CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. e le memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con decreto in data 7/10/2019- dep. il 20/07/2020, riformava il decreto col quale il TRIBUNALE di PALERMO-sez. misure di prevenzione con decreto in data 31/01/2014- dep. 24/09/2015 aveva applicato, ai sensi dell'art. 2 ter legge n. 575/1965, la misura patrimoniale della confisca di beni ritenuti riferibili a SGROI Paolo e passati, a seguito del suo decesso, avvenuto il 5/10/2008, nella disponibilità dei successori a titolo universale e particolare. Con riferimento agli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], SGROI Rosaria e SGROI Maria, la CORTE peloritana confermava quanto disposto dal primo Giudice relativamente all'intero capitale e al compendio aziendale di ESSEPI s.r.I., esercente commercio all'ingrosso e al dettaglio di alimentari, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. di Rosaria e Maria SGROI, oltre al denaro e agli immobili pervenuti in eredità. Disponeva invece la revoca della confisca: di due unità immobiliari intestate a SGROI Giuseppe, site a CARINI alla via Nazionale n. 338; di un terreno con edificio intestato a SGROI Lia, siti a CARINI c.da SERRACARDILLO; di conti di deposito a risparmio, di titoli e di conti correnti intestati a SGROI Lia, CALATI Rosaria, MONTELEONE Maria e SGROI Giuseppe. 2. Ricorrono per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, MONICA Giuseppina, SGROI Rosaria e SGROI Maria sia in proprio, in quanto successori universali di SGROI Paolo, sia quali legali rappresentanti al momento del sequestro MONICA di ESSEPI s.r.I., SGROI Rosaria e SGROI Maria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di Eredi [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e deducono come primo motivo la violazione dell'art. 2 ter co. 3 della legge n. 575/1965, prospettando in subordine l'eccezione di legittimità costituzionale di tale norma. Premesso che i beni in questione sono stati oggetto di decreti di sequestro emessi fino a giugno 2009, e quindi nel vigore, ai sensi dell'art. 117 d.lgvo n. 159/2011, della normativa antecedente a tale testo, le ricorrenti richiamano il menzionato art. 2 ter co. 3 della legge n. 575/1965, per ricordare che secondo tale disposizione il provvedimento di confisca deve intervenire entro un anno dal sequestro, o al massimo entro due anni se è stata disposta una proroga a causa di indagini complesse: e tuttavia in primo grado la confisca - senza peraltro alcun provvedimento di proroga o di sospensione - è intervenuta cinque anni dopo il sequestro. Ricordano un decreto emesso il 10/12/2010 nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 150/2010 della stessa CORTE di PALERMO che, nelle ipotesi di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali di cui alle novelle legislative 2008/2009, aveva ritenuto applicabile il termine perentorio di cui all'art. 2 ter co. 3 della legge n. 575/1965, e ne riportano ampi stralci, aggiungendo che tale soluzione è coerente con l'orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. in particolare Sez. U. n. 36/2001) e del Giudice delle leggi (cf. C.Cost. n. 465/1993). 3. Contestano quindi la differente posizione sul punto emersa nel decreto oggetto di impugnazione, secondo il quale non vi sarebbe spazio per una esegesi differente da quella dell'assenza di un termine perentorio, che per essere tale deve essere espressamente previsto dalla legge, e per il quale la confisca post mortem fuoriesce dal legame fra la misura personale e la misura patrimoniale.Secondo le ricorrenti, questa tesi evidenzia un presupposto non pertinente al caso in esame, costituito dal fatto che, essendo deceduto il soggetto già dichiarato pericoloso prima della scadenza del termine di cui all'art. 2 ter co. 6 della legge n. 575/1965, il precedente Collegio di appello si sarebbe mosso sempre nell'ambito della confisca successiva, mentre invece quel Collegio, a causa dell'avvenuta abrogazione del predetto co. 6, per la evidente incompatibilità con la successiva introduzione dell'art. 2 bis co. 6 bis, si era determinato alla stregua delle Sez. Un. n. 36/2001 e della Corte costituzionale n. 465/1993, al fine di superare situazioni di incertezza. D'altronde le disposizioni di cui al d. Igvo n. 159/2011 sulla durata del procedimento di prevenzione in primo grado e in appello hanno confermato, in linea con quelle pronunce, l'esistenza nel sistema di un termine ultimo invalicabile per decidere, e così evitare l'indebita compressione del diritto di proprietà e della libertà di impresa. 4. In subordine, qualora questa S.C. ritenga non applicabile all'ipotesi di confisca in danno degli eredi, prevista dall'art. 2 ter co. 11 della legge n. 575/1965, il termine di cui al co. 3 della stessa disposizione, sussisterebbe una ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla situazione successiva al d.lgvo n. 159/2011, poiché ivi non è stato previsto alcun differente regime quanto ai termini per le varie ipotesi di sequestro, inclusa quella a carico degli eredi. Oltre al criterio di eguaglianza, verrebbe in discussione anche il parametro costituzionale di cui all'art. 111 Cost., e quindi la ragionevole durata del processo: pertanto, per tutti i procedimenti di prevenzione reale che, ai sensi dell'art. 117 d.lgvo n. 159/2011, devono seguire la precedente disciplina, inclusi quelli di cui all'art. 2 ter co. 11 della legge n. 575/1965, va individuato un tempo entro il quale il procedimento deve completarsi. L'illegittimità costituzionale starebbe nella mancata previsione di tale termine perentorio per siffatta tipologia di confisca. 5. Il secondo motivo dedotto consiste nella violazione dell'art. 4 co. 10 legge n. 1423/1956 in relazione all'art. 2 ter co. 11 della legge n. 575/1965, per motivazione apparente, e quindi tale da integrare la violazione di legge, in ordine alla confisca del patrimonio delle ricorrenti. La CORTE territoriale avrebbe infatti confermato la confisca disposta dal TRIBUNALE senza fornire adeguata motivazione a sostegno della ipotesi che le società che erano appartenute a SGROI Paolo avessero assunto il profilo di 'impresa mafiosa': il mero 'agire mafioso' del soggetto che conduce l'impresa, in virtù del ragionamento seguito e censurato, determinerebbe l'integrale soggezione a misura ablatoria, senza necessità di distinguere i capitali e gli acquisti leciti da quelli illeciti. Ad avviso della difesa, difetterebbero nella specie gli indici dell'impresa mafiosa, rappresentati al tempo stesso dal fatto che: il capitale trae origine, anche in parte, da attività criminale; la capacità competitiva sul mercato deriva dalla forza di intimidazione dell'associazione mafiosa; il soggetto è socialmente pericoloso per via della sua affiliazione interna, ovvero della partecipazione esterna, all'associazione criminale. Poiché nessuno di tali elementi è stato riscontrato in concreto, sarebbe emerso un tertium genus costituito dall'impresa a partecipazione mafiosa, che avrebbe fatto capo a SGROI Paolo; e neanche di esso sarebbero stati forniti gli elementi identificativi, poiché la CORTE territoriale avrebbe fatto riferimento al consorzio [OSCURATO:SOCIETA]., rimasto estraneo a qualsiasi provvedimento ablatorio, mentre avrebbe omesso di descrivere i requisiti soggettivi e oggettivi delle imprese per le quali è stata disposta la confisca, e cioè ESSEPI s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Eredi [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.: segnala in particolare che tale anomalia sarebbe evidente ai fg. 74 ss del decreto impugnato. 6. La motivazione sarebbe apparente anche quanto ai vantaggi di cui SGROI Paolo e le sue aziende avrebbero fruito per via della appartenenza all'area mafiosa, ricondotti in sostanza all'assenza di imposizioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], avendo quest'ultima consentito che l'attività imprenditoriale si articolasse in una condizione di libero mercato, senza tuttavia la specifica indicazione di un guadagno conseguito grazie all'apporto mafioso. I riferimenti concreti erano stati: alla somma di 450.000 euro in contanti da SGROI Paolo destinati a raggiungere la Svizzera, senza che vi fosse prova che la somma in questione avesse costituito il compendio di traffici di mafia; a una assunzione alla SISA che PROVENZANO Bernardo aveva sollecitato a [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, senza che fosse chiaro come SGROI fosse entrato nella vicenda, poiché si era parlato di [OSCURATO:SOCIETA]., e non delle aziende a lui facenti capo. Il terzo motivo dedotto è la violazione dell'art. 2 ter co. 3 e co. 11 della legge n. 575/1965, in ordine alla consapevolezza in capo agli eredi della provenienza illecita dei beni da loro ricevuti in eredità, di cui il ricorso nega la sussistenza. 7. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. conclude per iscritto per il rigetto del ricorso. Ritiene infondato il primo motivo, con argomentazioni sovrapponibili a quelle delle CORTE territoriale, poiché il solo termine che rileva, al fine di evitare che i successori del de cuius si trovino esposti sine die alla aggredibilità dei beni così acquisiti, è quello di cinque anni per formulare la richiesta di confisca a partire dal decesso del titolare dei beni. Rileva quindi l'incoerenza del richiamo al principio affermato da Sez. U n. 36/2000 [OSCURATO:PERSONA], riv. 217666, perché quel principio trova la sua collocazione temporale, e quindi la sua ricostruzione interpretativa, nell'ambito di un sistema oggi mutato, in quanto integrato dalla previsione della 'nuova tipologia 'della confisca post mortem. Poiché la misura patrimoniale è 'indipendente 'dalla misura personale, non sussiste con quest'ultima alcuna correlazione di stretta dipendenza temporale. Ritiene altresì infondato il secondo motivo, essendo