CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - intimata – avverso la sentenza n. 1434/22/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 18 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avviso di accertamento – notifica a persona giuridica [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia , s ezione staccata di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, confermavala decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2007. Osservava la CTR che la notifica degli a tti tributari a società avente personalità giuridica deve essere effettuata presso la sede della società e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, può essere eseguita presso l’indirizzo del legale rappresentante della società. Nella specie, la notifica dell’avviso di accertamento effettuata al legale rappresentante era nulla , ma sanata poiché l’atto era pervenuto a conoscenza della contribuente che aveva compiutamente esercitato il proprio diritto di difesa presentando un circostanziato ricorso. Nel merito, il giudice di appello confermava l’infondatezza della pretesa impositiva. Avverso la sentenza della CTRl’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. La società contribuente è rimasta intimata. Consideratoche: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate de nuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 d.P.R. n. 600 del 1973, 145 cod. proc. civ. nonché degli artt. 8, comma 2, l. n. 890 del 1992 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata per avere affermato che la notifica presso la residenza del legale rappresentante può essere effettuata solo –in via sussidiaria - se la notifica presso la sede della società sia risultata impossibile, trattandosi invece di una facoltà alternativa. 1.1. Il motivo è fondato.1.2. Secondo l’orientamento di questa Corte « L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)»(Cass. n. 25137 del 2020). Alla stregua di tale principio emerge in tutta evidenza l'error in iudicando compiuto dalla CTR nell'affermare l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento solo perché eseguita direttamente alla persona fisica che rappresentava la società contribuente. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 8, comma 2, l. n. 890 del 1992, 112 e 115 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che l’originario ricorso della contribuente – come eccepito nella memoria di costituzione in primo grado e nell’atto di appello -era tardivo, in quanto, non essendo stato ritirato il piego contenente l’avviso di accertamento, la notifica si era perfezionata il 27 maggio 2011, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, mentre l’impugnazione era stata proposta con atto notificato il 27 ottobre2011. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Risulta dal ricorso, dagli atti allo stesso allegati e dalla sentenza impugnata che in data 17 maggio 2011 venne tentat a la notifica dell’avviso di accertamento ad [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e che in pari data venne inviata la raccomandata di avviso di deposito (C . A . D . ) , in conformità del disposto dell’art. 8, secondo comma, l. n. 890 del 1982 . In particolare, è riprodotto nel ricorso l'avviso di ricevim ento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), in conformità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (sent.n. 10012 del 2021) secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». Non essendo stato ritirato il piego presso l’ufficio postale, la notifica, ai sensi del terzo comma del citato art. 8(«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»), si è quindi perfezionata il 27 maggio 2011 . Il ricorso originario della contribuente è stato proposto in data 27 ottobre 2011, oltre il termine di sessanta giorni previsto, a pena di inammissibilità,dall’art. 21, comma 1, d.lgs . n. 546 del 1992. Pertanto, la CTP avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto tardivo. 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatadeve essere cassata e la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla Società.Le spese del giudizio di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla Società. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la società contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi,