CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45351/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. CORSO Costantino ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Terni che lo aveva riconosciuto colpevole di alcuni episodi di furto aggravati e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante della violenza sulle cose ed alla recidiva lo aveva condannato, con la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni due di reclusione ed euro ed euro 1.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al bilanciamento delle circostanze attenuanti con la recidiva sul presupposto che non erano stati esplicitati gli argomenti in base ai quali la stessa fosse stata ricono- sciuta. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e non indicante i punti sottoposti a censura. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, non manifesta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, laddove ha rappre- sentato che gli episodi furtivi costituivano momento non trascurabile dell'escala- tion criminale del prevenuto, reo di quattro distinti episodi di furto in poche setti- mana, che costituivano il punto finale di un percorso criminale lungo ed articolato, testimoniato dai numerosi precedenti, in sintonia con la ,costante giurisprudenza di legittimità in materia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere es