CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 45803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 1 dicembre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso in Cagliari il 2 settembre 2018; - considerato che il motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l'inosservanza dell'art. 194, ultimo comma, cod. proc. pen., è inammissibile per aspecificità, poiché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli operanti di [OSCURATO:PERSONA], che riferirono di quanto da loro apprezzato nell'immediatezza del fatto criminoso, è stata dedotta senza lumeggiare l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle predette ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218); che le ulteriori doglianze, nella parte in cui lamentano il vizio di motivazione, sono finalizzate a prefigurare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza, peraltro, attendere all'onere di puntuale individuazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali, come sarebbe stato necessario in presenza di una doppia conforme sentenza di condanna; che, in ogni caso, la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale risulta del tutto completa e congrua, tenuto conto che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, perché l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 29/01/1977, Rv. 135181); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore