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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 45337/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che nel caso, l'annullamento con rinvio reso da questa Corte, motivato in ragione di un riscontrato difetto di motivazione quanto alle generiche non accordate dalla sentenza della Corte del merito all'epoca annullata, ha determinato la irrevocabilità del giudizio di responsabilità e l'impossibilità di rilevare la prescrizione sopravvenuta mentre, in relazione alla regiudicanda rimessa al giudice del rinvio, va radicalmente escluso il difetto di motivazione prospettato con il secondo motivo di ricorso atteso che la decisione gravata ha giustificato con argomentare sufficiente e non illogico le ragioni sottese al diniego delle attenuanti atipiche all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che nel caso, l'annullamento con rinvio reso da questa Corte, motivato in ragione di un riscontrato difetto di motivazione quanto alle generiche non accordate dalla sentenza della Corte del merito all'epoca annullata, ha determinato la irrevocabilità del giudizio di responsabilità e l'impossibilità di rilevare la prescrizione sopravvenuta mentre, in relazione alla regiudicanda rimessa al giudice del rinvio, va radicalmente escluso il difetto di motivazione prospettato con il secondo motivo di ricorso atteso che la decisione gravata ha giustificato con argomentare sufficiente e non illogico le ragioni sottese al diniego delle attenuanti atipiche all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 45337/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris