CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Le„ .2ets ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29444/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30 villino nn. 56/58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ESCOBAR che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 582/2019, depositata il 28/03/2019, R.G.N. 5383/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale la "[OSCURATO:PERSONA] A.S.D." era stata condannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'indennità di mancato preavviso pari a 10 giorni rapportati al contratto di lavoro subordinato in essere tra le parti con l'orario indicato nel contratto e inquadramento al quinto livello (e rigettata per il resto la domanda volta al riconoscimento della subordinazione per un determinato periodo, al conseguimento di differenze retributive, calcolate su un orario maggiore e su una superiore qualifica rispetto alle indicazioni al riguardo contenute nel contratto di lavoro, nonché dell'indennità sostitutiva della reintegra in ragione della inefficacia o illegittimità del licenziamento intimato dalla società), per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; la "[OSCURATO:PERSONA] A.S.D." ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente - denunciando omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia trascurato di considerare alcune prove essenziali per il fatto costitutivo della domanda, ossia trentadue dichiarazioni scritte rese da terzi estranei alla controversia, nonché deposizioni testimoniali assunte in corso di causa; con il secondo motivo - denunciando nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., oppure, ove ritenuto che "il giudice di appello abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento", in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice sia incorso in errore nell'applicazione ed interpretazione dell'art. 116 c.p.c., non avendo proceduto all'acquisizione delle trentadue dichiarazioni versate in atti di causa, da tenere in debita considerazione. Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, già sol perché il relativo esame è precluso dall'operatività della cd. "doppia conforme", in difetto di dimostrazione, ad opera del ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello siano state tra loro diverse (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 22/12/2016, n. 26774); il secondo motivo è del pari da disattendere, in quanto la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile (e, sul punto, v. Cass. 9/06/2021, n. 16016) solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; le descritte ipotesi non ricorrono nel presente caso, risolvendosi la doglianza in una censura circa il non corretto esercizio del prudente apprezzamento della prova ad opera del giudice di merito (cfr., ancora, Cass. 9/06/2021, n. 16016, cit., ove è precisato che «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»), della quale è altresì precluso l'esame, per le stesse ragioni indicate con riguardo al primo motivo; senza contare, del resto, che il predetto giudice ha correttamente preso in considerazione le prove offerte, affermandone, con ampia motivazione e nell'esercizio di libera valutazione del materiale istruttorio, la inidoneità dimostrativa (cfr. il seguente passo: «il contenuto di dette dichiarazioni non attesta affatto la natura subordinata di tutte le diverse attività prestate all'interno del centro, limitandosi a confermare la costante presenza dell'appellante nei locali dell'ASD, la sua disponibilità verso i clienti e colleghi, la competenza nel trattare i cani, lo svolgimento attento dei compiti di "educazione cinofila", che corrisponde a quella di addestratore, per il quale pacificamente sussiste il contratto di lavoro subordinato. Di contro, da dette dichiarazioni non si ricava affatto che anche le altre attività, in specie quella di tecnico-istruttore e di socio, fossero svolte sotto il vincolo della subordinazione, sotto le direttive ed il controllo da parte del responsabile della ASD, con obblighi propri della subordinazione»); il motivo ("id est": "Erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 412 c.p.c.") riportato nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. non può essere esaminato, poiché «Nel giudizio civile di legittimità, la memoria di cui all'art. 380 bis c.p.c. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte» (v., sul punto, tra le altre, Cass. 27/08/2020, n. 17893); le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d