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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 20691/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Palermo il 1.5 ottobre 2021 Visti gli atti, il decreto e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 16 marzo 2022 la relazione l'atta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 15 ottobre 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani 1'8 marzo 2019, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di anni quattro, con le relative prescrizioni e la cauzione di euro 4.000,00.

Contro il decreto della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione personale applicata.

Secondo il rtcorrente, la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le censure difensive formulate riguardo all'esigenza di una concreta verifica dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e avrebbe valorizzato, di contro, la sentenza di condanna di quest'ultimo per fatti reato risalenti all'anno 2014/2015 nonché altre datate sentenze di condanna.

La Corte d'appello, poi, non avrebbe considerato, tra l'altro, il tempo trascorso agi arresti domiciliari, senza mai commettere alcuna violazione, e avrebbe trascurato che l'essere il proposto dedito abitualmente a traffici delittuosi potrebbe costituire il presupposto di applicazione della misura do prevenzione solo ove sussistesse il requisito del vivere abitualmente dei proventi di attività delittuose.

Inoltre, la Corte d'appello avrebbe omesso integralmente di valutare il decreto di revoca della misura di prevenzione personale, applicata a [OSCURATO:PERSONA], coimputata e condannata con il Chirco nel procedimento penale da cui ha preso le mosse la proposta della misura personale in questione.

In tale decreto sarebbe stato affermato il difetto dell'attualità della pericolosità sociale, attesa "la distanza temporale che esiste tra gli ultimi elementi indicatori di pericolosità (primi mesi dell'anno 2015) e la data dell'impugnato decreto, senza che in tale lasso di tempo siano risultati fatti deponenti per il perdurare di condotte criminose". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che l'art. 10, comma 3, del Digs. 159/2011 (T.U. in materia antimafia e delle misure di prevenzione, così come modificato e integrato dalla legge 17 ottobre 2017, n . 161) prevede che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di prevenzione è ammesso per violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso della redazione di un testo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo inidoneo a far comprendere l'iter logico, seguito dal giudice.

In siffatti casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione, imposto dall'art. 125, comma 3, del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514). 1.2 Nel caso in esame, la Corte d'appello ha illustrato in maniera articolata, esauriente e logicamente argomentata le ragioni per cui ha ritenuto il ricorrente soggetto pericoloso.

In particolare, la menzionata Corte ha affermato che gli esiti assolutori definitivi del processo penale, riguardante i fatti di droga del 2014/2015, "se da un lato, comportano indubbiamente la caducazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del prospettato profilo di pericolosità qualificata dall'indizio di commissione del delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, stante l'intervenuta negazione in sede penale della sussistenza di tale delitto, da(l'altro comprovano, altrettanto indubbiamente, la ricorrenza degli altri profili di pericolosità generica connessi alla realizzazione da parte dello stesso di più delitti di cui all'art 73 D.P.R. n. 309/1990, avendo le circostanze di fatto, riportate nella sentenza di condanna di primo e secondo grado per tali delitti, riscontrato come il proposto avesse manifestato - attraverso le proprie plurime e variegate res gestae, già ampiamente e compiutamente descritte dai primi giudici (in sintesi: importazione, acquisto, detenzione e trasporto di consistenti quantitativi di cocaina; reperimento, dopo l'arresto di fornitori spagnoli, di nuove fonti di approvvigionamento attraverso trasferte in Spagna e nel Lazio) - un intenso, perspicace e duraturo attivismo operativo nel settore del commercio della cocaina".

Secondo la Corte d'appello, le condotte in questione hanno integrato non solo la soglia dell'assiduità ma anche i tre requisiti richiesti dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 24/2019: 1) delitti commessi abitualmente dal proposto; 2) che abbiano effettivamente generato profitti in capo allo stesso; 3) che abbiano costituito l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa di esso.

Dopo avere premesso che, al fine di esaminare l'attualità della pericolosità, occorre svolgere un giudizio globale sulla personalità del proposto con la possibilità di tenere conto anche dei fatti pregressi, rivelatori di pericolosità, pur se non temporalmente prossimi all'adozione della decisione, a condizione che tali fatti pregressi, per la loro gravità, siano intrinsecamente dotati di efficacia dimostrativa della riproducibilità di ulteriori condotte antigiuridiche e antisociali da parte del soggetto, la Corte d'appello ha condiviso l'approdo del giudice di prime cure, il quale aveva desunto dal complessivo percorso criminale del proposto elementi logici a conferma della valutazione prospetl:ica da rendere.

