CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 14895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33233-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresentata e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 4538/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/02/2024 R.G.N.33233/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di errore materiale. R.G.N.33233/2018 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC Dalla lettura dell’ordinanza n. 4538/2024 emessa nella causa N . RG . 33233/2018 è emersa la presenza di un errore materiale, pertanto d’ufficio è stata fissata la presente udienzacamerale ai fini dell’eliminazione dello stesso. Tanto premesso, si rileva cheeffettivamente a pagina 5, alla fine del punto 2.4., si legge la frase: “Ma questo tipo di censura non è formulato dal ricorrente non parla mi pare”costituente un evidente refuso. L’inserimento nel testo dell’ordinanza della suindicata frase è, all’evidenza, il frutto di un mero errore materiale,sicché la relativa correzione, con conseguente eliminazione,non altera né la ratio decidendi, né il dispositivo dell’ordinanza de qua. Alla luce di quanto innanzi, verificato il carattere materiale dell’errore in virtù delle considerazioni innanzi svolte, il Collegio dispone la correzione dell’ordinanza n. 4538 del 2024 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nei sensi compiutamente indicati in dispositivo. PQM La Corte ordina la correzione dell’errore materiale rilevato nella ordinanza n. 4538 del 2024 con l’eliminazione della frase: “Ma questo tipo di censura non è formulato dal ricorrente non parla mi pare” presente nella motivazione dell’ordinanza stessa a pagina 5, alla fine del punto 2.4. Roma, così