stata dimostrata la relazione 'oggettiva 'tra il de cuius, capo di un rilevante gruppo imprenditoriale, e le strutture gerarchiche e territoriali di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della lettura delle vicende richiamate nel decreto, che hanno evidenziato come SGROI Paolo si fosse reso costantemente disponibile a fornire contributi di vario genere e di rilievo all'organizzazione mafiosa di riferimento, come per es. il supporto logistico per il mantenimento della catena di comando da parte dei boss latitanti, anche e soprattutto dal punto di vista economico: per assunzione di personale, per favori commerciali, per rapporti di affari. Infondato per il P.G. è infine il terzo motivo, perché la consapevolezza di acquisire un bene di illecita provenienza non va riferita al tempo di iniziale acquisizione di esso al patrimonio del de cuius, bensì a quello del suo acquisto da parte degli aventi causa: su tale specifico punto il provvedimento impugnato ha ampiamente argomentato. [OSCURATO:PERSONA] Il decreto impugnato va confermato, con conseguente rigetto dei ricorsi proposti. 1. L'argomentazione seguita dalla CORTE di PALERMO per disattendere la prima censura dei ricorsi, corrispondente ad analogo motivo di appello, ha preso le mosse dall'art. 2 ter della legge n. 575/1965, che distingue, quanto al momento di adozione della confisca le tre diverse ipotesi di: - confisca applicata contestualmente alla misura di prevenzione personale (art. 2 ter co. 3 primo periodo); - confisca disposta dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale ma nel medesimo procedimento, a fronte di indagini complesse che impediscono la decisione contestuale (art. 2 ter co. 3 secondo periodo);- confisca successiva, decisa in un nuovo e autonomo procedimento, istaurato dopo la sottoposizione a misura personale, ma prima della sua cessazione (art. 2 ter co. 6). Il termine entro il quale la confisca va pronunciata ovviamente non vale per il primo tipo di confisca, poiché coincide con l'adozione della misura personale. Vale per il secondo. Per il terzo esige il coordinamento fra le disposizioni di cui all'art. 2 ter co. 3 e il co. 6: in tal caso il limite temporale entro il quale la confisca va disposta è il termine più lungo fra quello di cui al co. 3, un anno più un ulteriore eventuale anno dal sequestro, e quello previsto dal co. 6, e cioè la cessazione della misura personale, in coerenza con quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 465/1993 e delle Sez. U n. 36/2001. Dopo aver aggiunto che il sequestro ben può coincidere col provvedimento di confisca, pur avendo ordinariamente natura prodromica a essa, e che il termine di cui all'art. 2 ter co. 3 è funzionale, nel garantire con la misura cautelare l'efficacia dell'apprensione definitiva del bene, a indurre a non bloccare quest'ultimo sine die, la CORTE ha però escluso che nell'ipotesi di confisca post mortem, ai sensi dell'art. 2 ter co. 11, il provvedimento ablatorio vada emesso, pena l'invalidità, entro il termine perentorio di cui all'art. 2 ter co. 3 secondo periodo, con decorrenza dall'esecuzione del sequestro. Ha motivato tale conclusione sulla scorta dell'assenza di una espressa previsione in tal senso, rilevando che un termine perentorio debba essere previsto per legge in modo esplicito. 2. Punto di partenza per affrontare la questione è l'art. 117 co 1 d. Igvo 159, che sancisce l'applicazione delle norme in vigore prima del testo unificato per tutti i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto in questione sia stata già formulata una proposta di misura di prevenzione: il procedimento in esame rientra fra essi. Si è già detto che il disposto di cui all'art. 2 ter co. 3 in vigore al momento dell'avvio del presente procedimento stabilisce nella seconda parte che nel caso di indagini complesse il decreto di confisca possa essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro: il termine è eventualmente prorogabile di un anno, con apposito provvedimento. Il decreto legge n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla n. 125/2008, ha introdotto all'art 10 co. 3 n. 4 la previsione che "la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso". In quest'ultima ipotesi - provvedimento ablatorio post mortem -, al fine di individuare o di escludere l'esistenza di un termine perentorio a partire dal sequestro, entro il quale deve intervenire la confisca, il ricorso e il decreto della CORTE territoriale hanno richiamato i principi esposti nella sentenza della Corte costituzionale n. 465/1993 e dalla pronuncia delle Sez. Un. 36/2001. La prima era stata sollecitata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 2 ter co. 6 della legge n. 575/1965, partendo dal presupposto, non discusso nel 1993 al momento di quella decisione, della esclusione "in via di principio (del)la possibilità dell'irrogazione di misure patrimoniali indipendentemente dalle misure di prevenzione personali": un presupposto che, come è noto, è stato superato dagli interventi riformatori susseguitisi a partire dal 2008. 3. Per quanto rileva in questa sede, e in termini generali, la Consulta ha espresso, sempre con riferimento all'art. 2 ter della legge n. 575/1965, "una interpretazione condotta secondo criteri sistematici e finalistici e che, coordinando la previsione del sesto comma con quella del terzo comma, muova dal considerare che in generale il termine ultimo di efficacia del sequestro - e la possibilità di adottare la confisca entro detto termine che è perentorio - è quello del terzo comma, rispondente ad una ragionevole e adeguata programmazione investigativa ai fini che interessano, a meno che non sia dato in concreto un termine maggiore, coincidente con la maggiore durata della misura personale. Questa residualità applicativa del sesto comma manterrebbe alla norma ed al termine finale in essa previsto la funzione loro assegnata quale momento non superabile a garanzia della chiusura delle vicende patrimoniali, e sarebbe altresì coerente col canone di conservazione del significato di entrambe le disposizioni e della finalità cui con ciascuna di esse si intende pervenire" (§ 4.2). Dunque, in un differente e pregresso contesto normativo, e pur in un momento storico di ancora iniziale giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, la preoccupazione espressa dal Giudice delle leggi era stata comunque quella di delimitare temporalmente in modo certo la misura cautelare del sequestro. Ne è conferma il passaggio della sentenza costituzionale che sottolinea come (§ 4.3) "la complessa ricostruzione del quadro normativo nei sensi anzidetti orienterebbe verso una interpretazione che, tenendo ferma l'esigenza certamente perseguita dalla legge, di ancorare l'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale al perdurare dell'applicazione della misura personale, e senza distinguere l'ipotesi del sequestro adottato prima della irrogazione di questa misura da quella del sequestro adottato successivamente, consente di utilizzare per la sua definizione il termine più lungo fra quello previsto dal terzo comma dell'art. 2 ter citato (un anno più un altro eventuale anno dal sequestro) e quello previsto dal sesto comma (cessazione della misura personale)". Ne è ulteriore conferma la considerazione svolta dalla Consulta al § 5: "l'interpretazione sistematico-finalistica, non esclusa espressamente dal dato letterale (...), si mostra anch'essa coerente con questa linea - perché assume la cessazione della durata della misura personale come termine insuperabile ai fini dell'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale, soggetto comunque, per la sua conclusione, al termine finale indicato dal terzo comma dell'art. 2 ter citato - e può ovviare agli inconvenienti cui si è esposti con l'altra interpretazione, risultando maggiormente in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione in materia". 4. In coerenza con la pronuncia costituzionale appena menzionata, e nel contesto normativo di unitaria trattazione delle misure personali e di quelle patrimoniali, la sentenza Sez. U. n. 36 del 13/12/2000 (dep. 7/02/2001 Rv. 217666 imputato [OSCURATO:PERSONA]) ha sancito che "in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui all'art. 2-ter, comma terzo, I. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro". Le stesse Sez. U. hanno escluso l'esistenza di preclusioni processuali alla instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni già oggetto di confisca, misura di prevenzione caducata - circostanza peraltro non verificatasi nel caso in esame - per inosservanza del termine perentorio per la definizione del procedimento incidentale, trattandosi di annullamento per vizi formali, inidoneo a determinare un giudicato in senso proprio (Sez. U n. 36/2000, cit.). E comunque, i principi affermati nella pronuncia testé menzionata trovano collocazione temporale nell'ambito di un sistema che prevedeva le tre tipologie di confisca delineate al § 1: un sistema oggi mutato, perché integrato dalla previsione della nuova tipologia della confisca post mortem. 5. Il principio affermato è pertanto quello della necessità di individuare un termine certo ad quem. Premesso che il regime legislativo di correlazione fra la misura patrimoniale e la misura personale lo identificava nella sua estensione massima al momento conclusivo della misura personale, tuttavia nella fattispecie in esame il quesito cui rispondere, rispetto al primo motivo di ricorso proposto, è se - come rileva la CORTE di PALERMO - nel mutato regime di scissione fra la misura patrimoniale e la misura personale, ma sempre nel vigore delle norme antecedenti il d. lgvo n. 159/2011 -, nell'ipotesi di morte del soggetto che sarebbe stato il proposto la confisca fosse adottabile senza il limite di tempo di cui al previgente quadro normativo, rispetto al momento in cui è stato eseguito il sequestro. Solo al fine di sottolineare la permanente unitarietà del procedimento si evidenzia come: - il 20/10/2008 il P.M. ha presentato la prima richiesta di sequestro patrimoniale, accompagnata dall'avvio del procedimento; - dal 19/11/2008 al 17/06/2009 il TRIBUNALE ha fatto seguire cinque decreti di sequestro, col primo atto di immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario; - l'istruttoria in primo grado si è articolata in sette udienze, dal 2/04/2009 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]: di esse una sola, il 2/04/2009, è stata rinviata a causa di una astensione degli avvocati, mentre una parte degli altri rinvii è stata motivata dalla esigenza di acquisire documenti e/o di permetterne l'esame alle parti; - dopo che il TRIBUNALE aveva riservato la decisione all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il decreto di confisca era stato depositato il 26/04/2011; - la CORTE di APPELLO di PALERMO, con decreto riservato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- dep. 16/05/2012, aveva annullato il provvedimento del TRIBUNALE perché pronunciato da Collegio in parte differente rispetto a quello che aveva svolto l'istruttoria; - il nuovo iter in primo grado si articolava in otto udienze, dal 31/01/2013 al 31/01/2014, allorché veniva nuovamente riservata la decisione, e il relativo decreto era depositato il 24/09/2015. Seguiva poi il giudizio in secondo grado, con decisione che la CORTE di APPELLO di PALERMO aveva riservato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e definito con decreto depositato il 20/07/2020. È dunque un procedimento di prevenzione che si è esteso per un arco temporale considerevole, dovuto, fra l'altro, alla circostanza dell'oggettivo rilievo e della consistenza dei beni in sequestro, che avevano resi necessari gli incombenti istruttori cui si è fatto riferimento (cf. per situazioni analoghe Sez. 1 sentenza n. 40518 del 20/10/2016 dep. 06/09/2017 Rv. 270968 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro; Sez. 1 sentenza n. 35793 del 15/02/2019 dep. 07/08/2019 Rv. 276939-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]).6. Ciò premesso, ritiene il Collegio che correttamente la CORTE di APPELLO abbia ravvisato che nell'ipotesi di confisca post mortem ex art. 2 ter co. 11 legge n. 575/1965 non vi siano elementi testuali per sancire che il provvedimento ablatorio debba essere emesso, a pena di invalidità, entro il termine di cui all'art. 2 ter co. 3 seconda parte, decorrente dalla esecuzione del sequestro. A fronte di un impianto originario, di stretto collegamento e consequenzialità fra la misura di prevenzione personale e quella patrimoniale, è ben noto che la scissione del legame fra le due misure sia intervenuta col DL n. 92/2008 conv. nella legge n. 125/2008 che aveva introdotto il comma 6 bis nell'art. 2 bis della legge 575 del 1965: "le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso di morte sopraggiunta nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa". Nel medesimo art. 2 bis era stato contestualmente inserito il comma 11 secondo cui "la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso". La legge 94 del 2009 aveva inoltre modificato il primo periodo del richiamato comma 6 bis stabilendo che "le misure di sicurezza personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione". Col d. Igvo n. 159/2011 il principio della applicazione "disgiunta" della misura patrimoniale rispetto a quella personale, con valutazione incidentale dei relativi presupposti, è poi stato sancito in via generale. Poiché tuttavia, alla stregua dell'art. 117 del d. Igvo appena menzionato, nel caso in esame trova applicazione il regime antecedente, delineato dalla legge del 1965 e succ mod., in esso la previsione di un termine per la adozione della misura patrimoniale era stabilito dal comma 3 dell'art. 2 ter, ed era legato all'unica ipotesi originariamente disciplinata di applicazione - non disgiunta ma autonoma - consentita nel caso di "indagini complesse", che consentiva al giudice di decidere intanto sulla misura personale e, non disgiuntamente ma "separatamente", sulla misura patrimoniale, pur sollecitata contestualmente alla prima, e non dunque per la fattispecie oggetto del presente procedimento.7. Nel regime attuale l'art. 24 co. 2 del d. lgvo n. 159/2011 fissa il termine di 18 mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, a seguito del sequestro di prevenzione, affinché su quei beni intervenga il decreto di confisca del TRIBUNALE, con possibilità di proroga per non più di due volte per periodi ciascuno di un semestre, mentre l'art. 27 co. 6 del d. lgvo fa perdere efficacia alla confisca se il Giudice di appello non decide entro 18 mesi dal deposito dell'impugnazione: si tratta di un regime differente rispetto a quello antecedente, poiché oggi l'inutile decorso dei 18 mesi, salve proroghe, rende inefficace il sequestro, ma non preclude la confisca, pur se espone al rischio di non riuscire più ad attingere beni rispetto ai quali sia vento meno il vincolo cautelare; cf. in proposito Sez. 5 sentenza n. 49149 del 11/09/2019 dep. 03/12/2019 Rv. 277652-01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca". Nel sistema precedente invece il completamento del termine caducava la confisca, pur se con esclusivo riferimento alla proposta "congiunta" di misura personale e patrimoniale, a causa della stretta accessorietà tra le due misure. Correttamente si parla di radicale diversità fra l'attuale sistema, in particolare regolato dall'art. 117 d.lgs. n. 159/2011, rispetto a quello antecedente: ciò preclude di attingere contestualmente a istituti vigenti nell'uno e nell'altro, e impone di attestarsi sul dato obiettivo che per il periodo di durata del procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, che sia disgiunta rispetto a quella personale, il legislatore non ha previsto alcun termine se non quello dell'avvio dell'azione di prevenzione entro i cinque anni dal decesso del soggetto in vita socialmente pericoloso, con la conseguenza che le scadenze previste dal sistema attuale non sono mutuabili in quello previgente. 8. La riprova della differenza di regime, e quindi della non compatibilità fra il precedente e l'attuale, sta nella possibilità che l'azione di prevenzione reale disgiunta sia esercitata fino a cinque anni dopo il decesso del soggetto pericoloso, quasi a rendere la misura della tollerabilità di una limitazione avente a oggetto i beni - invece che la persona - spostata in avanti nel tempo, mentre in precedenza i termini non a quo, ma addirittura ad quem, erano più stretti in quanto correlati alla attualità della pericolosità personale. Ne consegue che per la fase di passaggio, nella quale si situa il presente procedimento, fra l'applicazione congiunta e quella disgiunta delle misure di prevenzione, non è ipotizzabile un termine di decadenza della confisca che non sia stato espressamente previsto: se il Legislatore avesse inteso fissarlo lo avrebbe inserito, tanto più che non ha mancato di diversificare i termini di avvio dell'azione di prevenzione reale post mortem, come conferma il fatto che quando il procedimento di prevenzione sia iniziato col proposto vivo e vi sia stato il sequestro, il termine massimo è biennale, non più quinquennale, e decorre dal decesso. Non è peraltro condivisibile la sollecitazione difensiva a eccepire l'illegittimità costituzionale del regime antecedente, se l'esegesi da considerare corretta è quella appena esposta. La CORTE di PALERMO ha escluso tale possibilità, sostenendone la manifesta infondatezza, e in tal senso ha fatto leva sull'assenza di correlazione con la misura personale e sull'analogia con le misure cautelari nel procedimento penale: le misure restrittive della libertà non sono parificabili alle cautelari reali. È una tesi che fonda la sua operatività sulla disciplina transitoria che comunque, per le misure cautelari reali, deve tenere conto della previsione espressa di possibili ricorsi al giudice per il dissequestro, senza limiti di tempo. 9. Ulteriore ostacolo alla questione di costituzionalità è dato dalla equiparazione di sistemi, su cui si basa l'eccezione, che - per quel che si è appena rimarcato - sono profondamente differenti: all'interno di ciascuno dei due sistemi i termini operano secondo logiche non comparabili, perché taluni attengono all'avvio dell'azione di prevenzione, altri all'efficacia del sequestro, altri ancora alla decadenza della confisca. Senza trascurare che la Consulta verrebbe chiamata a pronunciarsi su un insieme di norme che non si applicano più da tempo, e che sopravvivono nella vicenda oggetto del presente procedimento solo a seguito dell'esteso arco temporale di svolgimento del primo e del secondo grado; il Legislatore con l'art. 117 d.lgs. n. 159/2011 aveva disciplinato il periodo transitorio sulla base di una specifica delega, la cui legittimità costituzionale ha trovato più volte conferma sia nelle pronunce di questa S.C. che della Consulta; in questo caso appare corretto l'avvenuta esercizio della discrezionalità legislativa, proprio perché limitata nel tempo della piena operatività, e funzionale alla definizione di una vicenda cautelare, non incidente sul merito della decisione finale. La CORTE COSTITUZiONALE, con la sentenza n. 24/2019 ha dichiarato inammissibili varie questioni di legittimità sollevate in relazione al vigore in via transitoria di disposizioni del sistema di prevenzione antevigente quello indotto col d.lgs. n. 159/2011.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità Lp a sua volta ritenuto manifestamente infondate: "la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina previgente per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del detto decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura, essendo la disposizione coerente con il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 3, lett. i) della legge delega 13 agosto 2010, n. 136 e non irragionevole per disparità di trattamento, in relazione alla diversità delle situazioni sotto il profilo temporale" (Sez. 5 sentenza n. 11242 del 26/10/2018 dep. 13/03/2019 Rv. 277241 - 02 imputato [OSCURATO:PERSONA]); - "la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 27 e 41 Cost. della norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude la perdita di efficacia della confisca, ex art. 27, comma 6, d.lgs. cit., per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore di tale decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione, in quanto la scelta di regolare, nei processi in corso, gli effetti di nuovi istituti o delle modifiche a istituti esistenti costituisce espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore" (Sez. 6 sentenza n. 20572 del 09/05/2019 dep. 13/05/2019 Rv. 275684 - 01). Sez. U (sentenza n. 12621 del 22/12/2016 dep. 16/03/2017 Rv. 270082 - 01), ha sancito che "nell'ipotesi in cui l'azione di prevenzione patrimoniale sia esercitata ovvero prosegua dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del "de cuius", essendo stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi"; e che (idem Rv. 270081 - 01) "in tema di misure di prevenzione patrimoniale disposte nei confronti del successore a titolo universale o particolare di persona deceduta, le nozioni di erede e di successore a titolo particolare, di cui all'art. 18, commi 2 e 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile". 10. È infondato il secondo motivo dedotto dai ricorsi, che censura la violazione dell'art. 4 co. 10 legge n. 1423/1956 in relazione all'art. 2 ter co. 11 della legge n. 575/1965, per motivazione apparente. La tesi delle ricorrenti, come prima sintetizzato, è anzitutto che la CORTE di Palermo avrebbe confermato la confisca disposta dal TRIBUNALE senza fornire adeguata motivazione a sostegno della ipotesi che le società che erano appartenute a SGROI Paolo avessero assunto il profilo di 'impresa mafiosa': il mero 'agire mafioso' del soggetto che conduce l'impresa, in virtù del ragionamento seguito dalla CORTE territoriale e censurato dalle difese, determinerebbe l'integrale soggezione a misura ablatoria, senza necessità di distinguere i capitali e gli acquisti leciti da quelli illeciti. La contestazione di tale tesi non è condivisibile, poiché il consolidato orientamento di questa S. C. (Cf. Sez. 2 sentenza n. 31549 del 06/06/2019 dep. 17/07/2019 Rv. 277225 - 07 ric. [OSCURATO:PERSONA]. Coop) è nel senso che "la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca può essere estesa agli investimenti con proventi illeciti anche precedenti al periodo di pericolosità, purché sia dimostrata la riferibilità al proposto delle imprese formalmente terze e non sia possibile distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l'attività imprenditoriale lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti)". 11. Ancor di più con riferimento alla pericolosità qualificata, la Sez. 5, con sentenza n. 32017 del 08/03/2019 dep. 18/07/2019 Rv. 277099 ha confermato che "la confisca disposta ai sensi dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, di una impresa costituita in forma societaria che abbia stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa o, comunque, in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali intestate a terzi), nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto o l'attività economica risulti condotta, sin dall'inizio, con mezzi illeciti. (Fattispecie in cui l'espansione delle aziende confiscate era stata sin dall'inizio agevolata dall'organizzazione mafiosa e i terzi interessati non avevano comunque fornito elementi idonei a selezionare, nell'ambito del complesso aziendale, i beni di origine lecita)".In termini analoghi: Sez. 1, Sentenza n. 34094 del 04/07/2019 dep. 26/07/2019 Rv. 277309 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 dep. 06/12/2019 Rv. 277438 - 05 Diotallevi; Sez. 1, Sentenza n. 13601 del 05/02/2021 dep. 12/04/2021 Rv. 281429-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2 sentenza n. 40778 del 02/11/2021 dep. 11/11/2021 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, Sentenza n. 27366 del 28/01/2021 dep. 15/07/2021 Rv. 281620 - 01 imputato: [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione è che lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nella sua interezza, quand'anche connotato anche da investimenti e da attività lecite, non permette - soprattutto quando sia riscontrata la cointeressenza con associazioni di tipo mafioso - di distinguere al proprio interno rispetto alle componenti di natura illecita. 