Inoltre, al di là del non lungo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione dei fatti di droga del 2014/2015 e la data di emissione della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha evidenziato che "si è trattato di fatti intrinsecamente caratterizzati da forti elementi predittivi di pericolosità e la sotto posizione del proposto, dapprima, alla misura cautelare della custodia in carcere e, poi, a quella degli arresti domiciliari (misura quest'ultimo ancora in corso di esecuzione al momento dell'emissione dell'impugnato decreto) aveva dato indiretta conferma della di lui perdurante pericolosità, essendo ben noto che il mantenimento della misura cautelare implica in sé una valutazione di persistente pericolosità del sottoposto, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze caute/ari riferibili anche alla sua personalità e al concreto rischio di commissione di gravi reati".1.3 Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio.

Deve rilevarsi al riguardo che il ricorrente, come rimarcato dalla Corte territoriale, è stato sottoposto alle misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari in relazione agli stessi fatti, oggetto di valutazione al fine dell'applicazione della misura di prevenzione: situazione, questa, diversa da quella del soggetto sottoposto a pena detentiva, per il quale rileva il disposto dell'art. 14, comma 2- ter, del d.lgs. n. :L59 del 2011, in:rodotto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017.

Tale norma - nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - ha stabilito che la verifica della pericolosità deve avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni.

Come sottolineato dalle Sezioni Unite (n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952), la riforma ora citata, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, ha avallato l'interpretazione del succitato quadro normativo secondo cui la detenzione di lunga durata - che sia, però, determinata da espiazione di pena - determina una sospensione dell'esecuzione della misura, che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il Tribunale competente non accerti la persistenza della pericolosità dell'interessato.

Di contro, per quanto qui rileva, il comma 2 -bis della stessa disposizione prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare: in questo caso, però, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere senz'altro dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

Tale assetto normativo va dunque interpretato differenz ando la detenzione determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena.

Mentre la detenzione per espiazione di pena di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale, come osservato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013, "incrementa la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato, che intervengano modifiche dell'atteggiamento del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile", la sottoposizione a misura cautelare personale, sia essa detentiva o non detentiva, non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale emessa in sede di applicazione (Sez. 1, n. 29475 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276806; Sez. 1, n. 27970 del 9/3/2017, Rv. 270655; Sez. 2, n. 12915 del 5/3/2015, Rv. 262930) ma si pone, in realtà, come indiretta conferma della valutazione stessa di pericolosità, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili anche alla personalità dell'indagato e al concreto rischio di commissione di gravi reati. 1.4 Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, pur formalmente etichettate anche come violazione di legge, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge che - come già detto - è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure di prevenzione.

