CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/te le con I sioni d PG i C44,J1 . (j\.( „ n Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 giugno 2022 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di più condanne. Nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha rilevato l'assenza di elementi da cui trarre l'unitarietà della programmazione criminosa e ha evidenziato che l'istante aveva partecipato a sodalizi criminosi i quali, per il periodo in considerazione, erano stati soggetti a rivolgimenti significativi che avevano comportato contrapposizioni tra i membri di un medesimo gruppo associativo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte distrettuale ha errato nel non tenere in conto che, con riguardo alla sentenza del 16 novembre 2017 il giudice della cognizione aveva già riconosciuto la continuazione tra i reati associativi e quelli estorsivi; ha poi reso una motivazione lacunosa nella parte del riferimento ai rivolgimenti interni alla compagine associativa di appartenenza in quanto non esplicativi dell'effetto che gli stessi avrebbero avuto sulla volontà di delinquere del condannato per i particolari illeciti posti in essere. 3. Il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento. Ccmsiderato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Si è detto nella giurisprudenza di legittimità che, per la configurabilità della continuazione tra reati di associazione di tipo mafioso non è sufficiente il riferimento al tipo criminoso e all'omogeneità e condotte; occorre piuttosto valutare la natura dei vari sodalizi, la concreta operatività e la continuità nel tempo (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569) e, ancora, i programmi operativi perseguiti e il tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106). L'ordinanza impugnata ha invece fatto leva su due considerazioni, la parziale diversità della compagine nei gruppi oggetto delle plurime sentenze e la parziale diversità del ruolo dell'istante al loro interno, conseguenza diretta delle contrapposizioni nell'ambito del gruppo criminale. A tal proposito va ricordato che, in tema di reati associativi, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione, inter alla, l'eventuale variazione della compagine per la successiva adesione di nuovi membri o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali o l'estensione dell'attività alla commissione di reati di diversa specie. Nella vicenda in esame, del resto, il ricorrente si è reso sempre autore di estorsioni e rapine, commesse ai danni di commercianti del mondragonese al fine di procurare denaro al clan operante sul territorio e di cui faceva parte, destinato, in primo luogo, al pagamento degli "stipendi" degli affiliati. Orbene, prendendo le mosse da quanto stabilito da questa Corte (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Rv. 253416), e ragionando a contrario, non può dirsi che all'associazione mafiosa considerata ne sia susseguita una diversa, posto che non risulta che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere o che l'evento "scissione" abbia comportato una discontinuità nel programma associativo o, ancora, che la seconda condotta partecipativa abbia costituito l'esito di un diverso pactum sceleris o di una diversa programmazione criminosa. Si tenga conto, da ultimo, che tutte le condotte si sono verificate nello stesso tempo e nello stesso luogo con medesimo modus operandi ed hanno, vieppiù, comportato la realizzazione di fattispecie non dissimili e lesive dei medesimi beni giuridici. 3. L'ordinanza impugnata deve allora essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli, affinché rivaluti, in conformità ai principi affermati e in diversa composizione fisica - Corte cost., n. 183 del 2013 -, l'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Ap