12. Altrettanto infondati sono i rilievi difensivi secondo cui difetterebbero nella specie gli indici dell'impresa mafiosa. La CORTE territoriale ha invero ricostruito con motivazione tutt'altro che apparente, quanto a SGROI Paolo, cioè al titolare dell'intero complesso imprenditoriale sottoposto a confisca, che costui in modo incontestabile: aveva fatto lavorare per la fornitura al supermercato SISA, che era nella sua disponibilità, tale BELLOMO Vincenzo, a lui segnalato da [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, soggetto collocato ai vertici di [OSCURATO:PERSONA], arrestato nel 2007. Ciò emerge dai documenti rinvenuti in occasione degli arresti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di PROVENZANO Bernardo. Da quei documenti si ricava una certa iniziale resistenza di SGROI a dare seguito alla richiesta, a conferma che egli non subiva imposizioni, ma 'trattava' coi vertici dell'organizzazione mafiosa; - era stato definito 'comune amico' in una lettera scritta da [OSCURATO:PERSONA], quando era latitante, a PIPITONE Vincenzo, reggente della 'famiglia' mafiosa di CARINI; - non era, come la difesa aveva sostenuto, una vittima di estorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché i 'pizzini' rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di PROVENZANO in realtà avevano dimostrato che su SGROI era stata indirizzata pubblicità da parte di una società di fatto riferibile a [OSCURATO:PERSONA]; - era considerato soggetto non assoggettabile a intimidazioni da esponenti mafiosi di rilievo, quale RICCOBONO Filippo, tanto che costui doveva ricorrere a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere favori da SGROI; - nel 1999 aveva assunto alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, all'epoca responsabile della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], e aveva goduto della stima di quest'ultimo;- aveva tentato di esportare in Svizzera la somma di 450.000 euro in contanti, sottoposta a sequestro a MILANO, a riprova della consistente disponibilità di denaro cash, il cui trasferimento all'estero aveva seguito l'arresto dei soggetti criminali con i quali egli era maggiormente collegato, a conferma dell'origine almeno in parte illecita del capitale a lui riferibile. 13. La CORTE medesima ha altresì spiegato come la vicinanza fra SGROI e soggetti come SAMMARITANO Giuseppe e ROMANO Gaspare, appartenenti all'associazione mafiosa in questione, avesse concorso a garantire lo sviluppo delle attività dei supermercati CEDI e SISA di SGROI. Gli elementi di fatto appena riassunti non sono stati contestati dalla difesa, la quale per un verso ha rimarcato l'origine lecita di una parte delle risorse del gruppo facente capo a SGROI - su cui supra -, per altro verso ha negato che egli avesse tratto vantaggio dalla vicinanza all'area mafiosa: quand'anche tali benefici fossero rimasti circoscritti all'assenza di imposizioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] - come sottolinea la stessa difesa -, avendo l'organizzazione mafiosa consentito che l'attività imprenditoriale di SGROI si articolasse in una condizione di libero mercato, essi avrebbero assunto carattere di oggettiva concretezza. Ma dall'articolazione del decreto impugnato emerge assai di più, e cioè non soltanto una soggettiva prossimità di SGROI ai vertici di [OSCURATO:PERSONA], bensì pure una oggettiva messa a loro disposizione della rete commerciale dei supermercati, la cui ricaduta per il defunto è stata l'assenza di problemi sul mercato e un volume di affari, anche 'in nero', di cui costituisce riscontro la somma cash sequestrata mentre stava per essere trasferita in Svizzera: un tentativo che, sulla scorta di quanto illustrato dal Collegio di appello, in realtà era stata preceduta dal riuscito passaggi illegale di valori nella stessa Confederazione elvetica per complessivi 1,7 milioni di euro. Ai fg. 79 ss. del decreto di appello sono illustrate le interferenze fra l'attività economica di SGROI e quella di soggetti mafiosi come i GIACALONE, titolari della G.I.A.C. s.r.I., poi entrati tramite tale società nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e in altre società facenti capo al defunto. La stessa CORTE territoriale ha affermato (fg. 85) che la questione della riconducibilità a SGROI dell'intero patrimonio societario e aziendale in sequestro, poi transitato alla moglie e alle figlie, non è stata sollevata in appello: non può quindi trovare eco in questa sede di legittimità, come pure qualche passaggio dei ricorsi solleciterebbe.14. Infondato è, infine, il terzo motivo, riguardante l'asserita assenza di consapevolezza in capo alle eredi della provenienza illecita dei beni da loro ricevuti da SGROI. Ai fg. 33 ss del decreto il Collegio di appello risponde in modo congruo e coerente, richiamando l'orientamento di questa S.C., in virtù del quale la coscienza della provenienza illecita dei beni sottoposti a vincolo di prevenzione reale non è richiesta né all'atto della loro acquisizione, né al momento del loro passaggio all'erede: la signoria dapprima esercitata dal de cuius prosegue in chi s