2. In definitiva il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Palermo il 1.5 ottobre 2021 Visti gli atti, il decreto e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 16 marzo 2022 la relazione l'atta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 15 ottobre 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani 1'8 marzo 2019, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di anni quattro, con le relative prescrizioni e la cauzione di euro 4.000,00. Contro il decreto della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione personale applicata. Secondo il rtcorrente, la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le censure difensive formulate riguardo all'esigenza di una concreta verifica dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e avrebbe valorizzato, di contro, la sentenza di condanna di quest'ultimo per fatti reato risalenti all'anno 2014/2015 nonché altre datate sentenze di condanna. La Corte d'appello, poi, non avrebbe considerato, tra l'altro, il tempo trascorso agi arresti domiciliari, senza mai commettere alcuna violazione, e avrebbe trascurato che l'essere il proposto dedito abitualmente a traffici delittuosi potrebbe costituire il presupposto di applicazione della misura do prevenzione solo ove sussistesse il requisito del vivere abitualmente dei proventi di attività delittuose. Inoltre, la Corte d'appello avrebbe omesso integralmente di valutare il decreto di revoca della misura di prevenzione personale, applicata a [OSCURATO:PERSONA], coimputata e condannata con il Chirco nel procedimento penale da cui ha preso le mosse la proposta della misura personale in questione. In tale decreto sarebbe stato affermato il difetto dell'attualità della pericolosità sociale, attesa "la distanza temporale che esiste tra gli ultimi elementi indicatori di pericolosità (primi mesi dell'anno 2015) e la data dell'impugnato decreto, senza che in tale lasso di tempo siano risultati fatti deponenti per il perdurare di condotte criminose". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che l'art. 10, comma 3, del Digs. 159/2011 (T.U. in materia antimafia e delle misure di prevenzione, così come modificato e integrato dalla legge 17 ottobre 2017, n . 161) prevede che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di prevenzione è ammesso per violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso della redazione di un testo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo inidoneo a far comprendere l'iter logico, seguito dal giudice. In siffatti casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione, imposto dall'art. 125, comma 3, del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514). 1.2 Nel caso in esame, la Corte d'appello ha illustrato in maniera articolata, esauriente e logicamente argomentata le ragioni per cui ha ritenuto il ricorrente soggetto pericoloso. In particolare, la menzionata Corte ha affermato che gli esiti assolutori definitivi del processo penale, riguardante i fatti di droga del 2014/2015, "se da un lato, comportano indubbiamente la caducazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del prospettato profilo di pericolosità qualificata dall'indizio di commissione del delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, stante l'intervenuta negazione in sede penale della sussistenza di tale delitto, da(l'altro comprovano, altrettanto indubbiamente, la ricorrenza degli altri profili di pericolosità generica connessi alla realizzazione da parte dello stesso di più delitti di cui all'art 73 D.P.R. n. 309/1990, avendo le circostanze di fatto, riportate nella sentenza di condanna di primo e secondo grado per tali delitti, riscontrato come il proposto avesse manifestato - attraverso le proprie plurime e variegate res gestae, già ampiamente e compiutamente descritte dai primi giudici (in sintesi: importazione, acquisto, detenzione e trasporto di consistenti quantitativi di cocaina; reperimento, dopo l'arresto di fornitori spagnoli, di nuove fonti di approvvigionamento attraverso trasferte in Spagna e nel Lazio) - un intenso, perspicace e duraturo attivismo operativo nel settore del commercio della cocaina". Secondo la Corte d'appello, le condotte in questione hanno integrato non solo la soglia dell'assiduità ma anche i tre requisiti richiesti dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 24/2019: 1) delitti commessi abitualmente dal proposto; 2) che abbiano effettivamente generato profitti in capo allo stesso; 3) che abbiano costituito l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa di esso. Dopo avere premesso che, al fine di esaminare l'attualità della pericolosità, occorre svolgere un giudizio globale sulla personalità del proposto con la possibilità di tenere conto anche dei fatti pregressi, rivelatori di pericolosità, pur se non temporalmente prossimi all'adozione della decisione, a condizione che tali fatti pregressi, per la loro gravità, siano intrinsecamente dotati di efficacia dimostrativa della riproducibilità di ulteriori condotte antigiuridiche e antisociali da parte del soggetto, la Corte d'appello ha condiviso l'approdo del giudice di prime cure, il quale aveva desunto dal complessivo percorso criminale del proposto elementi logici a conferma della valutazione prospetl:ica da rendere. Inoltre, al di là del non lungo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione dei fatti di droga del 2014/2015 e la data di emissione della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha evidenziato che "si è trattato di fatti intrinsecamente caratterizzati da forti elementi predittivi di pericolosità e la sotto posizione del proposto, dapprima, alla misura cautelare della custodia in carcere e, poi, a quella degli arresti domiciliari (misura quest'ultimo ancora in corso di esecuzione al momento dell'emissione dell'impugnato decreto) aveva dato indiretta conferma della di lui perdurante pericolosità, essendo ben noto che il mantenimento della misura cautelare implica in sé una valutazione di persistente pericolosità del sottoposto, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze caute/ari riferibili anche alla sua personalità e al concreto rischio di commissione di gravi reati".1.3 Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. Deve rilevarsi al riguardo che il ricorrente, come rimarcato dalla Corte territoriale, è stato sottoposto alle misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari in relazione agli stessi fatti, oggetto di valutazione al fine dell'applicazione della misura di prevenzione: situazione, questa, diversa da quella del soggetto sottoposto a pena detentiva, per il quale rileva il disposto dell'art. 14, comma 2- ter, del d.lgs. n. :L59 del 2011, in:rodotto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017. Tale norma - nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - ha stabilito che la verifica della pericolosità deve avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. Come sottolineato dalle Sezioni Unite (n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952), la riforma ora citata, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, ha avallato l'interpretazione del succitato quadro normativo secondo cui la detenzione di lunga durata - che sia, però, determinata da espiazione di pena - determina una sospensione dell'esecuzione della misura, che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il Tribunale competente non accerti la persistenza della pericolosità dell'interessato. Di contro, per quanto qui rileva, il comma 2 -bis della stessa disposizione prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare: in questo caso, però, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere senz'altro dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Tale assetto normativo va dunque interpretato differenz ando la detenzione determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena. Mentre la detenzione per espiazione di pena di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale, come osservato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013, "incrementa la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato, che intervengano modifiche dell'atteggiamento del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile", la sottoposizione a misura cautelare personale, sia essa detentiva o non detentiva, non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale emessa in sede di applicazione (Sez. 1, n. 29475 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276806; Sez. 1, n. 27970 del 9/3/2017, Rv. 270655; Sez. 2, n. 12915 del 5/3/2015, Rv. 262930) ma si pone, in realtà, come indiretta conferma della valutazione stessa di pericolosità, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili anche alla personalità dell'indagato e al concreto rischio di commissione di gravi reati. 1.4 Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che le doglianze, messe a fuoco dal ricorrente, pur formalmente etichettate anche come violazione di legge, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge che - come già detto - è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure di prevenzione. 2. In definitiva il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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