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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 19993/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e travisamento della prova anche con riferimento al dolo del reato, il ricorso risulta generico e versato in fatto; la ricorrente, dopo aver riportato le ragioni alla base della conferma della condanna, evidenzia situazioni eccentriche rispetto alle premesse senza effettuare alcun confronto con la motivazione in precedenza riportata e, previa estrapolazione di alcuni limitati passaggi della decisione di primo grado, mette in dubbio la sussistenza del necessario elemento soggettivo del delitto di calunnia reso invece palese dalla decisione che ricostruisce documentalmente e, pertanto, oggettivamente (con immagini video e tracciati GPS), le falsità della denuncia presentata ai danni delle persone offese accusate di aver commesso fatti di reato nei confronti della ricorrente che in realtà erano state dalla medesima agite; rilevato che, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] C stanzo ílí_Trar- í TATA - CP -Ne- (,li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e travisamento della prova anche con riferimento al dolo del reato, il ricorso risulta generico e versato in fatto; la ricorrente, dopo aver riportato le ragioni alla base della conferma della condanna, evidenzia situazioni eccentriche rispetto alle premesse senza effettuare alcun confronto con la motivazione in precedenza riportata e, previa estrapolazione di alcuni limitati passaggi della decisione di primo grado, mette in dubbio la sussistenza del necessario elemento soggettivo del delitto di calunnia reso invece palese dalla decisione che ricostruisce documentalmente e, pertanto, oggettivamente (con immagini video e tracciati GPS), le falsità della denuncia presentata ai danni delle persone offese accusate di aver commesso fatti di reato nei confronti della ricorrente che in realtà erano state dalla medesima agite; rilevato che, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] C stanzo ílí_Trar- í TATA - CP -Ne- (,li
Sentenza Cassazione n. 19993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris