CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16937/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I il 05/04/2001avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], conunico atto;rilevatoche il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione, rispettivamente, per la mancata riqualificazionedella rapina impropria nell’ipotesi tentata del medesimo delitto (primo motivo) e per lamancata riqualificazione in furto aggravato (secondo motivo), non sono consentiti, in quantoentrambi del tutto reiterativi, in assenza di un effettivo confronto con il decisum della Corte diappello;che, in particolare, entrambi i motivi risultano viziati laddove, omettendo di individuarespecifici e decisivi travisamenti di emergenze probatorie, denunciano l’illogicità dellamotivazione sulla base di una lettura dei dati processuali del tutto alternativa e propongonocriteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, che con argomenticoerenti e giuridicamente corretti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento circa lasussistenza della rapina impropria;che, a pag. 4 dell’impugnata sentenza, è adeguatamente richiamato il consolidatoprincipio di diritto che considera sufficiente, ai fini della consumazione del reato di rapina, lasola sottrazione della res, mentre a pag. 5, la Corte mette in evidenza la condotta violentache, nel caso di specie, non consente di configurare il più lieve reato di furto aggravato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadelle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]