CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acate l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoscritte dall'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 19 giugno 2019 la Corte militare d'appello confermava la decisione del Tribunale militare di Napoli, con cui [OSCURATO:PERSONA], maggiore della Guardia di Finanza, in servizio presso la compagnia di Caltagirone, era stato dichiarato colpevole di collusione aggravata e continuata ai danni della Finanza e (all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti) era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione, sostituita con la reclusione militare di pari durata, oltre alla rimozione. Detta sentenza era annullata con rinvio da questa Corte, relativamente all'omesso esame dello specifico motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio. 2. La Corte militare di appello, in sede di rinvio, concedeva le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sull'aggravante contestata, anziché di equivalenza, e riduceva la pena principale alla misura di due anni e cinque mesi di reclusione militare. 3. Ricorre l'imputato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto pena. Secondo il ricorrente, il giudice di rinvio non avrebbe dato giusto seguito al mandato della sentenza rescindente di legittimità. Sarebbe stata mantenuta una pena edittale base ingiustificatamente superiore al minimo edittale, sarebbe stata apportata una diminuzione di pena inadeguata per le attenuanti generiche e non sarebbero state spese specifiche argomentazioni per giustificare gli aumenti di pena a titolo di continuazione. 4. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, sanando il vizio stigmatizzato dalla sentenza rescindente, ha preso in esame l'originario motivo di appello concernente il trattamento sanzionatorio, che è stato significativamente rivisitato in senso favorevole all'imputato.La pena base è rimasta, all'esito, attestata in prossimità del minimo edittale e ciò esimeva il giudice di merito da un'argomentazione specifica e dettagliata, potendo l'obbligo motivazionale in tal caso essere soddisfatto anche solo con il riferimento all'equità e congruità della pena stessa (tra le molte, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); mentre la sentenza impugnata è andata ben oltre, avendo valorizzato l'elemento di accentuata gravità rappresentato dall'intensità del dolo. Il giudice di rinvio ha poi ridotto al minimo gli aumenti apportati a titolo di continuazione (un mese di pena detentiva per ciascun distinto episodio di collusione). Non era dunque necessario, al riguardo, un particolare impegno motivazionale da parte sua. La quantificazione operata rende infatti possibile verificare l'avvenuto rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, il rispetto dei limiti previsti dall'art. 81 cpv. cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Quanto alle attenuanti generiche, benevolmente concesse, in appello, in misura prevalente sull'aggravante del grado rivestito, vero è che l'entità della relativa diminuzione, più contenuta rispetto al massimo consentito, doveva trovare giustificazione in motivazione (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058-01); ma la sentenza impugnata è conforme al principio, avendo essa ineccepibilmente valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio in maggiore estensione, la componente di accentuata offensività della condotta insita nella violazione dei doveri inerenti al grado, non integralmente elisa dal bilanciamento operato ai sensi dell'art. 69 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 3. Nulla deve essere liquidato a titolo di spese di costituzione e difesa, nel grado, della parte civile. Vale al riguardo il principio per cui non è consentito l'intervento della parte civile nel giudizio di cassazione, che abbia ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, non avente incidenza sugli interessi civili; nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo, Rv. 254525-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem