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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06966/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 21 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO i data 28/10/2020, ha concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 179, 180, 525, 544 e 604 cod. proc. pen. con riferimento alla nullità della sentenza deliberata, con motivazione contestuale di sei pagine, in soli due minuti.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Le doglianze sono complessivamente infondate.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 179, 180, 525, 544 e 604 cod. proc. pen. con riferimento alla nullità della sentenza deliberata, con motivazione contestuale di sei pagine, in soli due minuti.

Nello specifico il ricorrente rileva che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale il fatto che il giudice abbia impiegato soli due minuti a deliberare e scrivere la sentenza di condanna dell'imputato, contenuta in sei pagine per un totale di 2784 battute, non abbia determinato alcuna nullità, sarebbe errata.

Tale circostanza, infatti, avrebbe violato l'intervento e la partecipazione della difesa dell'imputato integrando così l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

La doglianza è infondata.

Le modalità di deliberazione e pronuncia della sentenza, caratterizzate dal fatto che il giudice ha letto la motivazione della sentenza due soli minuti dopo le conclusioni della difesa, sebbene inopportune e censurabili, non determinano la nullità della sentenza (Sez. 2, n. 38142 del 15/7/2022, Pagliaro, n.m.).

Le circostanze che il giudice avesse evidentemente una bozza predisposta della motivazione e che tra la chiusura del dibattimento e la lettura della sentenza siano trascorsi pochi minuti non rientrano, infatti, in alcuna delle ipotesi previste a pena di nullità.

La lettura della motivazione di una sentenza, pure avvenuta pochi minuti dopo che le parti hanno concluso in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata della motivazione, come anche evidenziato dalla Corte territoriale, non configura alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 177 cod. proc. pen. e seguenti, né in quelle di cui all'art. 546, comma 3 cod. proc. pen., né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza, che peraltro non prevede comunque alcuna sanzione (Sez. 4, n. 43418 del 29/09/2015, Vicinanza, Rv. 265171 - 01).

La predisposizione da parte del giudice di una bozza di decisione, d'altro canto, considerato che durante e al termine della discussione il giudice ha la possibilità di verificare se gli argomenti esposti dalle parti, nel caso di specie dalla sola difesa, sono tali da disarticolare il ragionamento seguito e conseguentemente di modificare l'esito del processo, al di là degli evidenti profili di inopportunità, non ha alcun rilievo specifico in ordine alla regolarità della pronuncia.Le eventuali carenze della motivazione che la difesa dovesse rilevare, infatti, non determinano la nullità della sentenza, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (così Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01).

Ragione questa per la quale, anche sotto tale profilo, deve ritenersi che il diritto di difesa, garantito dall'avere illustrato le conclusioni e dalla possibilità di proporre appello, come peraltro avvenuto, non abbia subito alcuna lesione.

Del tutto inconferenti, pertanto, risultano gli argomenti che la difesa ha esposto citando una pronuncia del [OSCURATO:PERSONA], che fa riferimento al tempo necessario per la correzione degli elaborati di un concorso ([OSCURATO:PERSONA], Sezione 19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e a una sentenza di questa Sezione che è stata resa all'esito di un processo nel quale la Corte d'Appello ha dato lettura del dispositivo senza far discutere le parti, situazione questa che configura la nullità di ordine generale a regime intermedio di cui agli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 52608 del 05/12/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261547 - 01).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. in ordine alla carenza assoluta di motivazione con riferimento al comportamento processuale tenuto dall'imputato, elemento questo che entrambi i giudici di merito avrebbero del tutto omesso di considerare.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi concreti di una concreta resipiscenza dell'imputato.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo -che risulta assolutamente lineare e che ha tenuto in considerazione anche l'argomento indicato dalla difesa evidenziando che il corretto comportamento processuale è un obbligo dell'imputate- sono assertive e in parte orientate a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in o cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. rilevando la carenza di motivazione quanto agli argomenti contenuti nel decreto di archiviazione depositato nel corso del giudizio di primo grado con i quali i giudici di merito avrebbero omesso di confrontarsi.

La doglianza, anche questa formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate nell'atto di appello.

Il giudice d'appello, anche facendo specifico riferimento al decreto di archiviazione citato e prodotto dalla difesa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha infatti illustrato le ragioni per le quali, considerata la disponibilità della merce contraffatta e di macchinari destinati all'assemblaggio della stessa, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del reato e le ragioni giuridiche per le quali concorrono i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Sotto tale profilo, pertanto, le attuali censure, peraltro esposte in termini generici riportando il decreto di archiviazione che il giudice di merito ha motivatamente non condiviso, non sono consentite.

