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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06953/2026

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SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, propostoil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente edisgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FGGMRZ 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGDU 54L19 H501 G).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale enomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Piemonte n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017,non notificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente.1.

Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 inrelazione, tra l’altro, ad un fabbricato concesso in locazione allaScuola dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, conriferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietariadel bene) non aveva provveduto a presentare la relativadichiarazione, né a corrispondere l’intera imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettaval’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 320/6/2014della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando ilriconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni:a. la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia non eranoda considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un'attivitàistituzionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, per ragioni di trasparenzagestionale, aveva organizzato una specifica gestione economicafinanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza dellaresponsabilità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in capo alla persona delParroco, per cui la coincidenza tra proprietario ed utilizzatoreconfermava il requisito soggettivo dell’esenzione;b. quanto al profilo oggettivo, la Commissione rilevava losvolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che,per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinataridel servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e dibilancio attestavano che la misura delle quote ovvero dei ricavi eradeterminata dalla ricerca del sostanziale conseguimento dellacopertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti edaddetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione delleimmobilizzazioni e di altri fattori.

Emergeva, dunque, un quadroobiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico,con modalità di gestione economica destinata al mantenimento dellacontinuità del servizio.

Tutto ciò per concludere che la modalità digestione evocava lo schema di servizi pubblici, anchecostituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale,subordinata alle regole di mercato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20263.

Il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avversola suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017,articolando cinque motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1.c.p.c.5.

Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio2025 veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per latrattazione della stessa in pubblica udienza in ragione della questione,di natura nomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositatoin data 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7.

Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorieex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso va accolto nei termini che seguono.Subito avvertendo che, per ragioni di ordine logico-giuridico ed ilsuo carattere – in tesi - assorbente rispetto alle altre doglianze, vaesaminato, in prima battuta, il secondo motivo di impugnazione.Di seguito, verranno scrutinati, nell’ordine, il primo, il quinto e poiil terzo ed il quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20262.

Con la seconda doglianza l’ente territoriale ha denunciato, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., la nullitàdella sentenza per motivazione apparente e, dunque, la violazionedegli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’asserita non imponibilità degli immobiliposseduti dalla [OSCURATO:PERSONA], non avendoesplicitato le ragioni della riconosciuta esenzione, nonostante leampie argomentazioni di segno contrario esposte dal Comune.2.1.

La censura non ha fondamento.Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire daCass.

Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato chedeve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez.

U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599;Cass.

Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez.

U., 9giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez.

U., 19 giugno 2018, n. 16159;Cass., Sez.

U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez.

U., 31 dicembre2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez.

T, 31 gennaio 2023, n. 2689;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026Cass., Sez.

T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez.

T., 27 febbraio2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez.

T.,11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2026, nn.1036 e 1046).2.2.

Nella fattispecie in esame la Commissione regionale hachiaramente espresso le ragioni della decisione nei termini sopraillustrati, riconoscendo la sussistenza dei due requisiti posti a basedell’esenzione e negando l’alterità soggettiva tra la ChiesaParrocchiale e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia.Per tale via, la motivazione non può considerarsi apparente, né sipone al di sotto della soglia minima costituzionalmente esigibile,appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve darconto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non ètenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez.

T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez.VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez.

II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez.

VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez.

I, 31luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez.

I, 2 agosto 2016, n. 16056 eCass., Sez.

T., 24 giugno 2021, n. 18103).3.

Va, altresì, respinto il primo motivo di impugnazione con ilquale il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112Numero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c. ed 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in ragione dell’omessapronuncia circa la debenza dell’ICI per gli immobili oggetto diaccertamento e diversi da quelli interessati dallo svolgimentodell’attività di scuola materna.3.1.

Il Comune ha, nello specifico, rappresentato (v. pagine n. 3 epoi 10 ed 11 del ricorso) che:a. l’avviso aveva contestato l’omessa dichiarazione ed il parzialeversamento in relazione a cinque unità immobiliari (I. fabbricatoconcesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] edadibito a scuola materna, censito al foglio 97, num. 69, sub. 8; II.fabbricato adito a palestra, censito al foglio 97, num. 69, sub. 5; III.fabbricato concesso in locazione alla Provincia, censito al foglio 97,num. 69, sub. 11;

IV. fabbricato adibito ad autorimessa, censito alfoglio 163, num. 13752, sub. 8);b. la contribuente non aveva formulato specifiche contestazioni inordine agli immobili di cui ai menzionati numeri II (fabbricato adito apalestra), III (fabbricato concesso in locazione alla Provincia), IV(fabbricato adibito ad autorimessa);c. la Commissione tributaria provinciale di Novara, considerandoesente l’immobile adibito a scuola dell’infanzia, aveva, nondimeno,annullato l’intero avviso di accertamento;d. nei motivi di appello il Comune aveva chiesto la riformaintegrale della sentenza e di confermare la legittimità dell’attoimpugnato;e. la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsisull’effettiva debenza dell’ICI accertata in relazione agli immobilidiversi dal fabbricato adibito a scuola dell’infanzia, confermando laNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso ed annullatol’intero avviso.3.2.

Va dato conto che, dal suo canto, la contribuente ha negatola sussistenza del dedotto vizio, osservando – di contro - che l’avvisoaveva contestato l’infedele dichiarazione ed il parziale versamentodell’imposta con riferimento al solo immobile adibito a scuola materna(accatastato al folio 97, n. 69, sub. 8), mentre rispetto alle altrequattro unità immobiliari (accatastati al folio 97, n. 69, sub. 5 e folio97, n. 71, sub.11, locato alla Provincia, nonché folio 163, n. 13752,sub. 8, locale destinato ad autorimessa) «[…] l’imposta accerta nonera dovuta in quanto trattavasi di consistenza catastalesoppressa/assorbita in altra oppure già versata» (v. pag. n. 16 delcontroricorso).3.3.

Tanto premesso, va intanto considerato che la censura risultaammissibile, nonostante l’erroneo canone censorio prescelto, potendoessere riqualificata e ricondotta, stante l’evidente rappresentazionedel vizio dedotto (omessa pronuncia sul motivo di appello edultrapetizione per aver annullato l’intero atto), al parametro di cuiall’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c. (cfr. su tali principi, tra letante Cass., Sez.VI/T, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^,24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6"-5, 12 febbraio 2019, nn.4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass.,Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6"-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass. Sez.

T. 15marzo 2022, n. 8293).Tuttavia, essa non ha pregio, perchè nessuna omissione dipronuncia vi è stata da parte del Giudice regionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20263.4.Con riguardo al dedotto vizio, va dato conto che le parti sidividono nel senso di ritenere (il Comune) che non vi fosse statacontestazione da parte della contribuente sulla debenza del tributo suibeni diversi da quello adibito a scuola dell’infanzia, mentre la ChiesaParrocchiale assume che «[…] Non è dato comprendere qualiaccertamenti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai dovuto svolgereed estendere nel dispositivo della decisione, trattandosi di punti noncontroversi: il secondo capo della domanda proposta nel giudizio dimerito dal Comune di Novara (ndr. in cui si chiedeva di accogliere lededuzioni del Comune e di confermare la legittimità dell’attoimpugnato) era evidentemente formulato in via di mero tuziorismo»(v. pag. n. 17 del controricorso).3.5.

Sta di fatto, che l’esame degli atti prodotti, consentito inragione dell’error in procedendo dedotto (cfr., ex multis, Cass., Sez.III, 7 giugno 2023, n. 16028), permette di apprendere che laCommissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente,osservando «che «con riferimento alla pretesa tributaria in concretoavanzata dal Comune (e che esclude il tributo dovuto e versato per leunità immobiliari locate alla Provincia e per quelle cedute a terzi), ladoglianza di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento»(così a pag. n. 4 della sentenza di primo grado).Risulta, in tali termini, chiaro che con l’annullamento integraledell’avviso, la Commissione aveva interamente accolto le ragioni dellacontribuente anche in relazioni ai beni diversi dall’unità immobiliareadibita ad attività didattica.3.6.

Con l’atto di appello il Comune aveva articolato il gravame,contestando, con il primo e col secondo motivo, la sussistenza deirequisiti (oggettivo e soggettivo) per beneficiare dell’esenzione, conriferimento, quindi, all’unità immobiliare destinata all’attivitàNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026didattica, mentre, con riguardo alle altre censure sollevate dallacontribuente con il ricorso di primo grado in relazione agli altri beni,ritenute «[…] non specificamente trattate dalla sentenza gravata»,aveva richiamato le «[…] deduzioni difensive di cui agli atti depositatidal Comune di Novara in primo grado, le argomentazioni e leeccezioni ivi formulate» (così a pagina n. 12 del ricorso in appello).Come sopra illustrato, la valutazione del Giudice regionale haavuto ad oggetto solo il motivo di appello concernente la menzionataesenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 inrelazione all’immobile destinato ad attività didattica e detta pronunciadeve ritenersi corretta e non omissiva per la semplice ragione chenon era stato proposto dal Comune un motivo di gravame sulladecisione del primo Giudice che aveva annullato l’intero avviso, cosìaccogliendo anche le altre censure avanzata dalla contribuente inrelazione agli altri beni.Difatti, l’ente territoriale si era limitato nel proprio appello arichiamare le altre deduzioni difensive svolte in primo grado, come seil primo Giudice le avesse ritenute assorbite nella propria valutazione,omettendo però di articolare il motivo di gravame sulla statuizione diaccoglimento delle ragioni di contestazione mosse dalla ChiesaParrocchiale contro la pretesa impositiva relativa alle altre unitàimmobiliari, che aveva giustificato l’annullamento dell’intero atto.3.7.

Il Comune, in definitiva, non si è avveduto che con lapredetta pronuncia la Commissione provinciale aveva, in realtà,deciso anche sulle ragioni di contestazione concernenti i predetti altribeni, reputando fondate le ricapitolate censure mosse dallacontribuente, il che imponeva al Comune di proporre appello anche sutale segmento di pronuncia, giustificativa dell’annullamento integraledell’atto, non potendo avvalersi del meccanismo processuale di cuiNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 perché le difese svolte dall’ente localenon erano state ritenute assorbite dal Giudice di prima istanza (népotendolo essere, stante l’oggettiva diversità delle contestazioni conriferimento a beni diversi), come erroneamente considerato dall’enteterritoriale, ma rigettate nel merito.In assenza di motivo d’appello, non può quindi esservi omissionedi pronuncia.4.

Anche la quinta doglianza risulta infondata.Con essa il Comune ha rimproverato al Giudice regionale, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992, segnalando che l’avvisoimpugnato aveva contestato l’omessa dichiarazione ICI, oltre che ilmancato versamento, il cui obbligo (dichiarativo) era da considerarsisopravvissuto alla novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n.223/2006, la quale, pur eliminando il generale obbligo didichiarazione ICI a far data dall’anno 2007, aveva nondimeno fattosalve le ipotesi di modificazioni soggettive ed oggettive comportantiriduzioni di imposta non conoscibili in via officiosa dal Comune4.1.

Tale ordine non può essere condiviso.L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 esonera dall’obbligodichiarativo i soggetti esenti ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto,per cui in relazione a tale disposizione non assume alcun rilievo lanovella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (cfr. Cass., Sez.T., 9 settembre 2024, n. 24200, sulla differenza tra il regime ICI edIMU in relazione all’obbligo dichiarativo).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026La contribuente aveva ritenuto di essere esente, il che hagiustificato l’omessa dichiarazione.Il tema rilevante, allora, è se la rivendicata esenzione competa omeno, restando in tale verifica assorbita ogni questione, giacchè, nelprimo caso, nessun obbligo dichiarativo può ritenersi esigibile,mentre, nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta perché nonricorrevano le condizioni per il beneficio, non anche per la violazionedell’obbligo dichiarativo.4.2.

Non può utilmente invocarsi – come ritiene il Comune -l’affermazione di principio contenuta nelle pronunce nn. 17562/2016e 17563/2016 di questa Corte, in quanto in esse si è considerata lasussistenza dell’obbligo dichiarativo nell’ipotesi, del tutto diversa,dell’agevolazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), seconda parte, inrelazione all'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (terreni da considerarsi nonfabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o daimprenditori agricoli professionali, utilizzati per attività agro-silvo-pastorale), a seguito di variazione della destinazione urbanisticadell’area, divenuta edificabile in ragione di programma dipianificazione territoriale sfociato nell'emanazione del RegolamentoUrbanistico.Nella specie, conta, invece, la predetta previsione dell’art. 10,comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che espressamente esonera ilcontribuente dal denunciare gli immobili esenti ai sensi dell’art. 7.,comma 1, lett. i), del medesimo decreto.4.3.

Senza tacere, per completezza, che la soluzione di cui alleprecedenti pronunce è stata superata dalla più recente riflessione diquesta Corte secondo cui l’onere dichiarativo della variazione deglielementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026504/1992 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 – ter, d.l. n.201/2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma769, legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazioneconsista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo inarea edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottatodall’ente impositore (v.

Cass., Sez.

T., 7 ottobre 2025, n. 26921).5.

Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato, con riguardoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.107 e 108 T.F.U.E. e 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 (rationetemporis vigente), 11 delle preleggi ed 1, comma 2, della legge n.212/2000, in relazione all’imponibilità ai fini ICI dell’immobile adibitoa scuola dell’infanzia, ponendo in evidenza che, a fronte delladecisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012,l’esenzione dal pagamento dell’ICI non poteva più essere applicataper le attività che non avessero natura esclusivamente commerciale,avendo la Commissione ritenuto che il beneficio così concepito era daconsiderarsi un aiuto di Stato non compatibile con le norme inmateria di concorrenza illegale nel mercato unionale.5.1.

Il suindicato motivo va accolto.La questione ivi coinvolta ha costituito oggetto di varie pronuncedi questa Corte, con affermazione di principio che, in assenza dipersuasivi argomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.5.2.

Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1,lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nellalegge n. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezioneNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustiziadell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P -C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata omeno svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importosimbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo delservizio.5.3.

La valutazione del Giudice regionale si è posta in contrastocon la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992non concretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del dirittodell'Unione Europea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, delTrattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno,nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuticoncessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasiforma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino ominaccino di falsare la concorrenza») solo a condizione che si accertiche l'attività svolta dal contribuente ed oggetto di tutela vengaesercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titologratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass.,Sez.

T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5, 12febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288;Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso,tra le molte altre, Cass., Sez.

T, 12 maggio 2021, n. 12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante,Cass., Sez.

T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione dellaCommissione Europea, obbliga ad una valutazione puntuale, nonNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera ilsingolo contribuente, delineando un accertamento basato sullaverifica dell'irrisorietà della retta, come precisato da questa Cortesecondo cui «[…] ”a fare il discrimine in questo caso è la retta (Cass.,Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n.13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 -01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5,n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv.654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 – 01; cosìCass., Sez.

T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass.,Sez.

T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v.

Cass., Sez.

T., 2ottobre 2023, n. 27821).Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta(cfr., tra le tante, Cass., Sez.

T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentrenon rileva che la gestione operi in perdita, essendo questa condizioneconsentanea al rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°,19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire omeno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con iproventi risulta irrilevante se l'attività si connota economicamente, ecioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico conprezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez.

T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico(cfr. Cass, Sez.

T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez.

T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragionedi applicazione dell’esenzione in esame la circostanza delfinanziamento pubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636,della legge n. 296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che lascuola concorra ad integrare il sistema nazionale di istruzione (v.legge n. 62/2000).Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormente precisandosiche:- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto,dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cuil'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svoltacon le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tuttoirrilevanti a fini che occupano.5.4.

Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema diICI, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2019, n.1036 ed i precedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto,deve riconoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi,avendo riconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’assenza di un scopo di lucro nell’esercizio di un’attività voltaall’attuazione di un servizio pubblico con modalità di gestioneeconomica, «subordinate alle regole del mercato» (così nellapronuncia in esame), trascurando ogni verifica sulle concretemodalità di svolgimento dell’attività didattica svolta e di accertare lamisura delle rette corrisposte dagli alunni e se queste possanoconsiderarsi simboliche.6.

Con la quarta, subordinata, ragione di contestazione, l’istanteha dedotto, in relazione 360, primo comma, num. 3., c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992 in rapporto all’art. 2697 c.c., osservando che, nellaspecie, non sussistevano i presupposti dell’utilizzo diretto del bene(immobile adibito a scuola materna) da parte della ChiesaParrocchiale, tenuto conto della sua locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’InfanziaSan Giuseppe, risultando dallo stesso statuto della [OSCURATO:PERSONA] la gestionepatrimoniale ed amministrativa autonoma rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], ilche giustificava i differenti codici fiscali, né ricorreva il presuppostooggettivo, non avendo la Commissione verificato, in concreto, losvolgimento di attività non commerciale ed emergendo dallo stessostatuto della [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione di una retta scolastica da partedi quasi tutti gli alunni.6.1.

Anche tale motivo va accolto, stante la sua natura connessa enon subordinata rispetto alla censura che precede.E va qui ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, inmateria di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504/1992 - che costituisce, al pari delle altre norme che prevedonotrattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regolagenerale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplicecondizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'enteNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari chenon siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possaspettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità dipubblico interesse (v., tra le tante, Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385;Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n.24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez.

T., 14febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez.

T., 27 maggio 2024, n. 14721;Cass., Sez.

T., 14 maggio 2025, n. 12947).Di regola, quindi, l'utilizzazione del bene da parte di un soggettodiverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude, in radice, ladestinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo (v.

Cass.,Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez.5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n.8870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^,15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez.

T., 14 febbraio 2023, n. 4576;Cass., Sez.

T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez.

T., 1 luglio2024, n. 17967), come chiarito anche dal Giudice delle leggi (v.

CorteCost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n.19) con riguardo alla portata dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n.446/1997).6.2.

Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si èvenuto gradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, siè precisato che l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile siadirettamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento dicompiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodatogratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per losvolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, alNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessastruttura del concedente (Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584cit., che menziona Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508;Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez.

T., 25novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez.

T., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez.

T., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez.

T., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez.

T., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass.,Sez.

T., 1 luglio 2024, n. 17967).Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di "utilizzo indiretto"finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di unrapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetticompiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e aconfigurarli come realizzatori di una medesima "architetturastrutturale" (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773).

Lacircostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in uncontratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificarel'applicazione dell'agevolazione (v.

Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025,n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez.

T., 26 giugno 2024, n.17618).6.3.

In definitiva, l'esenzione in esame compete tendenzialmentesolo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte dell'ente possessore,per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attivitàpreviste dalla norma, e può essere estesa all'ipotesi dell'utilizzoindiretto del bene, da parte dell'ente possessore, soltanto qualora ciònon snaturi la natura non commerciale dell'esercizio dell'attività inrelazione alla quale è concessa l'esenzione di cui alla lett. i) del citatoart. 7.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026La concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'entepossessore, a favore di altro ente collegato al primo nelperseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve, peraltro, esseredel tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanzache è necessario accertare in modo rigoroso (così, Cass., Sez.

T., 22dicembre 2025, n. 33584, ai cui più ampi contenuti si rimanda, cherichiama Cass., Sez.

T., 1° luglio 2024, n. 17967).6.4.

Senonchè, anche in tal caso, il Giudice d’appello ha omesso dieffettuare tale accertamento, fondando la sua valutazionesull’opinabile distinzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] «per ragioni dichiarezza gestionale» (così nella pronuncia impugnata), che puredeponeva per una diversità di gestione, senza verificare lasussistenza del rapporto di stretta strumentalità, nei termini sopraindicati, nella realizzazione dei suddetti compiti nell’ambito di unrapporto gratuito.7.

Le predette ragioni giustificano, pertanto, la cassazione dellasentenza impugnata in relazione al terzo ed al quarto motivo, conrinvio della causa al giudice del merito per l’accertamento fattualesulle concrete modalità di svolgimento dell’attività didattica svoltadalla [OSCURATO:PERSONA] alla stregua dei principi sopra delineati, verifica dimerito questa ovviamente preclusa nella presente sede.8.

Va, infine, chiarito quanto segue.La suindicata ordinanza interlocutoria ha avvertito l’esigenza diverificare l’incidenza decisoria della questione concernentel’applicabilità del regime “de minimis”, con particolare riguardo allarelazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiutidi Stato, così come risultante dalla decisione adottata dallaCommissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medioNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis d.l.n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024),dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Cortedi giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative allecause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».8.1.

Detta disposizione (come modificata dalla predetta legge), haprevisto che:- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, isoggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'impostamunicipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli entinon commerciali (IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche aseguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, ladichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili(ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modelloapprovato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sonostabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e dimessa a disposizione della stessa ai comuni.

La dichiarazione è unicaper tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo.

Per ladeterminazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presentecomma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013.

Labase imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dallaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero.

Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile,si applica quella media, pari al 5,5 per mille».- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sonostati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee,al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

Nonsi fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa irequisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcunecategorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di serviziopubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesseeconomico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea,secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea inmateria, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto,detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lostesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sonoubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo ledisposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241.

Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo lemetodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia diaiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperaresono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivorecupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026quattro quote trimestrali di pari importo.

La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono fissati i termini per la presentazione delladichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misuradegli interessi applicabili.

Con lo stesso decreto è individuata lastruttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delleoperazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissioneeuropea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari delgettito del recupero per quanto riguarda le attività' di controllo delledichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e diirrogazione delle sanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessatodalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato lariscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi adisposizione della struttura di cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione dicui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 percento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.

Se ladichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40Numero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In casodi versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, siapplica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471».8.2.

Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103della Commissione del 3 marzo 2023, resa a seguitodell’annullamento della decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre2012, disposta dalla sentenza della CGUE, 6 novembre 2018 (causeriunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) «nella parte in cui la Commissione europea non haordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla basedell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili», ivi precisando ilsuo àmbito di applicazione, secondo cui «la presente decisioneriguarda solo il recupero di quell'aiuto.

Tutti gli altri aspetti dellaprecedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presentedecisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass.Sez.

T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023aveva, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile«concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili(ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negliimmobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1,lettera i), del decreto legislativo n. 504/92» (art. 1).Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n.2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012aveva – come detto - stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Statoaccordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti noncommerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attivitàNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativon. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazionedell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con ilmercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P,C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.Commissione Europea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recuperodi un aiuto illegale è la logica e normale conseguenzadell'accertamento della sua illegalità e che diversamente sarebbeperdurati gli effetti anticoncorrenziali della misura, precisando,ancora, che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea voltead autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiutiillegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n.2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, avevaordinato (art. 1) che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiutoincompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunalesugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali chesvolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencateall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92».E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che:«L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione,soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026applicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, almomento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cuiall’art. 16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.8.3.

Nel delineato contesto, osserva la Corte che, in relazioneall’anno di imposta in oggetto (2005), non vi è alcuna esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale.E ciò perché, per effetto dello ius superveniens, i contribuentiobbligati al pagamento dell’ICI sono quelli ricompresi nel periodointercorrente dall’anno 2006 all’anno 2011, i quali possonobeneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) neilimiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione sia stataindebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta conmodalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.L’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimentodi recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solorelativamente al periodo dal 2006 al 2011, come testualmenteemerge dalla previsione del comma 1 (che prevede la presentazioneNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026della «[…] dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 […])» e delcomma 2 (secondo cui «Il versamento non è effettuato se nel periododal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovverosono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle disciplineeuropee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato […]».In tale direzione, questa Corte ha già sottolineato che «[…] pereffetto dello ius superveniens (ndr. solo) i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche insede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr. Cass., Sez.

T.,22 dicembre 2025, n. 33584).In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lasciaaperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possaessere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti sianocontenuti nei limiti de minimis e, quindi, soltanto il versamentodell’ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 puòessere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di200.000,00 € in tre anni (cfr. Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n.33584 cit.).Pertanto, nella fattispecie in rassegna, non va fatta applicazionedel principio del menzionato ius superveniens.9.

Alla stregua di quanto precede, vanno accolti il terzo ed ilquarto motivo di ricorso, mentre vanno respinto i primi due.L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese processuali di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026Piemonte che, in diversa composizione, procederà all’accertamento dicui sopra.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA –OGGETTOcomposta dai seguenti magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. 7.COMMA 1, LETT.

I),[OSCURATO:PERSONA] D.LGS. 504/1992SCUOLA MATERNALiberato [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - INAPPLICABILITA’[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] – rel. -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha deliberato di pronunciare la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, propostoil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente edisgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FGGMRZ 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGDU 54L19 H501 G).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale enomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Piemonte n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017,non notificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente.1.

Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 inrelazione, tra l’altro, ad un fabbricato concesso in locazione allaScuola dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, conriferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietariadel bene) non aveva provveduto a presentare la relativadichiarazione, né a corrispondere l’intera imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettaval’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 320/6/2014della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando ilriconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni:a. la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia non eranoda considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un'attivitàistituzionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, per ragioni di trasparenzagestionale, aveva organizzato una specifica gestione economicafinanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza dellaresponsabilità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in capo alla persona delParroco, per cui la coincidenza tra proprietario ed utilizzatoreconfermava il requisito soggettivo dell’esenzione;b. quanto al profilo oggettivo, la Commissione rilevava losvolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che,per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinataridel servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e dibilancio attestavano che la misura delle quote ovvero dei ricavi eradeterminata dalla ricerca del sostanziale conseguimento dellacopertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti edaddetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione delleimmobilizzazioni e di altri fattori.

Emergeva, dunque, un quadroobiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico,con modalità di gestione economica destinata al mantenimento dellacontinuità del servizio.

Tutto ciò per concludere che la modalità digestione evocava lo schema di servizi pubblici, anchecostituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale,subordinata alle regole di mercato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20263.

Il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avversola suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017,articolando cinque motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1.c.p.c.5.

Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio2025 veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per latrattazione della stessa in pubblica udienza in ragione della questione,di natura nomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositatoin data 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7.

Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorieex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso va accolto nei termini che seguono.Subito avvertendo che, per ragioni di ordine logico-giuridico ed ilsuo carattere – in tesi - assorbente rispetto alle altre doglianze, vaesaminato, in prima battuta, il secondo motivo di impugnazione.Di seguito, verranno scrutinati, nell’ordine, il primo, il quinto e poiil terzo ed il quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20262.

Con la seconda doglianza l’ente territoriale ha denunciato, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., la nullitàdella sentenza per motivazione apparente e, dunque, la violazionedegli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’asserita non imponibilità degli immobiliposseduti dalla [OSCURATO:PERSONA], non avendoesplicitato le ragioni della riconosciuta esenzione, nonostante leampie argomentazioni di segno contrario esposte dal Comune.2.1.

La censura non ha fondamento.Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire daCass.

Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato chedeve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez.

U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599;Cass.

Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez.

U., 9giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez.

U., 19 giugno 2018, n. 16159;Cass., Sez.

U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez.

U., 31 dicembre2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez.

T, 31 gennaio 2023, n. 2689;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026Cass., Sez.

T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez.

T., 27 febbraio2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez.

T.,11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2026, nn.1036 e 1046).2.2.

Nella fattispecie in esame la Commissione regionale hachiaramente espresso le ragioni della decisione nei termini sopraillustrati, riconoscendo la sussistenza dei due requisiti posti a basedell’esenzione e negando l’alterità soggettiva tra la ChiesaParrocchiale e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia.Per tale via, la motivazione non può considerarsi apparente, né sipone al di sotto della soglia minima costituzionalmente esigibile,appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve darconto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non ètenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez.

T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez.VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez.

II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez.

VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez.

I, 31luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez.

I, 2 agosto 2016, n. 16056 eCass., Sez.

T., 24 giugno 2021, n. 18103).3.

Va, altresì, respinto il primo motivo di impugnazione con ilquale il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112Numero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c. ed 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in ragione dell’omessapronuncia circa la debenza dell’ICI per gli immobili oggetto diaccertamento e diversi da quelli interessati dallo svolgimentodell’attività di scuola materna.3.1.

Il Comune ha, nello specifico, rappresentato (v. pagine n. 3 epoi 10 ed 11 del ricorso) che:a. l’avviso aveva contestato l’omessa dichiarazione ed il parzialeversamento in relazione a cinque unità immobiliari (I. fabbricatoconcesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] edadibito a scuola materna, censito al foglio 97, num. 69, sub. 8; II.fabbricato adito a palestra, censito al foglio 97, num. 69, sub. 5; III.fabbricato concesso in locazione alla Provincia, censito al foglio 97,num. 69, sub. 11;

IV. fabbricato adibito ad autorimessa, censito alfoglio 163, num. 13752, sub. 8);b. la contribuente non aveva formulato specifiche contestazioni inordine agli immobili di cui ai menzionati numeri II (fabbricato adito apalestra), III (fabbricato concesso in locazione alla Provincia), IV(fabbricato adibito ad autorimessa);c. la Commissione tributaria provinciale di Novara, considerandoesente l’immobile adibito a scuola dell’infanzia, aveva, nondimeno,annullato l’intero avviso di accertamento;d. nei motivi di appello il Comune aveva chiesto la riformaintegrale della sentenza e di confermare la legittimità dell’attoimpugnato;e. la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsisull’effettiva debenza dell’ICI accertata in relazione agli immobilidiversi dal fabbricato adibito a scuola dell’infanzia, confermando laNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso ed annullatol’intero avviso.3.2.

Va dato conto che, dal suo canto, la contribuente ha negatola sussistenza del dedotto vizio, osservando – di contro - che l’avvisoaveva contestato l’infedele dichiarazione ed il parziale versamentodell’imposta con riferimento al solo immobile adibito a scuola materna(accatastato al folio 97, n. 69, sub. 8), mentre rispetto alle altrequattro unità immobiliari (accatastati al folio 97, n. 69, sub. 5 e folio97, n. 71, sub.11, locato alla Provincia, nonché folio 163, n. 13752,sub. 8, locale destinato ad autorimessa) «[…] l’imposta accerta nonera dovuta in quanto trattavasi di consistenza catastalesoppressa/assorbita in altra oppure già versata» (v. pag. n. 16 delcontroricorso).3.3.

Tanto premesso, va intanto considerato che la censura risultaammissibile, nonostante l’erroneo canone censorio prescelto, potendoessere riqualificata e ricondotta, stante l’evidente rappresentazionedel vizio dedotto (omessa pronuncia sul motivo di appello edultrapetizione per aver annullato l’intero atto), al parametro di cuiall’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c. (cfr. su tali principi, tra letante Cass., Sez.VI/T, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^,24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6"-5, 12 febbraio 2019, nn.4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass.,Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6"-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass. Sez.

T. 15marzo 2022, n. 8293).Tuttavia, essa non ha pregio, perchè nessuna omissione dipronuncia vi è stata da parte del Giudice regionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20263.4.Con riguardo al dedotto vizio, va dato conto che le parti sidividono nel senso di ritenere (il Comune) che non vi fosse statacontestazione da parte della contribuente sulla debenza del tributo suibeni diversi da quello adibito a scuola dell’infanzia, mentre la ChiesaParrocchiale assume che «[…] Non è dato comprendere qualiaccertamenti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai dovuto svolgereed estendere nel dispositivo della decisione, trattandosi di punti noncontroversi: il secondo capo della domanda proposta nel giudizio dimerito dal Comune di Novara (ndr. in cui si chiedeva di accogliere lededuzioni del Comune e di confermare la legittimità dell’attoimpugnato) era evidentemente formulato in via di mero tuziorismo»(v. pag. n. 17 del controricorso).3.5.

Sta di fatto, che l’esame degli atti prodotti, consentito inragione dell’error in procedendo dedotto (cfr., ex multis, Cass., Sez.III, 7 giugno 2023, n. 16028), permette di apprendere che laCommissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente,osservando «che «con riferimento alla pretesa tributaria in concretoavanzata dal Comune (e che esclude il tributo dovuto e versato per leunità immobiliari locate alla Provincia e per quelle cedute a terzi), ladoglianza di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento»(così a pag. n. 4 della sentenza di primo grado).Risulta, in tali termini, chiaro che con l’annullamento integraledell’avviso, la Commissione aveva interamente accolto le ragioni dellacontribuente anche in relazioni ai beni diversi dall’unità immobiliareadibita ad attività didattica.3.6.

Con l’atto di appello il Comune aveva articolato il gravame,contestando, con il primo e col secondo motivo, la sussistenza deirequisiti (oggettivo e soggettivo) per beneficiare dell’esenzione, conriferimento, quindi, all’unità immobiliare destinata all’attivitàNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026didattica, mentre, con riguardo alle altre censure sollevate dallacontribuente con il ricorso di primo grado in relazione agli altri beni,ritenute «[…] non specificamente trattate dalla sentenza gravata»,aveva richiamato le «[…] deduzioni difensive di cui agli atti depositatidal Comune di Novara in primo grado, le argomentazioni e leeccezioni ivi formulate» (così a pagina n. 12 del ricorso in appello).Come sopra illustrato, la valutazione del Giudice regionale haavuto ad oggetto solo il motivo di appello concernente la menzionataesenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 inrelazione all’immobile destinato ad attività didattica e detta pronunciadeve ritenersi corretta e non omissiva per la semplice ragione chenon era stato proposto dal Comune un motivo di gravame sulladecisione del primo Giudice che aveva annullato l’intero avviso, cosìaccogliendo anche le altre censure avanzata dalla contribuente inrelazione agli altri beni.Difatti, l’ente territoriale si era limitato nel proprio appello arichiamare le altre deduzioni difensive svolte in primo grado, come seil primo Giudice le avesse ritenute assorbite nella propria valutazione,omettendo però di articolare il motivo di gravame sulla statuizione diaccoglimento delle ragioni di contestazione mosse dalla ChiesaParrocchiale contro la pretesa impositiva relativa alle altre unitàimmobiliari, che aveva giustificato l’annullamento dell’intero atto.3.7.

Il Comune, in definitiva, non si è avveduto che con lapredetta pronuncia la Commissione provinciale aveva, in realtà,deciso anche sulle ragioni di contestazione concernenti i predetti altribeni, reputando fondate le ricapitolate censure mosse dallacontribuente, il che imponeva al Comune di proporre appello anche sutale segmento di pronuncia, giustificativa dell’annullamento integraledell’atto, non potendo avvalersi del meccanismo processuale di cuiNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 perché le difese svolte dall’ente localenon erano state ritenute assorbite dal Giudice di prima istanza (népotendolo essere, stante l’oggettiva diversità delle contestazioni conriferimento a beni diversi), come erroneamente considerato dall’enteterritoriale, ma rigettate nel merito.In assenza di motivo d’appello, non può quindi esservi omissionedi pronuncia.4.

Anche la quinta doglianza risulta infondata.Con essa il Comune ha rimproverato al Giudice regionale, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992, segnalando che l’avvisoimpugnato aveva contestato l’omessa dichiarazione ICI, oltre che ilmancato versamento, il cui obbligo (dichiarativo) era da considerarsisopravvissuto alla novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n.223/2006, la quale, pur eliminando il generale obbligo didichiarazione ICI a far data dall’anno 2007, aveva nondimeno fattosalve le ipotesi di modificazioni soggettive ed oggettive comportantiriduzioni di imposta non conoscibili in via officiosa dal Comune4.1.

Tale ordine non può essere condiviso.L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 esonera dall’obbligodichiarativo i soggetti esenti ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto,per cui in relazione a tale disposizione non assume alcun rilievo lanovella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (cfr. Cass., Sez.T., 9 settembre 2024, n. 24200, sulla differenza tra il regime ICI edIMU in relazione all’obbligo dichiarativo).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026La contribuente aveva ritenuto di essere esente, il che hagiustificato l’omessa dichiarazione.Il tema rilevante, allora, è se la rivendicata esenzione competa omeno, restando in tale verifica assorbita ogni questione, giacchè, nelprimo caso, nessun obbligo dichiarativo può ritenersi esigibile,mentre, nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta perché nonricorrevano le condizioni per il beneficio, non anche per la violazionedell’obbligo dichiarativo.4.2.

Non può utilmente invocarsi – come ritiene il Comune -l’affermazione di principio contenuta nelle pronunce nn. 17562/2016e 17563/2016 di questa Corte, in quanto in esse si è considerata lasussistenza dell’obbligo dichiarativo nell’ipotesi, del tutto diversa,dell’agevolazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), seconda parte, inrelazione all'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (terreni da considerarsi nonfabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o daimprenditori agricoli professionali, utilizzati per attività agro-silvo-pastorale), a seguito di variazione della destinazione urbanisticadell’area, divenuta edificabile in ragione di programma dipianificazione territoriale sfociato nell'emanazione del RegolamentoUrbanistico.Nella specie, conta, invece, la predetta previsione dell’art. 10,comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che espressamente esonera ilcontribuente dal denunciare gli immobili esenti ai sensi dell’art. 7.,comma 1, lett. i), del medesimo decreto.4.3.

