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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 settembre 2020

Cassazione n. 38143/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Messina il 15/09/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società Nebroter s.r.I., volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il controllo giudiziario dell'impresa, destinataria della misura alla c.d. interdittiva antimafia di cui all'art. 34 d.lgs. cit.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società, articolando un unico motivo con cui deduce mancanza di motivazione e, quindi, violazione di legge in relazione all'art. 34 bis cit.; si fa riferimento, da una parte, all'assunto della Corte secondo cui la struttura di una società familiare composta dai figli di un condannato per mafia ([OSCURATO:PERSONA]) difetterebbe di sostanziale alterità dei soci rispetto al soggetto condannato, e, dall'altra, all'affermazione relativa alla esistenza di indizi di coinvolgimento in reati di mafia per uno dt;figli del condannato, [OSCURATO:PERSONA], che, invece, non avrebbe in passato esitato a presentare in più occasioni denunce ai carabinieri, così rivelando un comportamento incompatibile con la vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata.

Sarebbe stata sostanzialmente omessa la valutazione dei presupposti previsti dalla legge per l'invocato controllo giudiziario della impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

"Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez.

Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez.

U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Nello stesso senso Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare.

Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la' ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili"(Sez.

U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez.

U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez.

U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829).

In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez.

U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).

3. Sulla base di tale quadro di riferimento, a fronte di una motivazione con cui la Corte ha spiegato come l'impresa in questione, composta dai figli del ricorrente- condannato per mafia- si sia costituita dopo la condanna di primo grado dello stesso Calabrese ed operi nello stesso ambiente suscettibile di influenza da parte del padre, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a rappresentare vizi di un apparato motivazionale che obiettivamente non può considerarsi apparente, non essendo stato nemmeno spiegato perché la società non sarebbe sostanzialmente non riconducibile al Calabrese se, nonostante la sua condanna, questi continui ad essere il legale rappresentante e l'amministratore unico della persona giuridica.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Messina il 15/09/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società Nebroter s.r.I., volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il controllo giudiziario dell'impresa, destinataria della misura alla c.d. interdittiva antimafia di cui all'art. 34 d.lgs. cit. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società, articolando un unico motivo con cui deduce mancanza di motivazione e, quindi, violazione di legge in relazione all'art. 34 bis cit.; si fa riferimento, da una parte, all'assunto della Corte secondo cui la struttura di una società familiare composta dai figli di un condannato per mafia ([OSCURATO:PERSONA]) difetterebbe di sostanziale alterità dei soci rispetto al soggetto condannato, e, dall'altra, all'affermazione relativa alla esistenza di indizi di coinvolgimento in reati di mafia per uno dt;figli del condannato, [OSCURATO:PERSONA], che, invece, non avrebbe in passato esitato a presentare in più occasioni denunce ai carabinieri, così rivelando un comportamento incompatibile con la vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata. Sarebbe stata sostanzialmente omessa la valutazione dei presupposti previsti dalla legge per l'invocato controllo giudiziario della impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. "Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare. Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la' ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili"(Sez. U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511). 3. Sulla base di tale quadro di riferimento, a fronte di una motivazione con cui la Corte ha spiegato come l'impresa in questione, composta dai figli del ricorrente- condannato per mafia- si sia costituita dopo la condanna di primo grado dello stesso Calabrese ed operi nello stesso ambiente suscettibile di influenza da parte del padre, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a rappresentare vizi di un apparato motivazionale che obiettivamente non può considerarsi apparente, non essendo stato nemmeno spiegato perché la società non sarebbe sostanzialmente non riconducibile al Calabrese se, nonostante la sua condanna, questi continui ad essere il legale rappresentante e l'amministratore unico della persona giuridica. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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