CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16545-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6914/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Le contribuenti, quali eredi dei propri genitori, ricorrono avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Sezione staccata di Catania che, riformando la pronuncia della CIP di Catania, ha negato il diritto al rimborso secondo la disciplina speciale per il "Sisma 1990" nelle province della [OSCURATO:PERSONA]. Nello specifico, il collegio d'appello ha ritenuto che i genitori in quanto soci della [OSCURATO:SOCIETA]. fruissero di redditi d'impresa, incompatibili con il regime di concorrenza eurounitario e che le eredi fossero decadute dal provare il regime de minimis nel triennio di riferimento, per non aver prodotto la documentazione tempestivamente nel corso del giudizio. Infine, le contribuenti rappresentano che l'analogo giudizio -a parti invertite- relativo alla soc. [OSCURATO:SOCIETA]. ha visto cassare con rinvio la sentenza d'appello, proprio perché sia verificata la sussistenza dei requisiti al rimborso, anche secondo la procedura de minimis. Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 9, comma 17, 1. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665,1. n. 190/2014, degli articoli 107 e 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della decisione della Commissione europea C/2015 -5549, del regolamento CE Ric. 2021 n. 16545 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- n.1407/2013 e del regolamento CE 717/2015, nella sostanza lamentando sia stato escluso il diritto al rimborso per contrarietà a norma comunitaria, trattandosi di reddito d'impresa dei loro genitori, ricavato tramite la società [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell'art. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, per aver l'impugnata sentenza ritenuto tardivi i documenti tesi a provare il rispetto del regime de minimis, in quanto prodotti solo con le controdeduzioni in appello. Il primo profilo è stato già affrontato da questa Corte nel precedente relativo alla soc. [OSCURATO:SOCIETA]., deciso con ord. n. 6729/2021, ove in estrema sintesi è stato ritenuto non in automatico contrasto con la disciplina eurounitaria la legislazione speciale interna con esenzione anche per i redditi di impresa, secondo le condizioni analiticamente riportate in tale pronuncia, ricostruendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. L'identità della radice del tributo, dell'attività e della disciplina inducono a dare continuità a quanto già deciso con il precedente n. 6729/2021. Ed infatti, con tale arresto si è evidenziato che la (originaria) richiedente il rimborso è società commerciale, per cui deve osservarsi che lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame. Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16545 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990», è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea», atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale. Orbene, anche con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l'ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; [...] e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le Ric. 2021 n. 16545 sez. MT - ud. 19-10-2022 -4- condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3). Assodato, quindi, lo svolgimento da parte della contribuente di un'attività economica, assoggettata ad imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (arti. 2 e 3 dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (5 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (5 136 dec. cit.). Anche il secondo profilo è stato più volte affrontato e risolto nel senso che la produzione documentale è ammessa anche in appello fino Ric. 2021 n. 16545 sez. MT - ud. 19-10-2022 -5- a venti giorni prima dell'udienza (cfr. Cass. V, n. 29087/2018; n. 18103/2021). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa compos