Ad analoga conclusione, infine, deve pervenirsi anche in ordine all'inciso contenuto nelle ultime righe dell'atto di ricorso nelle quali il ricorrente, senza confrontarsi in alcun modo con gli argomenti resi a pagina 4 della sentenza impugnata, si limita a invocare il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 21 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO i data 28/10/2020, ha concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 179, 180, 525, 544 e 604 cod. proc. pen. con riferimento alla nullità della sentenza deliberata, con motivazione contestuale di sei pagine, in soli due minuti. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Le doglianze sono complessivamente infondate. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 179, 180, 525, 544 e 604 cod. proc. pen. con riferimento alla nullità della sentenza deliberata, con motivazione contestuale di sei pagine, in soli due minuti. Nello specifico il ricorrente rileva che la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale il fatto che il giudice abbia impiegato soli due minuti a deliberare e scrivere la sentenza di condanna dell'imputato, contenuta in sei pagine per un totale di 2784 battute, non abbia determinato alcuna nullità, sarebbe errata. Tale circostanza, infatti, avrebbe violato l'intervento e la partecipazione della difesa dell'imputato integrando così l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. La doglianza è infondata. Le modalità di deliberazione e pronuncia della sentenza, caratterizzate dal fatto che il giudice ha letto la motivazione della sentenza due soli minuti dopo le conclusioni della difesa, sebbene inopportune e censurabili, non determinano la nullità della sentenza (Sez. 2, n. 38142 del 15/7/2022, Pagliaro, n.m.). Le circostanze che il giudice avesse evidentemente una bozza predisposta della motivazione e che tra la chiusura del dibattimento e la lettura della sentenza siano trascorsi pochi minuti non rientrano, infatti, in alcuna delle ipotesi previste a pena di nullità. La lettura della motivazione di una sentenza, pure avvenuta pochi minuti dopo che le parti hanno concluso in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata della motivazione, come anche evidenziato dalla Corte territoriale, non configura alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 177 cod. proc. pen. e seguenti, né in quelle di cui all'art. 546, comma 3 cod. proc. pen., né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza, che peraltro non prevede comunque alcuna sanzione (Sez. 4, n. 43418 del 29/09/2015, Vicinanza, Rv. 265171 - 01). La predisposizione da parte del giudice di una bozza di decisione, d'altro canto, considerato che durante e al termine della discussione il giudice ha la possibilità di verificare se gli argomenti esposti dalle parti, nel caso di specie dalla sola difesa, sono tali da disarticolare il ragionamento seguito e conseguentemente di modificare l'esito del processo, al di là degli evidenti profili di inopportunità, non ha alcun rilievo specifico in ordine alla regolarità della pronuncia.Le eventuali carenze della motivazione che la difesa dovesse rilevare, infatti, non determinano la nullità della sentenza, posto che anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (così Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01). Ragione questa per la quale, anche sotto tale profilo, deve ritenersi che il diritto di difesa, garantito dall'avere illustrato le conclusioni e dalla possibilità di proporre appello, come peraltro avvenuto, non abbia subito alcuna lesione. Del tutto inconferenti, pertanto, risultano gli argomenti che la difesa ha esposto citando una pronuncia del [OSCURATO:PERSONA], che fa riferimento al tempo necessario per la correzione degli elaborati di un concorso ([OSCURATO:PERSONA], Sezione 19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e a una sentenza di questa Sezione che è stata resa all'esito di un processo nel quale la Corte d'Appello ha dato lettura del dispositivo senza far discutere le parti, situazione questa che configura la nullità di ordine generale a regime intermedio di cui agli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 52608 del 05/12/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261547 - 01). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. in ordine alla carenza assoluta di motivazione con riferimento al comportamento processuale tenuto dall'imputato, elemento questo che entrambi i giudici di merito avrebbero del tutto omesso di considerare. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi concreti di una concreta resipiscenza dell'imputato. Le censure mosse a tale percorso argomentativo -che risulta assolutamente lineare e che ha tenuto in considerazione anche l'argomento indicato dalla difesa evidenziando che il corretto comportamento processuale è un obbligo dell'imputate- sono assertive e in parte orientate a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in o cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. rilevando la carenza di motivazione quanto agli argomenti contenuti nel decreto di archiviazione depositato nel corso del giudizio di primo grado con i quali i giudici di merito avrebbero omesso di confrontarsi. La doglianza, anche questa formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate nell'atto di appello. Il giudice d'appello, anche facendo specifico riferimento al decreto di archiviazione citato e prodotto dalla difesa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha infatti illustrato le ragioni per le quali, considerata la disponibilità della merce contraffatta e di macchinari destinati all'assemblaggio della stessa, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del reato e le ragioni giuridiche per le quali concorrono i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Sotto tale profilo, pertanto, le attuali censure, peraltro esposte in termini generici riportando il decreto di archiviazione che il giudice di merito ha motivatamente non condiviso, non sono consentite. Ad analoga conclusione, infine, deve pervenirsi anche in ordine all'inciso contenuto nelle ultime righe dell'atto di ricorso nelle quali il ricorrente, senza confrontarsi in alcun modo con gli argomenti resi a pagina 4 della sentenza impugnata, si limita a invocare il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige
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