delle comunicazionidi inesigibilità da parte della società avversaria entro i termini stabiliti dalle citate disposizioni, non avrebbe po tuto che accertare il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio e, per l’effetto, escludere nel caso in esame l’operatività delle sopravvenute disposizioni contenute nell’art. 1, co. 527, 528 e 529 della legge di stabilità2013; conil secondo motivo , la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 527, 528 529, della leggen. 228/2012; degli artt. 59, co. 4 - quater , 19, co. 2, lett. c), e 20,del d.lgs. n. 112/99 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale, nell’affermare l’applicabilità delle disposizioni della legge di stabilità 2013 al caso di specie, implicitamente escluso l’esaurimento del rapporto e la cristallizzazione della posizione di creditodella Cassa forense, me ntre, invece, trattandosi di ruoli emessi nel1998 e nel 1999, era intervenuta la perdita del diritto al discarico delconcessionario (art. 19, co. 2, lett. c), e 20 del d.lgs. n. 112/99), postoche l’art. 59, co. 4 - quater , cit., aveva previsto che il term ine per l’inviodella comunicazione di inesigibilità, per i ruoli emessi sino al 30 giugno2003, spirasse il 30 giugno 2006; infatti, non avendo la società avversaria dimostrato di aver inviato le comunicazioni di inesigibilità entroil termine de quo , il credito vantato dalla Cassa si era consolidato, non potendo, di conseguenza, ritenersi applicabili le sopravvenute normedi cui alla legge n. 228/2012 che hanno disposto l’annullamento dei ruoli emessi sino al 31 dicembre 1999 e dei relativi crediti, per i ruolidi importo inferiore ad euro 2000; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, secondo la ricorrente, il giudice d’appello nonavrebbe considerato che , nella catena delle disposizioni di proroga per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità , si riscontrerebberodue vuoti normativi: il primo, alla data del 1° ottobre 2004,essendo la proroga di cui al d.l. n. 282 del 2004 intervenuta solo il29 novembre 2004; il secondo al 30 settembre 2005, perché il d.l. n. 203del 2005 era entrato in vigore il 4 ottobre 2005 ; vi sarebbe, pertanto, un erroneo richiamo al principio di assorbimento rispetto all’applicabilità della legge n. 228 del 2012 (leggedi stabilità 2013) o, quantomeno (e in subordine), un'omissione dipronuncia circa il consolidamento del credito in capo alla Cassa, con conseguenteinapplicabilità della sopravvenuta legge n. 228 del 2012 ; a tale riguardo, ritiene il Collegio di richiamare in questa sede quantosul punto già argomentato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 106 del 4/01/2023) – le cui considerazioni vengono in questa sede integralmente recepite e riproposte, al fine di assicurarne conti nuità – , nella parte in cui evidenziacome la sentenza 19 giugno 2020, n. 11972 della Corte di cassazione avesse già chiarito c ome, in tema di riscossione delle impostemediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, soloper l'agente d ella riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferitiai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenza della cessazione dell'affidamentoin concessione del servizio di riscossione) fosse s tata previstauna proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilitàdi cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilitànella specie dell a disciplina di cui all'art. 59, comma 4 - quater,del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex - concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cessionariedel relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto vienein rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004);questa sentenza dunque ha chiarito che l a tesi della Cassa oggi ricorrente, secondo cui vi sarebbero interruzioni nella sequenza cronologica delle proroghe del temine per l'invio delle ‘ comunicazioni diinesigibilità’, e rivolta a contestare l'applicabilità ai soggetti pubblici dellariscossione ([OSCURATO:SOCIETA]. e società da essa partecipate) delle proroghe disposte dall'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203/2005, ̀ da ritenere errata, in quanto non tiene conto delle distinte discipline normative delle proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordinodel settore e la trasformazione del sistema organizzativo della riscossionea mezzo ruoli ; r ichiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Cortecostituzionale, la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato la netta distinzione tra le ‘ prorogh e c . d. generiche ’ (cui si riferiscono le norme richiamate da [OSCURATO:PERSONA]) che si applicano ai vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmentescaturiti (come le societ à̀ cosiddette scorporate, cioè le società p rivate cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionarinazionali ai sensi dell'art. 3, comma 24, primo periodo, deld.l. n. 203 del 2005, come convertito nella leg ge n. 248 del 2005), edinvece le ‘ proroghe c . d. specifiche ’ che si applicano esclusivamente a [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. e alle società dalla stessa partecipate , complessivamentedenominate agenti della riscossione (cui ̀ in seguito succeduta Agenzia delle Entra te - [OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017); l e proroghe c.d. generiche hanno operato esclusivamente Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attraverso l ’ ori ginaria modifica dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera I, del decreto legislativo27 aprile 2001, n. 193, con l'introduzione dei commi 4 - bis e 4 - ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionali della [OSCURATO:SOCIETA] ; l e proroghe specifiche, invece, hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]), che a quelli sono subentrate ex lege in mancanza di una diversa determinazionedegli enti cre ditori o della prosecuzione dell'attività di riscossioneda parte di un'altra società cessionaria del ramo d'azienda relativoalle attivit à̀ svolte in regime di concessione per conto degli enti locali(art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga ̀ proseguitaininterrottamente attraverso le continue modifiche dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248/2005;la sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivoe pienamente condivisibile che la norma dell'art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999, invocata dalla Cassa ricorrente, ̀ stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le societ à̀ private‘scorporate’ resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cuiil problema della soluzione di continuit à̀ tra le proroghe non trova applicazione per l'Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] che ̀ controricorrente nel presente giudizio ; i principi affermati dalla sentenzaora citata sono stati ulteriormente ribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094 che hanno ribaditol’esclusione di una soluzione di continuit à̀ per le c.d. ‘ proroghe specifiche’, relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, all'Agenzia delle Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]- in conseguenza della cessazione dell'affidamento inconcessione del servizio di riscossione ; ciòposto – ribadito il richiamo e la conferma delle argomentazioni già poste a fondamento della giurisprudenza consolidata di questa corte – dev’essere sottolineata la correttezza in iure della decisione assunta dal giudice d’appello, in ordine all’assenza di alcun consolidamentodei rapporti tra le odierne parti in causa, ed esclu so il ricorso di alcune delle violazioni in questa sede denunciate dalla ricorrente, dovendo ritenersi che la corte territoriale abbia (quantomenoimplicit amente) interpretato le dis posizioni di legge nel senso di escludere il ricorso di alcuna soluzione di continuità nella disciplina delle proroghe relative ai termini per la presentazione delle comunicazioni di esigibilità e, conseguentemente , l’avvenuto consolidamentodel rapporto t ra le parti in causa, con la conseguente pienaapplicabilità della legge di stabilità 2013 al caso di specie ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 527, 528 529, della leggen. 228/2012; dell’art. 1 del decreto del Direttore del Ministero dell’Economiae delle Finanze del 15 giugno 2015; degli artt. 1 e 2 del d.lgs.n. 509/94; dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/99; degli artt. 3, 35, co. 1,36, co. 1, 38, 42, co. 3, 97, co. 2, non ché dell’art. 117 Cost., anche inrelazione all’art. 6 Cedu (con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente ritenuto che l’art. 1, co. 527, 528e 529, della legge n. 228/2013 potesse trovare applicazione anche nei conf ronti della Cassa forense (in caso contrario da ritenere comunque incostituzionali), non avvedendosi del fatto che, essendo quest’ultimaun ente privatizzato, ai sensi degli artt. 1 ss. del d.lgs. n. 509/99,che, in quanto tale, non beneficiasse di alcuna contribuzione stataleo di altri enti pubblici e con stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandatagli, Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’annullamentodei crediti inferiori a 2000 euro e dei ruoli superiore a tale importo incideva in maniera negativa sul bilancio dell’ente, soprattuttoin considerazione del fatto che il legislatore, con il comma 529, ha altresì eliminato qualunque responsabilità dei concessionari dellariscossione i quali, ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/99, in caso di perdita del diritto al discarico, erano tenuti a riversare gli importiiscritti a ruolo e non ancora riscossi in misura integrale; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6767 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4555 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, Ordinanza n. 106 del 4/01/2023) (insegnamentoche il Collegio richiama integralmente e fa proprio, al finedi assicurarne continuità), la questione concernente l ’ applicabilit à̀ delladisciplina dettata dallo art. 1, commi 527 - 529, della legge n. 228 del 2012 alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ̀ statagià affrontata da questa Corte, e risolta mediante l ’ enunciazione del principio secondo cui, nonostante la privatizzazione, la predetta Cassa costituisce un ente deputato allo svolgimento di una funzione pubblica,al quale lo Stato ha eccezionalmente concesso di procedere allariscossione dei propri crediti a mezzo del ruolo, cio è attraverso un sistemanormalmente riservato agli enti pubblici, con la conseguenza che lo stesso legislatore può legittimamente disciplinare le moda lità della riscossione, imporre limiti alla stessa, o, come avvenuto nella specie,non consentire più la riscossione con tale sistema per i crediti piùrisalenti; lapredetta legge, ispirata ad un’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi), non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, riferendosi indistintamentea tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre1999 ed escludendo la possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione degli stessi mediante ruo lo, sulla base di una valutazionerispondente ad evidenti criteri di ragionevolezza, in quanto fondata sull'epoca risalente dell'iscrizione a ruolo e, per i crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, sull'antieconomicità della riscossione, i cui costi s ono stati reputati superiori ai benefici (cfr. Cass., Sez. III, 26/07/2021, n. 21386; 20/ 11/2020, n. 26531; 9/05/2019,n. 12229); il comma 527 dell'art. 1, nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, l ’annullamento dei crediti e l'eliminazione dalle scritture contabili, dev'essere interpretato (non diversamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativiai crediti di valore superiore al predetto importo) nel senso che l'esclusionedella possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione amezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituitodal ruolo, e non anche l'estinzione del diritto di credito, in tal sensodeponendo le finalità perseguite dal legislatore con la disci plina inesame, configurabile non già come un provvedimento ablatorio nei confrontidi enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, macome un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzodei ruoli; nessun rilievo può assumere, in contrario, l’espressa previsione dellaeliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili dell'ente, laquale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso didiscarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivament e contabile, in funzionedell'esigenza correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'ente,evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire adalterarne i bilanci di es ercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all'attivo,in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass., Sez.III, 20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972); anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad euro 2.000,00vale pertanto la considerazione concernente i crediti di valore superioreal predetto importo, e anch'essa ripresa da un precedente di legittimità, secondo cui l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potr à essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall'ordinamento per i soggettiprivati (cfr. Cass., Sez. III, 9/05/2019, n. 12229); risulta pertanto manifestamente infondata la questi one di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un'espropriazione senza indennizzodei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell'idoneità di tale intervento a inc idere sull'equilibrio finanziario dell'ente, sia in relazione alla disparit à di trattamento introdotta tra i creditidelle casse previdenziali e quelli dell'Unione Europea, per i quali restaconfermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruol o, anchese risalenti; deveritenersi altres ì infondata ogni altra questione eventualmente fondata sulla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle disposizioniin esame sulla posizione di parit à delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettatorispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilit à , ma comeuno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 conla riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenutidagli enti creditori con societ à private (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/2020,n. 26531; 19/06/ 2020, n. 11972); con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale resa responsabile di omessa pronuncia, segnatamente nella parte in cui avrebbedovuto verificare che, anche a voler ritenere operante nel caso dispecie la legge di stabilità 2013, l’annullamento dei crediti di importo inferioread euro 2000 e dei ruoli di importo superiore, disposto dalla legge n. 228/2012, sarebbe stato in ogni caso subordinato alla trasmissione, da parte degli agenti della riscossio ne, di un elenco contenente l’indicazione delle quote oggetto di caducazione; elenco che, come dedotto dalla Cassa forense, nel caso di specie, l’allora EquitaliaSud non aveva dato prova di aver trasmesso, non potendo, pertanto,affermarsi la caducazione dei ruoli per i quali aveva agito in giudiziol’ente previdenziale; conil quinto motivo, avanzato in via subordinata, la ricorrente si duoledella nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 dis p. att. c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rendere ragione dell’ iter logico - giuridico seguito al fine di ritenere che, anche in difetto della prova della trasmissione degli elenchi contenenti l’indicaz ione delle quote annullate, i crediti di importo inferiore ad euro 2000 ed i ruoli di import o superiore sarebbero da considerareannullati ad opera dell’art. 1, co. 527 e 528, della legge n. 228/2012; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 527 e 528, della Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legge n. 228/2012, 1 e 2 del decreto del Direttore del Ministero dell’Economiae delle Finanze del 15 giugno 2015 (in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la cort e territoriale erroneamente ritenuto che, per effetto della legge di stabilità 2013, fossero venute meno le ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria della Cassa forense,nonostante la società avversaria non avesse fornito la prova di aver trasme sso l’elenco contenente l’indicazione delle quote annullate: incombente cui era subordinato l’effetto caducatorio ex adversoinvocato; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservail Collegio co me l a corte territoriale abbia evidenziato ( folio 5 della sentenza impugnata) che “mentre l’art. 1, comma 527, ha stabilitol’annullamento automatico delle iscrizioni di importo inferiore adeuro 2000, con il successivo comma 528 è stato disposto che per quelli di importo superiore l’agente dia notizia dell’esaurimento dell’attività di riscossione all’ente impositore ; s empre allo stesso proposito,infine, a mente del comma 529, per tutti i suddetti ruoli, iscrittiquindi entro il 31 dicembre 1999 e indipend entemente dal loro valore,devono ritenersi non applicabili le disposizioni di cui agli articoli 19e 20 del d.lgs. n. 112/99, menzionate in premessa e disciplinanti gli incombentisui quali le parti, a lora volta, radicano il fondamento delle rispettive p retese ed eccezioni ; i n attuazione delle predette disposizioni, del resto, l’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia edelle Finanze del 15 giugno 2015 ha previsto lo sgravio automatico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente, delle quote di credito tanto inferiori che superiori al suddetto importo di euro 2000, salvo che, per le seconde, le stesse non siano interessate da procedure espropriativeancora in corso. Il successivo art. 2 del suddetto decreto, inoltre,ha altresì disposto che, per le suddette quote eccedenti il limite Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 28338/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di euro 2000, le eventuali attività esecutive ancora in corso siano proseguite dall’agente di riscossione e che, anche qualora tali atti attivitànon sortissero buon esito, nondimeno anche in questo caso le quotesarebbero assoggettate a discarico automatico” ; da tali premesse discende la (implicita) logica conclusione tratta dalla corte d’appello per cui l’agente non poteva essere considerato debitoredegli importi iscritti a ruolo (siccome assoggettate a discarico automatico:cfr. fl. 5 e 6), non potendo prospettarsi alcuna possibile verificadel credito azionato dalla Cassa relativo al solo conguaglio di quantopreteso complessivamente, essendo venuto meno l’obbligo di riversamentodelle intere somme iscritte a ruolo e non essendo chiaro ache titolo venissero pretesi gli importi residui ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidan o come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del com