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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04291/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Verona ha confermato il decreto del 22 marzo 2021, notificato ed eseguito il 27 marzo 2021, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona che ha disposto procedersi a perquisizione presso le abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il loro comune studio professionale e ulteriori locali nella loro disponibilità, nonché a perquisizione personale dei predetti e al sequestro probatorio del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato di cui all'art. 580 cod, pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Nel decreto di perquisizione e sequestro si richiamano gli estremi di una informativa redatta dalla Guardia di finanza e datata 12 marzo 2021 e si afferma che i beni da ricercare ed in particolare un video riproducente il Fortuna, memorizzato su supporti informatici, potrebbero essere reperibili sulle persone sottoposte alle indagini o nei luoghi nella loro disponibilità.

2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano carenza di motivazione non avendo il Tribunale del riesame indicato da quali indizi dovrebbe desumersi che essi siano gli autori del reato per cui si procede e per non avere dato risposta alle censure della difesa.

Il Tribunale ha affermato che nel corso delle indagini svolte a seguito del suicidio del maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], uccisosi con un colpo di pistola, nel computer della vittima erano stati trovati tre file contenenti tre missive indirizzate alla moglie, ai genitori ed ai propri superiori; in quest'ultima lettera il Fortuna faceva riferimento ad un video, diffuso tra i suoi colleghi, che da due settimane gli aveva stravolto la vita; egli invitava pure i suoi superiori a leggere la relazione di servizio a loro indirizzata e conservata nel cassetto della sua scrivania.

La relazione alla quale il Fortuna faceva riferimento era quella del 18 febbraio 2021 con la quale egli informava i suoi superiori di un problema che aveva interessato il condominio nel quale risiedeva, amministrato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva subito un danno alle tapparelle del proprio appartamento ed aveva chiesto al Galioto di attivare la polizza assicurativa condominiale.

Era illogico ritenere che il Fortuna potesse essersi suicidato per un danno alle tapparelle e il Tribunale aveva travisato la lettera inviata dal Fortuna ai suoi superiori e ciò comportava la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

In realtà, egli aveva scritto nella sua missiva che da più di due settimane giravano voci sul suo conto all'interno della caserma; il disagio del Fortuna era chiaramente connesso a qualcosa accaduto all'interno della caserma, poiché egli aveva affermato che i colleghi lo deridevano, mimavano posizioni e parlavano di un video senza farsi alcuno scrupolo.

Egli aveva asserito pure di non sapere come giustificare con sua moglie ed i suoi genitori quel filmato che in pochi giorni lo aveva privato della dignità, del lavoro e anche di sua moglie. [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato i suoi superiori a non divulgare a sua moglie ed ai suoi genitori il contenuto del filmato, perché frutto di infamia e teso a forzare una persona che non si piegava a determinate posizioni; li aveva esortati a considerarlo una vittima e non un carnefice come loro lo avevano fatto apparire e aveva sostenuto di essere stato incastrato da una persona, senza scrupoli e priva di dignità, che egli voleva denunciare e che aveva creato «questo teatrino» per distruggerlo.

Il Tribunale di Verona, evidenziano i ricorrenti, non chiarisce perché il video dovrebbe trovarsi in loro possesso e perché esso non sia stato cercato presso i colleghi del Fortuna, che, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo, ne avevano sicuramente la disponibilità, e perché la relazione di servizio alla quale il Fortuna fa riferimento nella missiva ai suoi superiori dovrebbe identificarsi in quella del 18 febbraio 2021, già portata a conoscenza degli stessi superiori, e non in un'altra mai rinvenuta.

Laddove vi fosse stata connessione tra il disagio avvertito dal Fortuna e la vicenda condominiale, egli non li avrebbe esortati a cercare la relazione di servizio lasciata nel cassetto, ma avrebbe esplicitamente indicato la questione condominiale. [OSCURATO:PERSONA], nella sua missiva, invitava con sarcasmo i suoi superiori a ringraziare il collega che li aveva resi edotti di quanto accaduto, asserendo che qualora egli avesse prima informato lo stesso Fortuna le cose avrebbero potuto andare diversamente.

Il disagio trovava origine nel contesto lavorativo, mentre i ricorrenti non erano certo colleghi del Fortuna.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 257 cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale del riesame si limita a sostenere la ipotizzabilità in astratto del delitto di istigazione al suicidio senza analizzare le doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] asserisce di avere scritto la relazione di servizio alla quale fa riferimento nella sua missiva ai superiori di domenica mattina, mentre la relazione che fa riferimento ai due ricorrenti è datata 18 febbraio 2019, giorno non coincidente con la domenica.

Inoltre, si era dedotto innanzi al Tribunale del riesame che il decreto di sequestro era privo dei requisiti formali di cui agli artt. 247 e segg. cod. proc. pen., poiché non venivano specificate le esigenze probatorie perseguite con il sequestro in relazione al titolo di reato ipotizzato a carico dei ricorrenti e il provvedimento era stato emesso per finalità esplorative, non specificando esso quale sarebbe la condotta riferibile agli indagati e perché tale condotta avrebbe portato al suicidio del Fortuna e quale attinenza potrebbe avere la documentazione sequestrata con il suicidio.

La genericità del decreto aveva leso le facoltà difensive dei ricorrenti ai quali non era stato ancora possibile comprendere quale fosse la condotta loro addebitata; in sostanza il sequestro era volto a ricercare la condotta ascrivibile ai due indagati e non a cercare le prove di una già delineata condotta, venendo solo menzionata la norma incriminatrice.

E' stata pure dedotta la mancanza di proporzione tra il sequestro e le finalità probatorie da soddisfare, avendo la Guardia di finanzia sequestrato tutti i supporti informatici e tutta la documentazione che poteva avere anche in astratto attinenza con l'indagine.

Su tali censure il Tribunale del riesame non si è pronunciato.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione del principio di proporzionalità e della mancanza di motivazione in ordine al generico sequestro di tutti i dispositivi informatici dei ricorrenti e della documentazione rinvenuta.

Il Pubblico ministero era tenuto ad indicare le ragioni per le quali era necessario effettuare un sequestro in relazione alle indagini da espletare e doveva specificare la ragione per la quale i beni ricercati potevano considerarsi corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e la concreta finalità probatoria perseguita, non essendo sufficiente il mero richiamo della norma incriminatrice senza descrivere il fatto di reato.

In particolare, la motivazione del decreto di sequestro deve consentire di verificare se un certo fatto possa essere sussunto in una determinata fattispecie criminosa non essendo sufficiente la mera postulazione della sua esistenza da parte del pubblico ministero.

Mancando nel decreto di sequestro la descrizione della condotta, il mezzo di ricerca della prova viene ad assumere una finalità esplorativa; neppure viene spiegato perché tutti i beni concretamente sequestrati sarebbero utili ai fini delle indagini; il contenuto di numerosi dispositivi elettronici e documenti oggetto di sequestro non aveva alcuna attinenza alle indagini in corso.

Tali doglianze erano state rappresentate al Tribunale del riesame che non aveva fornito alcuna risposta.

2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di istigazione al suicidio.

In particolare, sostengono che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione meramente apparente in ordine alla pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato per cui si procede, limitandosi ad affermare che essi sono utili ai fini delle indagini onde stabilire quali fossero i rapporti tra il Fortuna ed i due indagati, sebbene i ricorrenti avessero evidenziato che il contenuto dei supporti e dei documenti non poteva essere di alcun ausilio a tal fine.

Inoltre, ribadiscono gli argomenti già sviluppati nel secondo e nel terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Gli artt. 253 e segg. cod. proc. pen. non subordinano la validità del sequestro probatorio alla circostanza che i beni da sequestrare si trovino nella disponibilità della persona sottoposta alle indagini.

E' quindi possibile il sequestro di beni di proprietà o comunque nella disponibilità di soggetto diverso dall'indagato, come conferma l'art. 257 cod. proc. pen., che attribuisce la legittimazione a proporre la richiesta di riesame non solo all'imputato — e quindi all'indagato, in virtù del richiamo di cui all'art. 61 cod. proc. pen —, ma anche alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella avente diritto alla loro restituzione.

E', quindi, del tutto irrilevante la fondatezza o meno delle ragioni che hanno indotto il Pubblico ministero ad ipotizzare che il delitto per il quale si procede sia stato commesso dagli odierni ricorrenti.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che sollevano censure tra loro in gran parte sovrapponibili e che per tale motivo devono essere trattati unitariamente, sono fondati.

Questa Corte di cassazione ha già affermato in altre sue decisioni che il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del fumus commissi delicti in relazione al quale si procede e che l'autorità giudiziaria procedente deve spiegare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).Anche in tempi più recenti le Sezioni Unite hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

Ancorché il riesame non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussunnere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera «postulazione».

Ne consegue che l'autorità giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).

In particolare, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di sequestro probatorio, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (ex multis Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423).

Nel caso di specie, nel provvedimento di sequestro si afferma che i due odierni ricorrenti sono sottoposti ad indagini per il delitto di cui all'art. 580 cod. pen., ma esso non contiene alcuna concreta descrizione del reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo reale sui beni appartenenti ai ricorrenti e non consente di comprendere il nesso pertinenziale tra il delitto e detti beni ed in particolare le ragioni per le quali essi appaiono utili a provare il fatto ipotizzato dal Pubblico ministero.

3. Concludendo, devono essere annullati l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro impugnato e deve disporsi la immediata restituzione di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e ordina la immediata restituzione di qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Verona ha confermato il decreto del 22 marzo 2021, notificato ed eseguito il 27 marzo 2021, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona che ha disposto procedersi a perquisizione presso le abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il loro comune studio professionale e ulteriori locali nella loro disponibilità, nonché a perquisizione personale dei predetti e al sequestro probatorio del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato di cui all'art. 580 cod, pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Nel decreto di perquisizione e sequestro si richiamano gli estremi di una informativa redatta dalla Guardia di finanza e datata 12 marzo 2021 e si afferma che i beni da ricercare ed in particolare un video riproducente il Fortuna, memorizzato su supporti informatici, potrebbero essere reperibili sulle persone sottoposte alle indagini o nei luoghi nella loro disponibilità. 2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano carenza di motivazione non avendo il Tribunale del riesame indicato da quali indizi dovrebbe desumersi che essi siano gli autori del reato per cui si procede e per non avere dato risposta alle censure della difesa. Il Tribunale ha affermato che nel corso delle indagini svolte a seguito del suicidio del maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], uccisosi con un colpo di pistola, nel computer della vittima erano stati trovati tre file contenenti tre missive indirizzate alla moglie, ai genitori ed ai propri superiori; in quest'ultima lettera il Fortuna faceva riferimento ad un video, diffuso tra i suoi colleghi, che da due settimane gli aveva stravolto la vita; egli invitava pure i suoi superiori a leggere la relazione di servizio a loro indirizzata e conservata nel cassetto della sua scrivania. La relazione alla quale il Fortuna faceva riferimento era quella del 18 febbraio 2021 con la quale egli informava i suoi superiori di un problema che aveva interessato il condominio nel quale risiedeva, amministrato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva subito un danno alle tapparelle del proprio appartamento ed aveva chiesto al Galioto di attivare la polizza assicurativa condominiale. Era illogico ritenere che il Fortuna potesse essersi suicidato per un danno alle tapparelle e il Tribunale aveva travisato la lettera inviata dal Fortuna ai suoi superiori e ciò comportava la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. In realtà, egli aveva scritto nella sua missiva che da più di due settimane giravano voci sul suo conto all'interno della caserma; il disagio del Fortuna era chiaramente connesso a qualcosa accaduto all'interno della caserma, poiché egli aveva affermato che i colleghi lo deridevano, mimavano posizioni e parlavano di un video senza farsi alcuno scrupolo. Egli aveva asserito pure di non sapere come giustificare con sua moglie ed i suoi genitori quel filmato che in pochi giorni lo aveva privato della dignità, del lavoro e anche di sua moglie. [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato i suoi superiori a non divulgare a sua moglie ed ai suoi genitori il contenuto del filmato, perché frutto di infamia e teso a forzare una persona che non si piegava a determinate posizioni; li aveva esortati a considerarlo una vittima e non un carnefice come loro lo avevano fatto apparire e aveva sostenuto di essere stato incastrato da una persona, senza scrupoli e priva di dignità, che egli voleva denunciare e che aveva creato «questo teatrino» per distruggerlo. Il Tribunale di Verona, evidenziano i ricorrenti, non chiarisce perché il video dovrebbe trovarsi in loro possesso e perché esso non sia stato cercato presso i colleghi del Fortuna, che, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo, ne avevano sicuramente la disponibilità, e perché la relazione di servizio alla quale il Fortuna fa riferimento nella missiva ai suoi superiori dovrebbe identificarsi in quella del 18 febbraio 2021, già portata a conoscenza degli stessi superiori, e non in un'altra mai rinvenuta. Laddove vi fosse stata connessione tra il disagio avvertito dal Fortuna e la vicenda condominiale, egli non li avrebbe esortati a cercare la relazione di servizio lasciata nel cassetto, ma avrebbe esplicitamente indicato la questione condominiale. [OSCURATO:PERSONA], nella sua missiva, invitava con sarcasmo i suoi superiori a ringraziare il collega che li aveva resi edotti di quanto accaduto, asserendo che qualora egli avesse prima informato lo stesso Fortuna le cose avrebbero potuto andare diversamente. Il disagio trovava origine nel contesto lavorativo, mentre i ricorrenti non erano certo colleghi del Fortuna. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 257 cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale del riesame si limita a sostenere la ipotizzabilità in astratto del delitto di istigazione al suicidio senza analizzare le doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] asserisce di avere scritto la relazione di servizio alla quale fa riferimento nella sua missiva ai superiori di domenica mattina, mentre la relazione che fa riferimento ai due ricorrenti è datata 18 febbraio 2019, giorno non coincidente con la domenica. Inoltre, si era dedotto innanzi al Tribunale del riesame che il decreto di sequestro era privo dei requisiti formali di cui agli artt. 247 e segg. cod. proc. pen., poiché non venivano specificate le esigenze probatorie perseguite con il sequestro in relazione al titolo di reato ipotizzato a carico dei ricorrenti e il provvedimento era stato emesso per finalità esplorative, non specificando esso quale sarebbe la condotta riferibile agli indagati e perché tale condotta avrebbe portato al suicidio del Fortuna e quale attinenza potrebbe avere la documentazione sequestrata con il suicidio. La genericità del decreto aveva leso le facoltà difensive dei ricorrenti ai quali non era stato ancora possibile comprendere quale fosse la condotta loro addebitata; in sostanza il sequestro era volto a ricercare la condotta ascrivibile ai due indagati e non a cercare le prove di una già delineata condotta, venendo solo menzionata la norma incriminatrice. E' stata pure dedotta la mancanza di proporzione tra il sequestro e le finalità probatorie da soddisfare, avendo la Guardia di finanzia sequestrato tutti i supporti informatici e tutta la documentazione che poteva avere anche in astratto attinenza con l'indagine. Su tali censure il Tribunale del riesame non si è pronunciato. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione del principio di proporzionalità e della mancanza di motivazione in ordine al generico sequestro di tutti i dispositivi informatici dei ricorrenti e della documentazione rinvenuta. Il Pubblico ministero era tenuto ad indicare le ragioni per le quali era necessario effettuare un sequestro in relazione alle indagini da espletare e doveva specificare la ragione per la quale i beni ricercati potevano considerarsi corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e la concreta finalità probatoria perseguita, non essendo sufficiente il mero richiamo della norma incriminatrice senza descrivere il fatto di reato. In particolare, la motivazione del decreto di sequestro deve consentire di verificare se un certo fatto possa essere sussunto in una determinata fattispecie criminosa non essendo sufficiente la mera postulazione della sua esistenza da parte del pubblico ministero. Mancando nel decreto di sequestro la descrizione della condotta, il mezzo di ricerca della prova viene ad assumere una finalità esplorativa; neppure viene spiegato perché tutti i beni concretamente sequestrati sarebbero utili ai fini delle indagini; il contenuto di numerosi dispositivi elettronici e documenti oggetto di sequestro non aveva alcuna attinenza alle indagini in corso. Tali doglianze erano state rappresentate al Tribunale del riesame che non aveva fornito alcuna risposta. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di istigazione al suicidio. In particolare, sostengono che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione meramente apparente in ordine alla pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato per cui si procede, limitandosi ad affermare che essi sono utili ai fini delle indagini onde stabilire quali fossero i rapporti tra il Fortuna ed i due indagati, sebbene i ricorrenti avessero evidenziato che il contenuto dei supporti e dei documenti non poteva essere di alcun ausilio a tal fine. Inoltre, ribadiscono gli argomenti già sviluppati nel secondo e nel terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Gli artt. 253 e segg. cod. proc. pen. non subordinano la validità del sequestro probatorio alla circostanza che i beni da sequestrare si trovino nella disponibilità della persona sottoposta alle indagini. E' quindi possibile il sequestro di beni di proprietà o comunque nella disponibilità di soggetto diverso dall'indagato, come conferma l'art. 257 cod. proc. pen., che attribuisce la legittimazione a proporre la richiesta di riesame non solo all'imputato — e quindi all'indagato, in virtù del richiamo di cui all'art. 61 cod. proc. pen —, ma anche alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella avente diritto alla loro restituzione. E', quindi, del tutto irrilevante la fondatezza o meno delle ragioni che hanno indotto il Pubblico ministero ad ipotizzare che il delitto per il quale si procede sia stato commesso dagli odierni ricorrenti. 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che sollevano censure tra loro in gran parte sovrapponibili e che per tale motivo devono essere trattati unitariamente, sono fondati. Questa Corte di cassazione ha già affermato in altre sue decisioni che il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del fumus commissi delicti in relazione al quale si procede e che l'autorità giudiziaria procedente deve spiegare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).Anche in tempi più recenti le Sezioni Unite hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Ancorché il riesame non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussunnere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera «postulazione». Ne consegue che l'autorità giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007). In particolare, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di sequestro probatorio, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (ex multis Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423). Nel caso di specie, nel provvedimento di sequestro si afferma che i due odierni ricorrenti sono sottoposti ad indagini per il delitto di cui all'art. 580 cod. pen., ma esso non contiene alcuna concreta descrizione del reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo reale sui beni appartenenti ai ricorrenti e non consente di comprendere il nesso pertinenziale tra il delitto e detti beni ed in particolare le ragioni per le quali essi appaiono utili a provare il fatto ipotizzato dal Pubblico ministero. 3. Concludendo, devono essere annullati l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro impugnato e deve disporsi la immediata restituzione di quanto in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e ordina la immediata restituzione di qu
Decreto Cassazione n. 04291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris