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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25588/2023

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25343/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di [OSCURATO:PERSONA] C., un persona dell’accomandatario e liquidatore sig. [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Premuda, n. 1/a; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:accertamento parziale e generale – differenze – integrabilità -transfer pricing –oneri deducibili -prova 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF -intimati - per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 20049/2014, depositata il 24 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha c hiesto l’accoglimento del ricorso per revocazione; Uditi per le parti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .I.

In controversia su accertamento a fini Ilor per l’anno di imposta 1995, la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., cessata il 10 dicembre 1999, ed il socio amministratore e liquidatore [OSCURATO:PERSONA], anche personalmente, impugnavano la sentenza di questa Corte n. 20049/2014 nella parte ove era stata affermata la tardività della notifica del ricorso per cassazione,spedito il giorno successivo la scadenza del termine lungo.

Ne chiedevano la revocazione per errore percettivo, consistente nel non rilevare il timbro di ricezione dell’UNEP, per cui il ricorso era stato portato tempestivamente alla notifica, assolvendo così la parte contribuente ogni suo onere, irrilevante la circostanza che l’Ufficiale giudiziario avesse fatto partire l’atto per notifica a mezzo posta il giorno successivo, ed un tanto in base alla schepsi del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario.

Il giudizio, originariamente assegnato alla VI sezione di questa Corte, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza n. 25284/2018.

In prossimità dell’udienza l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto unico motivo di ricorso. 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF .I.

Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 395 n. 4 c.p.c. si lamenta errore di fatto laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorso fosse stato spedito alla notifica il 23 novembre 2010, mentre il timbro UNEP dà per ricevuto l’atto da notifica al 22 novembre 2010.

Esaminati gli atti processuali, sul frontespizio del ricorso emerge traccia di un timbro datarioa fianco del numero di ricevimento, recante la data del 22 novembre 2010.

L’indicazione, non attribuibile univocamente, è corroborata da certificazione dell’UNEP di Napoli, resa per il giudizio di revocazione, di aver ricevuto l’atto il 22 novembre 2010.

Sul punto è intervenuta questa Corte affermando che In tema di notificadel ricorso per cassazione, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può derivare anche dal timbro,che lo ste sso appone sull’atto, recante il numero cronologico e, qualorala controparte muova contestazione in ordine alle risultanze di taletimbro, la sua idoneità probatoria viene meno e il ricorrente dovrà farsicarico di esibire una idonea certificazione rilasc iata dall’ufficiale, il qualeè obbligato a tenere - ai sensi dell’articolo 116, lettera A), Dpr n. 1229/1959 - un registro cronologico che fa fede fino a querela di falso (Cass.S.U. n. 14294 / 2007 ) .

Ilricorso per revocazione è fondato e merita accoglimento , donde è ammissibilel’originario ricorso per cassazione avverso la sentenza del la CTR per la Campania, n. 120 /24/09, depositata il 7 ottobre 2009 che deveessere ora scrutinato . .II.

Preliminarmente occorre dare atto della regolarità del contraddittorio.

Ed infatti, il ricorso in appello è stato notificato dall’Ufficioalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. , già cessata, in personadell’accomandatario sig. [OSCURATO:PERSONA] , nonché a ciascun socio personalmente:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],assolvendo così l’onere richiesto - successivamente - dalle Sezioni Unite di questa Co r te con arresto n. 6070/2013 , ove i soci sono individuaticome successor i dell’ente estinto.

Più specificamente, proprio nel presente giudizio, in una preliminare cognizione sul ricorso per 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF revocazione, questa Corte con ordinanza n. 13893/2017 ha disposto l’integrazionedel contraddittorio , evocando in giudizio tutti i soci della cessatasocietà in accomandita semplice. .III.Si deve ora procedere all’esame del merito.

V engono proposti duemezzi di impugnazione.

Conil primo di solleva censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 115 , secondo comma, lettera e) bis , d.P.R. n. 917/1986 , laddove sottrare ad ILOR i redditi di impresa derivanti da attività commerciali organizzate prevalentemente in proprio , ovvero con il lavorodei soci, laddove il numero degli addetti non sia superiore a tre , nella sostanza contesta ndo che il termine “addetti” possa essere equiparatoal temine “soci” .

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 360 n. 5 (nel testovigente ratione temporis ) c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazionesu di un punto decisivo della controversia , consistente nel numerodi addetti all ’attività e se tali possono essere considerati i soci, ancheaccomandanti.

Idue motivi possono essere trattati congiuntamente.

Sul punto questa Corte ha statuito che In tema di esenzione dall'ILOR dei redditi di impresa delle società commerciali, ex art. 115 lett. e) bis del d.P.R. 917/1986, la condizione dell'esenzione medesima (che il numero dei soci addetti non sia, cioè, superiore a tre) non può dirsi realizzata, quanto ad una società in accomandita semplice, per il solo fatto che il socio accomandante debba "ipso facto" considerarsi non addetto e, per l'effetto, escluso dal conteggio, poiché la suddetta qualifica gli impediscedi partecipare all'amministrazione della società, ma non anche di prestare ugualmente la propria attività come addetto alla produzione o ad altre attività ausiliarie che non comportino l'assunzione di responsabilità di carattere gestionale e non ne provochino l'intromissione nella gestione aziendale (cfr. Cass.

V, n. 8298/2003, con orientamento confermato da Cass.

V, n. 13908/2008 e n. 14856/2008).

In questo senso, L’afflato societatis e la struttura 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF dell’attività in forma societaria familiare sono gli indizi su cui si è bassato l’Ufficioper presumerne il coinvolgimento nell’organizzazione che viene ad assumere una struttura superiore alla soglia di esenzione ILOR. .IV.

Peraltro, èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass.4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF Ilcollegio d’appello ha fatto buon governo dei precedenti di questa Corte in tema di presunzione di coi nvolgimento dei soci nell’organizzazione imprenditoriale , ritenendo non fornita la prova contrariacapace di vincere la presunzione di coinvolgimento dei soci – familiarinell’unica attività comune.

Il ricorso è quindi infondato e dev’essere rigettato.

L’andamento dellediverse fasi del giudizio induce alla compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca la sentenza 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25343/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di [OSCURATO:PERSONA] C., un persona dell’accomandatario e liquidatore sig. [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Premuda, n. 1/a; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:accertamento parziale e generale – differenze – integrabilità -transfer pricing –oneri deducibili -prova 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF -intimati - per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 20049/2014, depositata il 24 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha c hiesto l’accoglimento del ricorso per revocazione; Uditi per le parti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .I. In controversia su accertamento a fini Ilor per l’anno di imposta 1995, la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., cessata il 10 dicembre 1999, ed il socio amministratore e liquidatore [OSCURATO:PERSONA], anche personalmente, impugnavano la sentenza di questa Corte n. 20049/2014 nella parte ove era stata affermata la tardività della notifica del ricorso per cassazione,spedito il giorno successivo la scadenza del termine lungo. Ne chiedevano la revocazione per errore percettivo, consistente nel non rilevare il timbro di ricezione dell’UNEP, per cui il ricorso era stato portato tempestivamente alla notifica, assolvendo così la parte contribuente ogni suo onere, irrilevante la circostanza che l’Ufficiale giudiziario avesse fatto partire l’atto per notifica a mezzo posta il giorno successivo, ed un tanto in base alla schepsi del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario. Il giudizio, originariamente assegnato alla VI sezione di questa Corte, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza n. 25284/2018. In prossimità dell’udienza l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto unico motivo di ricorso. 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF .I. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 395 n. 4 c.p.c. si lamenta errore di fatto laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorso fosse stato spedito alla notifica il 23 novembre 2010, mentre il timbro UNEP dà per ricevuto l’atto da notifica al 22 novembre 2010. Esaminati gli atti processuali, sul frontespizio del ricorso emerge traccia di un timbro datarioa fianco del numero di ricevimento, recante la data del 22 novembre 2010. L’indicazione, non attribuibile univocamente, è corroborata da certificazione dell’UNEP di Napoli, resa per il giudizio di revocazione, di aver ricevuto l’atto il 22 novembre 2010. Sul punto è intervenuta questa Corte affermando che In tema di notificadel ricorso per cassazione, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può derivare anche dal timbro,che lo ste sso appone sull’atto, recante il numero cronologico e, qualorala controparte muova contestazione in ordine alle risultanze di taletimbro, la sua idoneità probatoria viene meno e il ricorrente dovrà farsicarico di esibire una idonea certificazione rilasc iata dall’ufficiale, il qualeè obbligato a tenere - ai sensi dell’articolo 116, lettera A), Dpr n. 1229/1959 - un registro cronologico che fa fede fino a querela di falso (Cass.S.U. n. 14294 / 2007 ) . Ilricorso per revocazione è fondato e merita accoglimento , donde è ammissibilel’originario ricorso per cassazione avverso la sentenza del la CTR per la Campania, n. 120 /24/09, depositata il 7 ottobre 2009 che deveessere ora scrutinato . .II. Preliminarmente occorre dare atto della regolarità del contraddittorio. Ed infatti, il ricorso in appello è stato notificato dall’Ufficioalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. , già cessata, in personadell’accomandatario sig. [OSCURATO:PERSONA] , nonché a ciascun socio personalmente:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],assolvendo così l’onere richiesto - successivamente - dalle Sezioni Unite di questa Co r te con arresto n. 6070/2013 , ove i soci sono individuaticome successor i dell’ente estinto. Più specificamente, proprio nel presente giudizio, in una preliminare cognizione sul ricorso per 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF revocazione, questa Corte con ordinanza n. 13893/2017 ha disposto l’integrazionedel contraddittorio , evocando in giudizio tutti i soci della cessatasocietà in accomandita semplice. .III.Si deve ora procedere all’esame del merito. V engono proposti duemezzi di impugnazione. Conil primo di solleva censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 115 , secondo comma, lettera e) bis , d.P.R. n. 917/1986 , laddove sottrare ad ILOR i redditi di impresa derivanti da attività commerciali organizzate prevalentemente in proprio , ovvero con il lavorodei soci, laddove il numero degli addetti non sia superiore a tre , nella sostanza contesta ndo che il termine “addetti” possa essere equiparatoal temine “soci” . Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 360 n. 5 (nel testovigente ratione temporis ) c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazionesu di un punto decisivo della controversia , consistente nel numerodi addetti all ’attività e se tali possono essere considerati i soci, ancheaccomandanti. Idue motivi possono essere trattati congiuntamente. Sul punto questa Corte ha statuito che In tema di esenzione dall'ILOR dei redditi di impresa delle società commerciali, ex art. 115 lett. e) bis del d.P.R. 917/1986, la condizione dell'esenzione medesima (che il numero dei soci addetti non sia, cioè, superiore a tre) non può dirsi realizzata, quanto ad una società in accomandita semplice, per il solo fatto che il socio accomandante debba "ipso facto" considerarsi non addetto e, per l'effetto, escluso dal conteggio, poiché la suddetta qualifica gli impediscedi partecipare all'amministrazione della società, ma non anche di prestare ugualmente la propria attività come addetto alla produzione o ad altre attività ausiliarie che non comportino l'assunzione di responsabilità di carattere gestionale e non ne provochino l'intromissione nella gestione aziendale (cfr. Cass. V, n. 8298/2003, con orientamento confermato da Cass. V, n. 13908/2008 e n. 14856/2008). In questo senso, L’afflato societatis e la struttura 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF dell’attività in forma societaria familiare sono gli indizi su cui si è bassato l’Ufficioper presumerne il coinvolgimento nell’organizzazione che viene ad assumere una struttura superiore alla soglia di esenzione ILOR. .IV. Peraltro, èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass.4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). 21 –25343-2015 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF Ilcollegio d’appello ha fatto buon governo dei precedenti di questa Corte in tema di presunzione di coi nvolgimento dei soci nell’organizzazione imprenditoriale , ritenendo non fornita la prova contrariacapace di vincere la presunzione di coinvolgimento dei soci – familiarinell’unica attività comune. Il ricorso è quindi infondato e dev’essere rigettato. L’andamento dellediverse fasi del giudizio induce alla compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca la sentenza 2
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