Senza tacere, per completezza, che la soluzione di cui alleprecedenti pronunce è stata superata dalla più recente riflessione diquesta Corte secondo cui l’onere dichiarativo della variazione deglielementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026504/1992 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 – ter, d.l. n.201/2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma769, legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazioneconsista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo inarea edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottatodall’ente impositore (v.

Cass., Sez.

T., 7 ottobre 2025, n. 26921).5.

Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato, con riguardoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.107 e 108 T.F.U.E. e 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 (rationetemporis vigente), 11 delle preleggi ed 1, comma 2, della legge n.212/2000, in relazione all’imponibilità ai fini ICI dell’immobile adibitoa scuola dell’infanzia, ponendo in evidenza che, a fronte delladecisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012,l’esenzione dal pagamento dell’ICI non poteva più essere applicataper le attività che non avessero natura esclusivamente commerciale,avendo la Commissione ritenuto che il beneficio così concepito era daconsiderarsi un aiuto di Stato non compatibile con le norme inmateria di concorrenza illegale nel mercato unionale.5.1.

Il suindicato motivo va accolto.La questione ivi coinvolta ha costituito oggetto di varie pronuncedi questa Corte, con affermazione di principio che, in assenza dipersuasivi argomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.5.2.

Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1,lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nellalegge n. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezioneNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustiziadell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P -C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata omeno svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importosimbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo delservizio.5.3.

La valutazione del Giudice regionale si è posta in contrastocon la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992non concretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del dirittodell'Unione Europea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, delTrattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno,nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuticoncessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasiforma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino ominaccino di falsare la concorrenza») solo a condizione che si accertiche l'attività svolta dal contribuente ed oggetto di tutela vengaesercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titologratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass.,Sez.

T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5, 12febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288;Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso,tra le molte altre, Cass., Sez.

T, 12 maggio 2021, n. 12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante,Cass., Sez.

T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione dellaCommissione Europea, obbliga ad una valutazione puntuale, nonNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera ilsingolo contribuente, delineando un accertamento basato sullaverifica dell'irrisorietà della retta, come precisato da questa Cortesecondo cui «[…] ”a fare il discrimine in questo caso è la retta (Cass.,Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n.13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 -01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5,n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv.654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 – 01; cosìCass., Sez.

T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass.,Sez.

T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v.

Cass., Sez.

T., 2ottobre 2023, n. 27821).Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta(cfr., tra le tante, Cass., Sez.

T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentrenon rileva che la gestione operi in perdita, essendo questa condizioneconsentanea al rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°,19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire omeno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con iproventi risulta irrilevante se l'attività si connota economicamente, ecioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico conprezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez.

T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico(cfr. Cass, Sez.

T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez.

T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragionedi applicazione dell’esenzione in esame la circostanza delfinanziamento pubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636,della legge n. 296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che lascuola concorra ad integrare il sistema nazionale di istruzione (v.legge n. 62/2000).Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormente precisandosiche:- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto,dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cuil'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svoltacon le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tuttoirrilevanti a fini che occupano.5.4.

Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema diICI, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez.

T., 19 gennaio 2019, n.1036 ed i precedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto,deve riconoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi,avendo riconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’assenza di un scopo di lucro nell’esercizio di un’attività voltaall’attuazione di un servizio pubblico con modalità di gestioneeconomica, «subordinate alle regole del mercato» (così nellapronuncia in esame), trascurando ogni verifica sulle concretemodalità di svolgimento dell’attività didattica svolta e di accertare lamisura delle rette corrisposte dagli alunni e se queste possanoconsiderarsi simboliche.6.

Con la quarta, subordinata, ragione di contestazione, l’istanteha dedotto, in relazione 360, primo comma, num. 3., c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992 in rapporto all’art. 2697 c.c., osservando che, nellaspecie, non sussistevano i presupposti dell’utilizzo diretto del bene(immobile adibito a scuola materna) da parte della ChiesaParrocchiale, tenuto conto della sua locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’InfanziaSan Giuseppe, risultando dallo stesso statuto della [OSCURATO:PERSONA] la gestionepatrimoniale ed amministrativa autonoma rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], ilche giustificava i differenti codici fiscali, né ricorreva il presuppostooggettivo, non avendo la Commissione verificato, in concreto, losvolgimento di attività non commerciale ed emergendo dallo stessostatuto della [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione di una retta scolastica da partedi quasi tutti gli alunni.6.1.

Anche tale motivo va accolto, stante la sua natura connessa enon subordinata rispetto alla censura che precede.E va qui ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, inmateria di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504/1992 - che costituisce, al pari delle altre norme che prevedonotrattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regolagenerale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplicecondizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'enteNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari chenon siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possaspettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità dipubblico interesse (v., tra le tante, Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385;Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n.24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez.

T., 14febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez.

T., 27 maggio 2024, n. 14721;Cass., Sez.

T., 14 maggio 2025, n. 12947).Di regola, quindi, l'utilizzazione del bene da parte di un soggettodiverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude, in radice, ladestinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo (v.

Cass.,Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez.5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n.8870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^,15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez.

T., 14 febbraio 2023, n. 4576;Cass., Sez.

T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez.

T., 1 luglio2024, n. 17967), come chiarito anche dal Giudice delle leggi (v.

CorteCost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n.19) con riguardo alla portata dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n.446/1997).6.2.

Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si èvenuto gradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, siè precisato che l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile siadirettamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento dicompiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodatogratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per losvolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, alNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessastruttura del concedente (Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n. 33584cit., che menziona Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508;Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez.

T., 25novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez.

T., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez.

T., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez.

T., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez.

T., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass.,Sez.

T., 1 luglio 2024, n. 17967).Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di "utilizzo indiretto"finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di unrapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetticompiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e aconfigurarli come realizzatori di una medesima "architetturastrutturale" (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773).

Lacircostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in uncontratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificarel'applicazione dell'agevolazione (v.

Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025,n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez.

T., 26 giugno 2024, n.17618).6.3.

In definitiva, l'esenzione in esame compete tendenzialmentesolo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte dell'ente possessore,per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attivitàpreviste dalla norma, e può essere estesa all'ipotesi dell'utilizzoindiretto del bene, da parte dell'ente possessore, soltanto qualora ciònon snaturi la natura non commerciale dell'esercizio dell'attività inrelazione alla quale è concessa l'esenzione di cui alla lett. i) del citatoart. 7.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026La concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'entepossessore, a favore di altro ente collegato al primo nelperseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve, peraltro, esseredel tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanzache è necessario accertare in modo rigoroso (così, Cass., Sez.

T., 22dicembre 2025, n. 33584, ai cui più ampi contenuti si rimanda, cherichiama Cass., Sez.

T., 1° luglio 2024, n. 17967).6.4.

Senonchè, anche in tal caso, il Giudice d’appello ha omesso dieffettuare tale accertamento, fondando la sua valutazionesull’opinabile distinzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] «per ragioni dichiarezza gestionale» (così nella pronuncia impugnata), che puredeponeva per una diversità di gestione, senza verificare lasussistenza del rapporto di stretta strumentalità, nei termini sopraindicati, nella realizzazione dei suddetti compiti nell’ambito di unrapporto gratuito.7.

Le predette ragioni giustificano, pertanto, la cassazione dellasentenza impugnata in relazione al terzo ed al quarto motivo, conrinvio della causa al giudice del merito per l’accertamento fattualesulle concrete modalità di svolgimento dell’attività didattica svoltadalla [OSCURATO:PERSONA] alla stregua dei principi sopra delineati, verifica dimerito questa ovviamente preclusa nella presente sede.8.

Va, infine, chiarito quanto segue.La suindicata ordinanza interlocutoria ha avvertito l’esigenza diverificare l’incidenza decisoria della questione concernentel’applicabilità del regime “de minimis”, con particolare riguardo allarelazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiutidi Stato, così come risultante dalla decisione adottata dallaCommissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medioNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis d.l.n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024),dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Cortedi giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative allecause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».8.1.

Detta disposizione (come modificata dalla predetta legge), haprevisto che:- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, isoggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'impostamunicipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli entinon commerciali (IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche aseguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, ladichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili(ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modelloapprovato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sonostabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e dimessa a disposizione della stessa ai comuni.

La dichiarazione è unicaper tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo.

Per ladeterminazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presentecomma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013.

Labase imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dallaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero.

Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile,si applica quella media, pari al 5,5 per mille».- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sonostati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee,al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.

Nonsi fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa irequisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcunecategorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di serviziopubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesseeconomico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea,secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea inmateria, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto,detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lostesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sonoubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo ledisposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241.

Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo lemetodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia diaiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperaresono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivorecupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026quattro quote trimestrali di pari importo.

La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono fissati i termini per la presentazione delladichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misuradegli interessi applicabili.

Con lo stesso decreto è individuata lastruttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delleoperazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissioneeuropea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari delgettito del recupero per quanto riguarda le attività' di controllo delledichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e diirrogazione delle sanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessatodalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato lariscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi adisposizione della struttura di cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione dicui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 percento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.

Se ladichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40Numero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In casodi versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, siapplica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471».8.2.

Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103della Commissione del 3 marzo 2023, resa a seguitodell’annullamento della decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre2012, disposta dalla sentenza della CGUE, 6 novembre 2018 (causeriunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) «nella parte in cui la Commissione europea non haordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla basedell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili», ivi precisando ilsuo àmbito di applicazione, secondo cui «la presente decisioneriguarda solo il recupero di quell'aiuto.

Tutti gli altri aspetti dellaprecedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presentedecisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass.Sez.

T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023aveva, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile«concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili(ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negliimmobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1,lettera i), del decreto legislativo n. 504/92» (art. 1).Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n.2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012aveva – come detto - stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Statoaccordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti noncommerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attivitàNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativon. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazionedell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con ilmercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P,C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.Commissione Europea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recuperodi un aiuto illegale è la logica e normale conseguenzadell'accertamento della sua illegalità e che diversamente sarebbeperdurati gli effetti anticoncorrenziali della misura, precisando,ancora, che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea voltead autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiutiillegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n.2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, avevaordinato (art. 1) che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiutoincompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunalesugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali chesvolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencateall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92».E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che:«L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione,soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026applicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, almomento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cuiall’art. 16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.8.3.

Nel delineato contesto, osserva la Corte che, in relazioneall’anno di imposta in oggetto (2005), non vi è alcuna esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale.E ciò perché, per effetto dello ius superveniens, i contribuentiobbligati al pagamento dell’ICI sono quelli ricompresi nel periodointercorrente dall’anno 2006 all’anno 2011, i quali possonobeneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) neilimiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione sia stataindebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta conmodalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.L’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimentodi recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solorelativamente al periodo dal 2006 al 2011, come testualmenteemerge dalla previsione del comma 1 (che prevede la presentazioneNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026della «[…] dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 […])» e delcomma 2 (secondo cui «Il versamento non è effettuato se nel periododal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovverosono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle disciplineeuropee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato […]».In tale direzione, questa Corte ha già sottolineato che «[…] pereffetto dello ius superveniens (ndr. solo) i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche insede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr. Cass., Sez.

T.,22 dicembre 2025, n. 33584).In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lasciaaperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possaessere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti sianocontenuti nei limiti de minimis e, quindi, soltanto il versamentodell’ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 puòessere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di200.000,00 € in tre anni (cfr. Cass., Sez.

T., 22 dicembre 2025, n.33584 cit.).Pertanto, nella fattispecie in rassegna, non va fatta applicazionedel principio del menzionato ius superveniens.9.

Alla stregua di quanto precede, vanno accolti il terzo ed ilquarto motivo di ricorso, mentre vanno respinto i primi due.L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese processuali di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026Piemonte che, in diversa composizione, procederà all’accertamento dicui sopra.

P.Q.Mla Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta irestanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,in diversa composizione, anche per regolare le spese del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *P.Q.Mla Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta irestanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,in diversa composizione, anche per regolare le spese del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, propostoil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente edisgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FGGMRZ 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGDU 54L19 H501 G).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale enomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Piemonte n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017,non notificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente.1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 inrelazione, tra l’altro, ad un fabbricato concesso in locazione allaScuola dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, conriferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietariadel bene) non aveva provveduto a presentare la relativadichiarazione, né a corrispondere l’intera imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettaval’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 320/6/2014della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando ilriconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni:a. la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia non eranoda considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un'attivitàistituzionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, per ragioni di trasparenzagestionale, aveva organizzato una specifica gestione economicafinanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza dellaresponsabilità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in capo alla persona delParroco, per cui la coincidenza tra proprietario ed utilizzatoreconfermava il requisito soggettivo dell’esenzione;b. quanto al profilo oggettivo, la Commissione rilevava losvolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che,per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinataridel servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e dibilancio attestavano che la misura delle quote ovvero dei ricavi eradeterminata dalla ricerca del sostanziale conseguimento dellacopertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti edaddetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione delleimmobilizzazioni e di altri fattori. Emergeva, dunque, un quadroobiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico,con modalità di gestione economica destinata al mantenimento dellacontinuità del servizio. Tutto ciò per concludere che la modalità digestione evocava lo schema di servizi pubblici, anchecostituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale,subordinata alle regole di mercato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20263. Il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avversola suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017,articolando cinque motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1.c.p.c.5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio2025 veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per latrattazione della stessa in pubblica udienza in ragione della questione,di natura nomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositatoin data 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7. Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorieex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.Subito avvertendo che, per ragioni di ordine logico-giuridico ed ilsuo carattere – in tesi - assorbente rispetto alle altre doglianze, vaesaminato, in prima battuta, il secondo motivo di impugnazione.Di seguito, verranno scrutinati, nell’ordine, il primo, il quinto e poiil terzo ed il quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Con la seconda doglianza l’ente territoriale ha denunciato, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., la nullitàdella sentenza per motivazione apparente e, dunque, la violazionedegli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’asserita non imponibilità degli immobiliposseduti dalla [OSCURATO:PERSONA], non avendoesplicitato le ragioni della riconosciuta esenzione, nonostante leampie argomentazioni di segno contrario esposte dal Comune.2.1. La censura non ha fondamento.Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire daCass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato chedeve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599;Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159;Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T.,11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn.1036 e 1046).2.2. Nella fattispecie in esame la Commissione regionale hachiaramente espresso le ragioni della decisione nei termini sopraillustrati, riconoscendo la sussistenza dei due requisiti posti a basedell’esenzione e negando l’alterità soggettiva tra la ChiesaParrocchiale e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia.Per tale via, la motivazione non può considerarsi apparente, né sipone al di sotto della soglia minima costituzionalmente esigibile,appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve darconto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non ètenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez.VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 eCass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).3. Va, altresì, respinto il primo motivo di impugnazione con ilquale il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112Numero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c. ed 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in ragione dell’omessapronuncia circa la debenza dell’ICI per gli immobili oggetto diaccertamento e diversi da quelli interessati dallo svolgimentodell’attività di scuola materna.3.1. Il Comune ha, nello specifico, rappresentato (v. pagine n. 3 epoi 10 ed 11 del ricorso) che:a. l’avviso aveva contestato l’omessa dichiarazione ed il parzialeversamento in relazione a cinque unità immobiliari (I. fabbricatoconcesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] edadibito a scuola materna, censito al foglio 97, num. 69, sub. 8; II.fabbricato adito a palestra, censito al foglio 97, num. 69, sub. 5; III.fabbricato concesso in locazione alla Provincia, censito al foglio 97,num. 69, sub. 11; IV. fabbricato adibito ad autorimessa, censito alfoglio 163, num. 13752, sub. 8);b. la contribuente non aveva formulato specifiche contestazioni inordine agli immobili di cui ai menzionati numeri II (fabbricato adito apalestra), III (fabbricato concesso in locazione alla Provincia), IV(fabbricato adibito ad autorimessa);c. la Commissione tributaria provinciale di Novara, considerandoesente l’immobile adibito a scuola dell’infanzia, aveva, nondimeno,annullato l’intero avviso di accertamento;d. nei motivi di appello il Comune aveva chiesto la riformaintegrale della sentenza e di confermare la legittimità dell’attoimpugnato;e. la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsisull’effettiva debenza dell’ICI accertata in relazione agli immobilidiversi dal fabbricato adibito a scuola dell’infanzia, confermando laNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso ed annullatol’intero avviso.3.2. Va dato conto che, dal suo canto, la contribuente ha negatola sussistenza del dedotto vizio, osservando – di contro - che l’avvisoaveva contestato l’infedele dichiarazione ed il parziale versamentodell’imposta con riferimento al solo immobile adibito a scuola materna(accatastato al folio 97, n. 69, sub. 8), mentre rispetto alle altrequattro unità immobiliari (accatastati al folio 97, n. 69, sub. 5 e folio97, n. 71, sub.11, locato alla Provincia, nonché folio 163, n. 13752,sub. 8, locale destinato ad autorimessa) «[…] l’imposta accerta nonera dovuta in quanto trattavasi di consistenza catastalesoppressa/assorbita in altra oppure già versata» (v. pag. n. 16 delcontroricorso).3.3. Tanto premesso, va intanto considerato che la censura risultaammissibile, nonostante l’erroneo canone censorio prescelto, potendoessere riqualificata e ricondotta, stante l’evidente rappresentazionedel vizio dedotto (omessa pronuncia sul motivo di appello edultrapetizione per aver annullato l’intero atto), al parametro di cuiall’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c. (cfr. su tali principi, tra letante Cass., Sez.VI/T, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^,24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6"-5, 12 febbraio 2019, nn.4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass.,Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6"-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass. Sez. T. 15marzo 2022, n. 8293).Tuttavia, essa non ha pregio, perchè nessuna omissione dipronuncia vi è stata da parte del Giudice regionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20263.4.Con riguardo al dedotto vizio, va dato conto che le parti sidividono nel senso di ritenere (il Comune) che non vi fosse statacontestazione da parte della contribuente sulla debenza del tributo suibeni diversi da quello adibito a scuola dell’infanzia, mentre la ChiesaParrocchiale assume che «[…] Non è dato comprendere qualiaccertamenti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai dovuto svolgereed estendere nel dispositivo della decisione, trattandosi di punti noncontroversi: il secondo capo della domanda proposta nel giudizio dimerito dal Comune di Novara (ndr. in cui si chiedeva di accogliere lededuzioni del Comune e di confermare la legittimità dell’attoimpugnato) era evidentemente formulato in via di mero tuziorismo»(v. pag. n. 17 del controricorso).3.5. Sta di fatto, che l’esame degli atti prodotti, consentito inragione dell’error in procedendo dedotto (cfr., ex multis, Cass., Sez.III, 7 giugno 2023, n. 16028), permette di apprendere che laCommissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente,osservando «che «con riferimento alla pretesa tributaria in concretoavanzata dal Comune (e che esclude il tributo dovuto e versato per leunità immobiliari locate alla Provincia e per quelle cedute a terzi), ladoglianza di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento»(così a pag. n. 4 della sentenza di primo grado).Risulta, in tali termini, chiaro che con l’annullamento integraledell’avviso, la Commissione aveva interamente accolto le ragioni dellacontribuente anche in relazioni ai beni diversi dall’unità immobiliareadibita ad attività didattica.3.6. Con l’atto di appello il Comune aveva articolato il gravame,contestando, con il primo e col secondo motivo, la sussistenza deirequisiti (oggettivo e soggettivo) per beneficiare dell’esenzione, conriferimento, quindi, all’unità immobiliare destinata all’attivitàNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026didattica, mentre, con riguardo alle altre censure sollevate dallacontribuente con il ricorso di primo grado in relazione agli altri beni,ritenute «[…] non specificamente trattate dalla sentenza gravata»,aveva richiamato le «[…] deduzioni difensive di cui agli atti depositatidal Comune di Novara in primo grado, le argomentazioni e leeccezioni ivi formulate» (così a pagina n. 12 del ricorso in appello).Come sopra illustrato, la valutazione del Giudice regionale haavuto ad oggetto solo il motivo di appello concernente la menzionataesenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 inrelazione all’immobile destinato ad attività didattica e detta pronunciadeve ritenersi corretta e non omissiva per la semplice ragione chenon era stato proposto dal Comune un motivo di gravame sulladecisione del primo Giudice che aveva annullato l’intero avviso, cosìaccogliendo anche le altre censure avanzata dalla contribuente inrelazione agli altri beni.Difatti, l’ente territoriale si era limitato nel proprio appello arichiamare le altre deduzioni difensive svolte in primo grado, come seil primo Giudice le avesse ritenute assorbite nella propria valutazione,omettendo però di articolare il motivo di gravame sulla statuizione diaccoglimento delle ragioni di contestazione mosse dalla ChiesaParrocchiale contro la pretesa impositiva relativa alle altre unitàimmobiliari, che aveva giustificato l’annullamento dell’intero atto.3.7. Il Comune, in definitiva, non si è avveduto che con lapredetta pronuncia la Commissione provinciale aveva, in realtà,deciso anche sulle ragioni di contestazione concernenti i predetti altribeni, reputando fondate le ricapitolate censure mosse dallacontribuente, il che imponeva al Comune di proporre appello anche sutale segmento di pronuncia, giustificativa dell’annullamento integraledell’atto, non potendo avvalersi del meccanismo processuale di cuiNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 perché le difese svolte dall’ente localenon erano state ritenute assorbite dal Giudice di prima istanza (népotendolo essere, stante l’oggettiva diversità delle contestazioni conriferimento a beni diversi), come erroneamente considerato dall’enteterritoriale, ma rigettate nel merito.In assenza di motivo d’appello, non può quindi esservi omissionedi pronuncia.4. Anche la quinta doglianza risulta infondata.Con essa il Comune ha rimproverato al Giudice regionale, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992, segnalando che l’avvisoimpugnato aveva contestato l’omessa dichiarazione ICI, oltre che ilmancato versamento, il cui obbligo (dichiarativo) era da considerarsisopravvissuto alla novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n.223/2006, la quale, pur eliminando il generale obbligo didichiarazione ICI a far data dall’anno 2007, aveva nondimeno fattosalve le ipotesi di modificazioni soggettive ed oggettive comportantiriduzioni di imposta non conoscibili in via officiosa dal Comune4.1. Tale ordine non può essere condiviso.L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 esonera dall’obbligodichiarativo i soggetti esenti ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto,per cui in relazione a tale disposizione non assume alcun rilievo lanovella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (cfr. Cass., Sez.T., 9 settembre 2024, n. 24200, sulla differenza tra il regime ICI edIMU in relazione all’obbligo dichiarativo).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026La contribuente aveva ritenuto di essere esente, il che hagiustificato l’omessa dichiarazione.Il tema rilevante, allora, è se la rivendicata esenzione competa omeno, restando in tale verifica assorbita ogni questione, giacchè, nelprimo caso, nessun obbligo dichiarativo può ritenersi esigibile,mentre, nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta perché nonricorrevano le condizioni per il beneficio, non anche per la violazionedell’obbligo dichiarativo.4.2. Non può utilmente invocarsi – come ritiene il Comune -l’affermazione di principio contenuta nelle pronunce nn. 17562/2016e 17563/2016 di questa Corte, in quanto in esse si è considerata lasussistenza dell’obbligo dichiarativo nell’ipotesi, del tutto diversa,dell’agevolazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), seconda parte, inrelazione all'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (terreni da considerarsi nonfabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o daimprenditori agricoli professionali, utilizzati per attività agro-silvo-pastorale), a seguito di variazione della destinazione urbanisticadell’area, divenuta edificabile in ragione di programma dipianificazione territoriale sfociato nell'emanazione del RegolamentoUrbanistico.Nella specie, conta, invece, la predetta previsione dell’art. 10,comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che espressamente esonera ilcontribuente dal denunciare gli immobili esenti ai sensi dell’art. 7.,comma 1, lett. i), del medesimo decreto.4.3. Senza tacere, per completezza, che la soluzione di cui alleprecedenti pronunce è stata superata dalla più recente riflessione diquesta Corte secondo cui l’onere dichiarativo della variazione deglielementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026504/1992 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 – ter, d.l. n.201/2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma769, legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazioneconsista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo inarea edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottatodall’ente impositore (v. Cass., Sez. T., 7 ottobre 2025, n. 26921).5. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato, con riguardoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.107 e 108 T.F.U.E. e 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 (rationetemporis vigente), 11 delle preleggi ed 1, comma 2, della legge n.212/2000, in relazione all’imponibilità ai fini ICI dell’immobile adibitoa scuola dell’infanzia, ponendo in evidenza che, a fronte delladecisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012,l’esenzione dal pagamento dell’ICI non poteva più essere applicataper le attività che non avessero natura esclusivamente commerciale,avendo la Commissione ritenuto che il beneficio così concepito era daconsiderarsi un aiuto di Stato non compatibile con le norme inmateria di concorrenza illegale nel mercato unionale.5.1. Il suindicato motivo va accolto.La questione ivi coinvolta ha costituito oggetto di varie pronuncedi questa Corte, con affermazione di principio che, in assenza dipersuasivi argomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.5.2. Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1,lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nellalegge n. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezioneNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustiziadell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P -C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata omeno svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importosimbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo delservizio.5.3. La valutazione del Giudice regionale si è posta in contrastocon la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992non concretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del dirittodell'Unione Europea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, delTrattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno,nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuticoncessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasiforma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino ominaccino di falsare la concorrenza») solo a condizione che si accertiche l'attività svolta dal contribuente ed oggetto di tutela vengaesercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titologratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass.,Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5, 12febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288;Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso,tra le molte altre, Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante,Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione dellaCommissione Europea, obbliga ad una valutazione puntuale, nonNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera ilsingolo contribuente, delineando un accertamento basato sullaverifica dell'irrisorietà della retta, come precisato da questa Cortesecondo cui «[…] ”a fare il discrimine in questo caso è la retta (Cass.,Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n.13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 -01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5,n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv.654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 – 01; cosìCass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass.,Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v. Cass., Sez. T., 2ottobre 2023, n. 27821).Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta(cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentrenon rileva che la gestione operi in perdita, essendo questa condizioneconsentanea al rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°,19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire omeno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con iproventi risulta irrilevante se l'attività si connota economicamente, ecioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico conprezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico(cfr. Cass, Sez. T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragionedi applicazione dell’esenzione in esame la circostanza delfinanziamento pubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636,della legge n. 296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che lascuola concorra ad integrare il sistema nazionale di istruzione (v.legge n. 62/2000).Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormente precisandosiche:- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto,dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cuil'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svoltacon le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tuttoirrilevanti a fini che occupano.5.4. Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema diICI, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2019, n.1036 ed i precedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto,deve riconoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi,avendo riconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’assenza di un scopo di lucro nell’esercizio di un’attività voltaall’attuazione di un servizio pubblico con modalità di gestioneeconomica, «subordinate alle regole del mercato» (così nellapronuncia in esame), trascurando ogni verifica sulle concretemodalità di svolgimento dell’attività didattica svolta e di accertare lamisura delle rette corrisposte dagli alunni e se queste possanoconsiderarsi simboliche.6. Con la quarta, subordinata, ragione di contestazione, l’istanteha dedotto, in relazione 360, primo comma, num. 3., c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992 in rapporto all’art. 2697 c.c., osservando che, nellaspecie, non sussistevano i presupposti dell’utilizzo diretto del bene(immobile adibito a scuola materna) da parte della ChiesaParrocchiale, tenuto conto della sua locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’InfanziaSan Giuseppe, risultando dallo stesso statuto della [OSCURATO:PERSONA] la gestionepatrimoniale ed amministrativa autonoma rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], ilche giustificava i differenti codici fiscali, né ricorreva il presuppostooggettivo, non avendo la Commissione verificato, in concreto, losvolgimento di attività non commerciale ed emergendo dallo stessostatuto della [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione di una retta scolastica da partedi quasi tutti gli alunni.6.1. Anche tale motivo va accolto, stante la sua natura connessa enon subordinata rispetto alla censura che precede.E va qui ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, inmateria di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504/1992 - che costituisce, al pari delle altre norme che prevedonotrattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regolagenerale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplicecondizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'enteNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari chenon siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possaspettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità dipubblico interesse (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385;Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n.24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721;Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12947).Di regola, quindi, l'utilizzazione del bene da parte di un soggettodiverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude, in radice, ladestinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo (v. Cass.,Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez.5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n.8870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^,15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4576;Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. T., 1 luglio2024, n. 17967), come chiarito anche dal Giudice delle leggi (v. CorteCost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n.19) con riguardo alla portata dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n.446/1997).6.2. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si èvenuto gradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, siè precisato che l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile siadirettamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento dicompiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodatogratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per losvolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, alNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessastruttura del concedente (Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584cit., che menziona Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508;Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. T., 25novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. T., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez. T., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass.,Sez. T., 1 luglio 2024, n. 17967).Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di "utilizzo indiretto"finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di unrapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetticompiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e aconfigurarli come realizzatori di una medesima "architetturastrutturale" (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773). Lacircostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in uncontratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificarel'applicazione dell'agevolazione (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez. T., 26 giugno 2024, n.17618).6.3. In definitiva, l'esenzione in esame compete tendenzialmentesolo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte dell'ente possessore,per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attivitàpreviste dalla norma, e può essere estesa all'ipotesi dell'utilizzoindiretto del bene, da parte dell'ente possessore, soltanto qualora ciònon snaturi la natura non commerciale dell'esercizio dell'attività inrelazione alla quale è concessa l'esenzione di cui alla lett. i) del citatoart. 7.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026La concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'entepossessore, a favore di altro ente collegato al primo nelperseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve, peraltro, esseredel tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanzache è necessario accertare in modo rigoroso (così, Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33584, ai cui più ampi contenuti si rimanda, cherichiama Cass., Sez. T., 1° luglio 2024, n. 17967).6.4. Senonchè, anche in tal caso, il Giudice d’appello ha omesso dieffettuare tale accertamento, fondando la sua valutazionesull’opinabile distinzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] «per ragioni dichiarezza gestionale» (così nella pronuncia impugnata), che puredeponeva per una diversità di gestione, senza verificare lasussistenza del rapporto di stretta strumentalità, nei termini sopraindicati, nella realizzazione dei suddetti compiti nell’ambito di unrapporto gratuito.7. Le predette ragioni giustificano, pertanto, la cassazione dellasentenza impugnata in relazione al terzo ed al quarto motivo, conrinvio della causa al giudice del merito per l’accertamento fattualesulle concrete modalità di svolgimento dell’attività didattica svoltadalla [OSCURATO:PERSONA] alla stregua dei principi sopra delineati, verifica dimerito questa ovviamente preclusa nella presente sede.8. Va, infine, chiarito quanto segue.La suindicata ordinanza interlocutoria ha avvertito l’esigenza diverificare l’incidenza decisoria della questione concernentel’applicabilità del regime “de minimis”, con particolare riguardo allarelazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiutidi Stato, così come risultante dalla decisione adottata dallaCommissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medioNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis d.l.n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024),dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Cortedi giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative allecause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».8.1. Detta disposizione (come modificata dalla predetta legge), haprevisto che:- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, isoggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'impostamunicipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli entinon commerciali (IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche aseguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, ladichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili(ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modelloapprovato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sonostabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e dimessa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unicaper tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per ladeterminazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presentecomma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. Labase imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dallaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile,si applica quella media, pari al 5,5 per mille».- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sonostati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee,al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Nonsi fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa irequisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcunecategorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di serviziopubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesseeconomico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea,secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea inmateria, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto,detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lostesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sonoubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo ledisposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo lemetodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia diaiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperaresono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivorecupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono fissati i termini per la presentazione delladichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misuradegli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata lastruttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delleoperazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissioneeuropea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari delgettito del recupero per quanto riguarda le attività' di controllo delledichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e diirrogazione delle sanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessatodalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato lariscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi adisposizione della struttura di cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione dicui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 percento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se ladichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40Numero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In casodi versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, siapplica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471».8.2. Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103della Commissione del 3 marzo 2023, resa a seguitodell’annullamento della decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre2012, disposta dalla sentenza della CGUE, 6 novembre 2018 (causeriunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) «nella parte in cui la Commissione europea non haordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla basedell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili», ivi precisando ilsuo àmbito di applicazione, secondo cui «la presente decisioneriguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti gli altri aspetti dellaprecedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presentedecisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass.Sez. T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023aveva, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile«concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili(ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negliimmobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1,lettera i), del decreto legislativo n. 504/92» (art. 1).Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n.2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012aveva – come detto - stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Statoaccordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti noncommerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attivitàNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativon. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazionedell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con ilmercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P,C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.Commissione Europea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recuperodi un aiuto illegale è la logica e normale conseguenzadell'accertamento della sua illegalità e che diversamente sarebbeperdurati gli effetti anticoncorrenziali della misura, precisando,ancora, che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea voltead autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiutiillegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n.2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, avevaordinato (art. 1) che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiutoincompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunalesugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali chesvolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencateall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92».E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che:«L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione,soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026applicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, almomento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cuiall’art. 16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.8.3. Nel delineato contesto, osserva la Corte che, in relazioneall’anno di imposta in oggetto (2005), non vi è alcuna esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale.E ciò perché, per effetto dello ius superveniens, i contribuentiobbligati al pagamento dell’ICI sono quelli ricompresi nel periodointercorrente dall’anno 2006 all’anno 2011, i quali possonobeneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) neilimiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione sia stataindebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta conmodalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.L’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimentodi recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solorelativamente al periodo dal 2006 al 2011, come testualmenteemerge dalla previsione del comma 1 (che prevede la presentazioneNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026della «[…] dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 […])» e delcomma 2 (secondo cui «Il versamento non è effettuato se nel periododal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovverosono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle disciplineeuropee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato […]».In tale direzione, questa Corte ha già sottolineato che «[…] pereffetto dello ius superveniens (ndr. solo) i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche insede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr. Cass., Sez. T.,22 dicembre 2025, n. 33584).In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lasciaaperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possaessere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti sianocontenuti nei limiti de minimis e, quindi, soltanto il versamentodell’ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 puòessere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di200.000,00 € in tre anni (cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n.33584 cit.).Pertanto, nella fattispecie in rassegna, non va fatta applicazionedel principio del menzionato ius superveniens.9. Alla stregua di quanto precede, vanno accolti il terzo ed ilquarto motivo di ricorso, mentre vanno respinto i primi due.L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese processuali di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026Piemonte che, in diversa composizione, procederà all’accertamento dicui sopra.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA –OGGETTOcomposta dai seguenti magistrati:  [OSCURATO:PERSONA]. 7.COMMA 1, LETT. I),[OSCURATO:PERSONA]  D.LGS. 504/1992SCUOLA MATERNALiberato [OSCURATO:PERSONA] Consigliere  - INAPPLICABILITA’[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] – rel.  -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha deliberato di pronunciare la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, propostoil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giuntacomunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragionedi procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente edisgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FGGMRZ 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RMNGDU 54L19 H501 G).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale enomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Piemonte n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017,non notificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 12 novembre 2025.UDITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025,con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente.1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui ilComune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 inrelazione, tra l’altro, ad un fabbricato concesso in locazione allaScuola dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, conriferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietariadel bene) non aveva provveduto a presentare la relativadichiarazione, né a corrispondere l’intera imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettaval’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 320/6/2014della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando ilriconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni:a. la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia non eranoda considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un'attivitàistituzionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, per ragioni di trasparenzagestionale, aveva organizzato una specifica gestione economicafinanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza dellaresponsabilità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in capo alla persona delParroco, per cui la coincidenza tra proprietario ed utilizzatoreconfermava il requisito soggettivo dell’esenzione;b. quanto al profilo oggettivo, la Commissione rilevava losvolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che,per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinataridel servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e dibilancio attestavano che la misura delle quote ovvero dei ricavi eradeterminata dalla ricerca del sostanziale conseguimento dellacopertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti edaddetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione delleimmobilizzazioni e di altri fattori. Emergeva, dunque, un quadroobiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico,con modalità di gestione economica destinata al mantenimento dellacontinuità del servizio. Tutto ciò per concludere che la modalità digestione evocava lo schema di servizi pubblici, anchecostituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale,subordinata alle regole di mercato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20263. Il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avversola suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017,articolando cinque motivi di impugnazione, successivamentedepositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamentedepositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380-bis.1.c.p.c.5. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio2025 veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per latrattazione della stessa in pubblica udienza in ragione della questione,di natura nomofilattica, ivi indicata.6. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ha depositatoin data 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.7. Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorieex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.Subito avvertendo che, per ragioni di ordine logico-giuridico ed ilsuo carattere – in tesi - assorbente rispetto alle altre doglianze, vaesaminato, in prima battuta, il secondo motivo di impugnazione.Di seguito, verranno scrutinati, nell’ordine, il primo, il quinto e poiil terzo ed il quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Con la seconda doglianza l’ente territoriale ha denunciato, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., la nullitàdella sentenza per motivazione apparente e, dunque, la violazionedegli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’asserita non imponibilità degli immobiliposseduti dalla [OSCURATO:PERSONA], non avendoesplicitato le ragioni della riconosciuta esenzione, nonostante leampie argomentazioni di segno contrario esposte dal Comune.2.1. La censura non ha fondamento.Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire daCass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato chedeve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599;Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159;Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T.,11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn.1036 e 1046).2.2. Nella fattispecie in esame la Commissione regionale hachiaramente espresso le ragioni della decisione nei termini sopraillustrati, riconoscendo la sussistenza dei due requisiti posti a basedell’esenzione e negando l’alterità soggettiva tra la ChiesaParrocchiale e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia.Per tale via, la motivazione non può considerarsi apparente, né sipone al di sotto della soglia minima costituzionalmente esigibile,appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve darconto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non ètenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez.VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937;Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 eCass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).3. Va, altresì, respinto il primo motivo di impugnazione con ilquale il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112Numero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c. ed 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in ragione dell’omessapronuncia circa la debenza dell’ICI per gli immobili oggetto diaccertamento e diversi da quelli interessati dallo svolgimentodell’attività di scuola materna.3.1. Il Comune ha, nello specifico, rappresentato (v. pagine n. 3 epoi 10 ed 11 del ricorso) che:a. l’avviso aveva contestato l’omessa dichiarazione ed il parzialeversamento in relazione a cinque unità immobiliari (I. fabbricatoconcesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] edadibito a scuola materna, censito al foglio 97, num. 69, sub. 8; II.fabbricato adito a palestra, censito al foglio 97, num. 69, sub. 5; III.fabbricato concesso in locazione alla Provincia, censito al foglio 97,num. 69, sub. 11; IV. fabbricato adibito ad autorimessa, censito alfoglio 163, num. 13752, sub. 8);b. la contribuente non aveva formulato specifiche contestazioni inordine agli immobili di cui ai menzionati numeri II (fabbricato adito apalestra), III (fabbricato concesso in locazione alla Provincia), IV(fabbricato adibito ad autorimessa);c. la Commissione tributaria provinciale di Novara, considerandoesente l’immobile adibito a scuola dell’infanzia, aveva, nondimeno,annullato l’intero avviso di accertamento;d. nei motivi di appello il Comune aveva chiesto la riformaintegrale della sentenza e di confermare la legittimità dell’attoimpugnato;e. la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsisull’effettiva debenza dell’ICI accertata in relazione agli immobilidiversi dal fabbricato adibito a scuola dell’infanzia, confermando laNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso ed annullatol’intero avviso.3.2. Va dato conto che, dal suo canto, la contribuente ha negatola sussistenza del dedotto vizio, osservando – di contro - che l’avvisoaveva contestato l’infedele dichiarazione ed il parziale versamentodell’imposta con riferimento al solo immobile adibito a scuola materna(accatastato al folio 97, n. 69, sub. 8), mentre rispetto alle altrequattro unità immobiliari (accatastati al folio 97, n. 69, sub. 5 e folio97, n. 71, sub.11, locato alla Provincia, nonché folio 163, n. 13752,sub. 8, locale destinato ad autorimessa) «[…] l’imposta accerta nonera dovuta in quanto trattavasi di consistenza catastalesoppressa/assorbita in altra oppure già versata» (v. pag. n. 16 delcontroricorso).3.3. Tanto premesso, va intanto considerato che la censura risultaammissibile, nonostante l’erroneo canone censorio prescelto, potendoessere riqualificata e ricondotta, stante l’evidente rappresentazionedel vizio dedotto (omessa pronuncia sul motivo di appello edultrapetizione per aver annullato l’intero atto), al parametro di cuiall’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c. (cfr. su tali principi, tra letante Cass., Sez.VI/T, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^,24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6"-5, 12 febbraio 2019, nn.4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass.,Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6"-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass. Sez. T. 15marzo 2022, n. 8293).Tuttavia, essa non ha pregio, perchè nessuna omissione dipronuncia vi è stata da parte del Giudice regionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/20263.4.Con riguardo al dedotto vizio, va dato conto che le parti sidividono nel senso di ritenere (il Comune) che non vi fosse statacontestazione da parte della contribuente sulla debenza del tributo suibeni diversi da quello adibito a scuola dell’infanzia, mentre la ChiesaParrocchiale assume che «[…] Non è dato comprendere qualiaccertamenti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai dovuto svolgereed estendere nel dispositivo della decisione, trattandosi di punti noncontroversi: il secondo capo della domanda proposta nel giudizio dimerito dal Comune di Novara (ndr. in cui si chiedeva di accogliere lededuzioni del Comune e di confermare la legittimità dell’attoimpugnato) era evidentemente formulato in via di mero tuziorismo»(v. pag. n. 17 del controricorso).3.5. Sta di fatto, che l’esame degli atti prodotti, consentito inragione dell’error in procedendo dedotto (cfr., ex multis, Cass., Sez.III, 7 giugno 2023, n. 16028), permette di apprendere che laCommissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente,osservando «che «con riferimento alla pretesa tributaria in concretoavanzata dal Comune (e che esclude il tributo dovuto e versato per leunità immobiliari locate alla Provincia e per quelle cedute a terzi), ladoglianza di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento»(così a pag. n. 4 della sentenza di primo grado).Risulta, in tali termini, chiaro che con l’annullamento integraledell’avviso, la Commissione aveva interamente accolto le ragioni dellacontribuente anche in relazioni ai beni diversi dall’unità immobiliareadibita ad attività didattica.3.6. Con l’atto di appello il Comune aveva articolato il gravame,contestando, con il primo e col secondo motivo, la sussistenza deirequisiti (oggettivo e soggettivo) per beneficiare dell’esenzione, conriferimento, quindi, all’unità immobiliare destinata all’attivitàNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026didattica, mentre, con riguardo alle altre censure sollevate dallacontribuente con il ricorso di primo grado in relazione agli altri beni,ritenute «[…] non specificamente trattate dalla sentenza gravata»,aveva richiamato le «[…] deduzioni difensive di cui agli atti depositatidal Comune di Novara in primo grado, le argomentazioni e leeccezioni ivi formulate» (così a pagina n. 12 del ricorso in appello).Come sopra illustrato, la valutazione del Giudice regionale haavuto ad oggetto solo il motivo di appello concernente la menzionataesenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 inrelazione all’immobile destinato ad attività didattica e detta pronunciadeve ritenersi corretta e non omissiva per la semplice ragione chenon era stato proposto dal Comune un motivo di gravame sulladecisione del primo Giudice che aveva annullato l’intero avviso, cosìaccogliendo anche le altre censure avanzata dalla contribuente inrelazione agli altri beni.Difatti, l’ente territoriale si era limitato nel proprio appello arichiamare le altre deduzioni difensive svolte in primo grado, come seil primo Giudice le avesse ritenute assorbite nella propria valutazione,omettendo però di articolare il motivo di gravame sulla statuizione diaccoglimento delle ragioni di contestazione mosse dalla ChiesaParrocchiale contro la pretesa impositiva relativa alle altre unitàimmobiliari, che aveva giustificato l’annullamento dell’intero atto.3.7. Il Comune, in definitiva, non si è avveduto che con lapredetta pronuncia la Commissione provinciale aveva, in realtà,deciso anche sulle ragioni di contestazione concernenti i predetti altribeni, reputando fondate le ricapitolate censure mosse dallacontribuente, il che imponeva al Comune di proporre appello anche sutale segmento di pronuncia, giustificativa dell’annullamento integraledell’atto, non potendo avvalersi del meccanismo processuale di cuiNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026all’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 perché le difese svolte dall’ente localenon erano state ritenute assorbite dal Giudice di prima istanza (népotendolo essere, stante l’oggettiva diversità delle contestazioni conriferimento a beni diversi), come erroneamente considerato dall’enteterritoriale, ma rigettate nel merito.In assenza di motivo d’appello, non può quindi esservi omissionedi pronuncia.4. Anche la quinta doglianza risulta infondata.Con essa il Comune ha rimproverato al Giudice regionale, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992, segnalando che l’avvisoimpugnato aveva contestato l’omessa dichiarazione ICI, oltre che ilmancato versamento, il cui obbligo (dichiarativo) era da considerarsisopravvissuto alla novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n.223/2006, la quale, pur eliminando il generale obbligo didichiarazione ICI a far data dall’anno 2007, aveva nondimeno fattosalve le ipotesi di modificazioni soggettive ed oggettive comportantiriduzioni di imposta non conoscibili in via officiosa dal Comune4.1. Tale ordine non può essere condiviso.L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 esonera dall’obbligodichiarativo i soggetti esenti ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto,per cui in relazione a tale disposizione non assume alcun rilievo lanovella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (cfr. Cass., Sez.T., 9 settembre 2024, n. 24200, sulla differenza tra il regime ICI edIMU in relazione all’obbligo dichiarativo).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026La contribuente aveva ritenuto di essere esente, il che hagiustificato l’omessa dichiarazione.Il tema rilevante, allora, è se la rivendicata esenzione competa omeno, restando in tale verifica assorbita ogni questione, giacchè, nelprimo caso, nessun obbligo dichiarativo può ritenersi esigibile,mentre, nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta perché nonricorrevano le condizioni per il beneficio, non anche per la violazionedell’obbligo dichiarativo.4.2. Non può utilmente invocarsi – come ritiene il Comune -l’affermazione di principio contenuta nelle pronunce nn. 17562/2016e 17563/2016 di questa Corte, in quanto in esse si è considerata lasussistenza dell’obbligo dichiarativo nell’ipotesi, del tutto diversa,dell’agevolazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), seconda parte, inrelazione all'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (terreni da considerarsi nonfabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o daimprenditori agricoli professionali, utilizzati per attività agro-silvo-pastorale), a seguito di variazione della destinazione urbanisticadell’area, divenuta edificabile in ragione di programma dipianificazione territoriale sfociato nell'emanazione del RegolamentoUrbanistico.Nella specie, conta, invece, la predetta previsione dell’art. 10,comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che espressamente esonera ilcontribuente dal denunciare gli immobili esenti ai sensi dell’art. 7.,comma 1, lett. i), del medesimo decreto.4.3. Senza tacere, per completezza, che la soluzione di cui alleprecedenti pronunce è stata superata dalla più recente riflessione diquesta Corte secondo cui l’onere dichiarativo della variazione deglielementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026504/1992 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 – ter, d.l. n.201/2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma769, legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazioneconsista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo inarea edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottatodall’ente impositore (v. Cass., Sez. T., 7 ottobre 2025, n. 26921).5. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato, con riguardoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.107 e 108 T.F.U.E. e 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 (rationetemporis vigente), 11 delle preleggi ed 1, comma 2, della legge n.212/2000, in relazione all’imponibilità ai fini ICI dell’immobile adibitoa scuola dell’infanzia, ponendo in evidenza che, a fronte delladecisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012,l’esenzione dal pagamento dell’ICI non poteva più essere applicataper le attività che non avessero natura esclusivamente commerciale,avendo la Commissione ritenuto che il beneficio così concepito era daconsiderarsi un aiuto di Stato non compatibile con le norme inmateria di concorrenza illegale nel mercato unionale.5.1. Il suindicato motivo va accolto.La questione ivi coinvolta ha costituito oggetto di varie pronuncedi questa Corte, con affermazione di principio che, in assenza dipersuasivi argomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.5.2. Va allora premesso che la previsione dell’art. 7, comma 1,lett. i), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n.203/2005, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nellalegge n. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, conmodificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell'accezioneNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustiziadell'Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P -C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l'attività sia stata omeno svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importosimbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo delservizio.5.3. La valutazione del Giudice regionale si è posta in contrastocon la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:- la previsione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992non concretizza una forma di aiuto di Stato in violazione del dirittodell'Unione Europea (in particolare con l'art. 107, paragrafo 1, delTrattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno,nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuticoncessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasiforma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino ominaccino di falsare la concorrenza») solo a condizione che si accertiche l'attività svolta dal contribuente ed oggetto di tutela vengaesercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titologratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass.,Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5, 12febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288;Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso,tra le molte altre, Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539);- più specificamente, è stato chiarito che il paradigma dell’attivitàsvolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivosimbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante,Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione dellaCommissione Europea, obbliga ad una valutazione puntuale, nonNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera ilsingolo contribuente, delineando un accertamento basato sullaverifica dell'irrisorietà della retta, come precisato da questa Cortesecondo cui «[…] ”a fare il discrimine in questo caso è la retta (Cass.,Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n.13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 -01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 - 01; Cass., Sez. 5,n. 10483 del 2016, Rv. 639985 - 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv.654969 - 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 – 01; cosìCass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass.,Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v. Cass., Sez. T., 2ottobre 2023, n. 27821).Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità della retta(cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentrenon rileva che la gestione operi in perdita, essendo questa condizioneconsentanea al rischio dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°,19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire omeno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con iproventi risulta irrilevante se l'attività si connota economicamente, ecioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico conprezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560;Cass., Sez. T., 27 giugno 2024, n. 17704).Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgeresociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente adescluderne la classificazione in termini di attività economica; perescludere la natura economica dell'attività è necessario che essa siaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico(cfr. Cass, Sez. T., 6 dicembre 2024, n. 31336).Così come si è negato (cfr. ex multis, Cass., Sez. T., 22 dicembre2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragionedi applicazione dell’esenzione in esame la circostanza delfinanziamento pubblico delle scuole paritarie (art. 1, comma 636,della legge n. 296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che lascuola concorra ad integrare il sistema nazionale di istruzione (v.legge n. 62/2000).Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormente precisandosiche:- il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto,dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cuil'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svoltacon le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile2015, n. 6711)»;- il riconoscimento del diritto all'esenzione, dunque, è legatoall'accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attivitàsopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presuppostooggettivo per l'esenzione dall'ICI e rende privo di rilievo alcuno ilrichiamo al tenore delle disposizioni statutarie, in sé del tuttoirrilevanti a fini che occupano.5.4. Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema diICI, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez.T., 22 dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2019, n.1036 ed i precedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto,deve riconoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi,avendo riconosciuto l'esenzione in ragione della tipologia dell’attività,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’assenza di un scopo di lucro nell’esercizio di un’attività voltaall’attuazione di un servizio pubblico con modalità di gestioneeconomica, «subordinate alle regole del mercato» (così nellapronuncia in esame), trascurando ogni verifica sulle concretemodalità di svolgimento dell’attività didattica svolta e di accertare lamisura delle rette corrisposte dagli alunni e se queste possanoconsiderarsi simboliche.6. Con la quarta, subordinata, ragione di contestazione, l’istanteha dedotto, in relazione 360, primo comma, num. 3., c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.n. 504/1992 in rapporto all’art. 2697 c.c., osservando che, nellaspecie, non sussistevano i presupposti dell’utilizzo diretto del bene(immobile adibito a scuola materna) da parte della ChiesaParrocchiale, tenuto conto della sua locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’InfanziaSan Giuseppe, risultando dallo stesso statuto della [OSCURATO:PERSONA] la gestionepatrimoniale ed amministrativa autonoma rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], ilche giustificava i differenti codici fiscali, né ricorreva il presuppostooggettivo, non avendo la Commissione verificato, in concreto, losvolgimento di attività non commerciale ed emergendo dallo stessostatuto della [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione di una retta scolastica da partedi quasi tutti gli alunni.6.1. Anche tale motivo va accolto, stante la sua natura connessa enon subordinata rispetto alla censura che precede.E va qui ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, inmateria di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504/1992 - che costituisce, al pari delle altre norme che prevedonotrattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regolagenerale ed è perciò di stretta interpretazione - opera alla duplicecondizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'enteNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari chenon siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possaspettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità dipubblico interesse (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584, che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385;Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n.24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721;Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12947).Di regola, quindi, l'utilizzazione del bene da parte di un soggettodiverso da quello a cui spetta l'esenzione, esclude, in radice, ladestinazione del bene ai compiti istituzionali di quest'ultimo (v. Cass.,Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez.5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n.8870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^,15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4576;Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. T., 1 luglio2024, n. 17967), come chiarito anche dal Giudice delle leggi (v. CorteCost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n.19) con riguardo alla portata dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n.446/1997).6.2. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si èvenuto gradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, siè precisato che l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile siadirettamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento dicompiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodatogratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per losvolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, alNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessastruttura del concedente (Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584cit., che menziona Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508;Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. T., 25novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. T., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez. T., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass.,Sez. T., 1 luglio 2024, n. 17967).Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di "utilizzo indiretto"finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di unrapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetticompiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e aconfigurarli come realizzatori di una medesima "architetturastrutturale" (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773). Lacircostanza che l'utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in uncontratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificarel'applicazione dell'agevolazione (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025,n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez. T., 26 giugno 2024, n.17618).6.3. In definitiva, l'esenzione in esame compete tendenzialmentesolo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte dell'ente possessore,per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attivitàpreviste dalla norma, e può essere estesa all'ipotesi dell'utilizzoindiretto del bene, da parte dell'ente possessore, soltanto qualora ciònon snaturi la natura non commerciale dell'esercizio dell'attività inrelazione alla quale è concessa l'esenzione di cui alla lett. i) del citatoart. 7.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026La concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'entepossessore, a favore di altro ente collegato al primo nelperseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve, peraltro, esseredel tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanzache è necessario accertare in modo rigoroso (così, Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33584, ai cui più ampi contenuti si rimanda, cherichiama Cass., Sez. T., 1° luglio 2024, n. 17967).6.4. Senonchè, anche in tal caso, il Giudice d’appello ha omesso dieffettuare tale accertamento, fondando la sua valutazionesull’opinabile distinzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] «per ragioni dichiarezza gestionale» (così nella pronuncia impugnata), che puredeponeva per una diversità di gestione, senza verificare lasussistenza del rapporto di stretta strumentalità, nei termini sopraindicati, nella realizzazione dei suddetti compiti nell’ambito di unrapporto gratuito.7. Le predette ragioni giustificano, pertanto, la cassazione dellasentenza impugnata in relazione al terzo ed al quarto motivo, conrinvio della causa al giudice del merito per l’accertamento fattualesulle concrete modalità di svolgimento dell’attività didattica svoltadalla [OSCURATO:PERSONA] alla stregua dei principi sopra delineati, verifica dimerito questa ovviamente preclusa nella presente sede.8. Va, infine, chiarito quanto segue.La suindicata ordinanza interlocutoria ha avvertito l’esigenza diverificare l’incidenza decisoria della questione concernentel’applicabilità del regime “de minimis”, con particolare riguardo allarelazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiutidi Stato, così come risultante dalla decisione adottata dallaCommissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medioNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis d.l.n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024),dettando «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Cortedi giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative allecause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».8.1. Detta disposizione (come modificata dalla predetta legge), haprevisto che:- (comma 1) «Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte digiustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle causeriunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni dellaCommissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, isoggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'impostamunicipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli entinon commerciali (IMU/[OSCURATO:PERSONA]) in almeno uno degli anni 2012 e2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche aseguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, ladichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili(ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modelloapprovato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sonostabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e dimessa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unicaper tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per ladeterminazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presentecomma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. Labase imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dallaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dalrecupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile,si applica quella media, pari al 5,5 per mille».- (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sonostati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee,al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Nonsi fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa irequisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcunecategorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di serviziopubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesseeconomico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea,secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea inmateria, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea».- (comma 3) «Il versamento delle somme relative all'aiuto,detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lostesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sonoubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo ledisposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo lemetodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia diaiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperaresono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivorecupero».- (comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degliinteressi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate inNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazionedeve essere indicata nella dichiarazione».- (comma 5) «Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono fissati i termini per la presentazione delladichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misuradegli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata lastruttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delleoperazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».- (comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5,adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissioneeuropea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari delgettito del recupero per quanto riguarda le attività' di controllo delledichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e diirrogazione delle sanzioni di cui al comma 8».- (comma 7) «Le attività di controllo delle dichiarazioni e deiversamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione dellesanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessatodalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato lariscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi adisposizione della struttura di cui al comma 5».- (comma 8) «Per l'omessa presentazione della dichiarazione dicui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 percento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se ladichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40Numero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In casodi versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, siapplica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471».8.2. Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103della Commissione del 3 marzo 2023, resa a seguitodell’annullamento della decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre2012, disposta dalla sentenza della CGUE, 6 novembre 2018 (causeriunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) «nella parte in cui la Commissione europea non haordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla basedell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili», ivi precisando ilsuo àmbito di applicazione, secondo cui «la presente decisioneriguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti gli altri aspetti dellaprecedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presentedecisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass.Sez. T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).La decisione 2023/2103 della Commissione del 3 marzo 2023aveva, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile«concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili(ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negliimmobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1,lettera i), del decreto legislativo n. 504/92» (art. 1).Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n.2013/284/UE della Commissione Europea del 19 dicembre 2012aveva – come detto - stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di Statoaccordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti noncommerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attivitàNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativon. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazionedell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con ilmercato interno».Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P,C-624/16, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vs.Commissione Europea ed altri, aveva chiarito che l'ordine di recuperodi un aiuto illegale è la logica e normale conseguenzadell'accertamento della sua illegalità e che diversamente sarebbeperdurati gli effetti anticoncorrenziali della misura, precisando,ancora, che le decisioni della Commissione dell’Unione Europea voltead autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale.Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane nonabbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiutiillegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI, la decisione n.2023/2103/UE della Commissione Europea del 3 marzo 2023, avevaordinato (art. 1) che: «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiutoincompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunalesugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali chesvolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencateall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92».E ciò, pur con l’attenuazione “fisiologica” (artt. 2 e 3) che:«L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione,soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (37) o dell'articolo 2del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale siaNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026applicabile al momento della concessione dell'aiuto»; e che: «L'aiutoindividuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, almomento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamentoadottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 odell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altroregime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino aconcorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo diaiuti».Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cuiall’art. 16-bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE dellaCommissione Europea del 3 marzo 2023.8.3. Nel delineato contesto, osserva la Corte che, in relazioneall’anno di imposta in oggetto (2005), non vi è alcuna esigenza di uncoordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale.E ciò perché, per effetto dello ius superveniens, i contribuentiobbligati al pagamento dell’ICI sono quelli ricompresi nel periodointercorrente dall’anno 2006 all’anno 2011, i quali possonobeneficiare dell’esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) neilimiti delle «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione sia stataindebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta conmodalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 delTrattato sul funzionamento dell’Unione Europea.L’art. 16-bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimentodi recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) solorelativamente al periodo dal 2006 al 2011, come testualmenteemerge dalla previsione del comma 1 (che prevede la presentazioneNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026della «[…] dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 […])» e delcomma 2 (secondo cui «Il versamento non è effettuato se nel periododal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovverosono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle disciplineeuropee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato […]».In tale direzione, questa Corte ha già sottolineato che «[…] pereffetto dello ius superveniens (ndr. solo) i contribuenti obbligati alpagamento dell’ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006all’anno 2011 possono beneficiare dell’esonero dal recupero (anche insede giudiziale) nei limiti delle «soglie di aiuto» (cfr. Cass., Sez. T.,22 dicembre 2025, n. 33584).In definitiva, il richiamato art. 16-bis d.l. n. 131/2024, lasciaaperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possaessere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti sianocontenuti nei limiti de minimis e, quindi, soltanto il versamentodell’ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 puòessere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di200.000,00 € in tre anni (cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n.33584 cit.).Pertanto, nella fattispecie in rassegna, non va fatta applicazionedel principio del menzionato ius superveniens.9. Alla stregua di quanto precede, vanno accolti il terzo ed ilquarto motivo di ricorso, mentre vanno respinto i primi due.L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese processuali di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delNumero registro generale 21877/2017Numero sezionale 729/2025Numero di raccolta generale 6953/2026Data pubblicazione 23/03/2026Piemonte che, in diversa composizione, procederà all’accertamento dicui sopra. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta irestanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,in diversa composizione, anche per regolare le spese del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *P.Q.Mla Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta irestanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,in diversa composizione, anche per regolare le spese del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA] StallaPDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 06953/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris