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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 12489/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1964, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Caltanissetta dell'8 ottobre 2021 Visti gli atti, il decreto e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 16 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento dell'8 ottobre 2021 la Corte d'appello di Caltanisetta ha rigettato l'appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Enna, con cui era stata rigettata l'istanza volta alla revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, divenuta definitiva il 22 settembre 2010.

Avverso il provvedimento della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per non avere la Corte di appello considerato che il Tribunale di Enna, con ordinanza resa nell'ambito del procedimento civile recante il numero 166/2013 R.C.C., aveva ammesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (subentrata alla [OSCURATO:PERSONA]) il credito di euro t 185.185,62 oltre interessi dal novembre 2007, derivante da un mutuo legittimamente concesso al Cammarata nel 1999, all'epoca non ancora raggiunto da condanne penali e dalla richiesta di applicazione della misura di prevenzione.

Da tale statuizione, integrante un elemento di novità, in quanto sopravvenuta alla definizione del giudizio di prevenzione, sarebbe derivata l'illegittimità della confisca dei beni immobili sottoposti a confisca, essendo stati gli stessi acquistati dal proposto proprio mediante l'accensione di tale mutuo, concessogli dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 dicembre 1999, oltre che con i risparmi accumulati; 2) violazione di legge, per non avere la Corte d'appello dato risposta ai rilievi difensivi concernenti il venir meno del requisito della sperequazione per effetto del mutuo, concesso dall'anzidetta Banca.

All'odierna udienza camerale si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve precisarsi che al caso in esame si applica l'art. 7, comma 2, della Legge n. 1423 del 1956 (secondo il quale la misura di prevenzione è revocata "quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"), poiché il rimedio della revocazione, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011, non riguarda le misure di prevenzione patrimoniali adottate in procedimenti - quale quello di cui si tratta - iniziati prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto.

Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 4312 del 13/1/2012, Rv. 251811), l'alveo, all'interno del quale era consentita l'eccezionale "revoca" della misura patrimoniale, va ragguagliato concettualmente alla straordinarietà del rimedio e ai fini che esso deve soddisfare, restando, dunque, ontologicamente incompatibile con tale istituto, qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale, già delibato in sede di applicazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti", oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum.

D'altra parte, ciò è tanto vero che il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159) ha espressamente previsto (art. 28) l'istituto della "revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione può essere richiesto: "a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato", 1.2 Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a riproporre una lettura alternativa delle stesse emergenze già delibate in sede di prevenzione, a fronte delle quali, per di più, i giudici della prevenzione hanno fornito adeguata e del tutto esauriente replica, avendo affermato che non si poteva escludere che il mutuo, indicato dal ricorrente, fosse già stato preso in considerazione e, ad ogni modo, il ricorrente non ne aveva rappresentato la decisivìtà.

Giova precisare che è irrilevante il fatto che solo dopo il procedimento di prevenzione era stata emessa l'ordinanza del Tribunale civile di Enna, atteso che con tale provvedimento la Banca è stata ammessa al passivo sul presupposto della sussistenza di un mutuo, rilasciato al proposto, ma ciò che potrebbe avere in ipotesi rilevanza, nel caso in esame, resta pur sempre il mutuo, stipulato in data pregressa e deducibile nel procedimento di prevenzione, e non il provvedimento del giudice civile che, facendo leva sulla sussistenza del mutuo, si è limitato a riconoscere il diritto della Banca ad essere ammessa al passivo.

Risultando, quindi, carente la prospettazione di un novum, non deducibile nel procedimento di prevenzione e decisivo agli effetti dell'ammissibilità della domanda di revoca, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile.

2. La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].nte Giuseppina A. R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1964, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Caltanissetta dell'8 ottobre 2021 Visti gli atti, il decreto e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 16 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento dell'8 ottobre 2021 la Corte d'appello di Caltanisetta ha rigettato l'appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Enna, con cui era stata rigettata l'istanza volta alla revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, divenuta definitiva il 22 settembre 2010. Avverso il provvedimento della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge, per non avere la Corte di appello considerato che il Tribunale di Enna, con ordinanza resa nell'ambito del procedimento civile recante il numero 166/2013 R.C.C., aveva ammesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (subentrata alla [OSCURATO:PERSONA]) il credito di euro t 185.185,62 oltre interessi dal novembre 2007, derivante da un mutuo legittimamente concesso al Cammarata nel 1999, all'epoca non ancora raggiunto da condanne penali e dalla richiesta di applicazione della misura di prevenzione. Da tale statuizione, integrante un elemento di novità, in quanto sopravvenuta alla definizione del giudizio di prevenzione, sarebbe derivata l'illegittimità della confisca dei beni immobili sottoposti a confisca, essendo stati gli stessi acquistati dal proposto proprio mediante l'accensione di tale mutuo, concessogli dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 dicembre 1999, oltre che con i risparmi accumulati; 2) violazione di legge, per non avere la Corte d'appello dato risposta ai rilievi difensivi concernenti il venir meno del requisito della sperequazione per effetto del mutuo, concesso dall'anzidetta Banca. All'odierna udienza camerale si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve precisarsi che al caso in esame si applica l'art. 7, comma 2, della Legge n. 1423 del 1956 (secondo il quale la misura di prevenzione è revocata "quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"), poiché il rimedio della revocazione, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011, non riguarda le misure di prevenzione patrimoniali adottate in procedimenti - quale quello di cui si tratta - iniziati prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto. Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 4312 del 13/1/2012, Rv. 251811), l'alveo, all'interno del quale era consentita l'eccezionale "revoca" della misura patrimoniale, va ragguagliato concettualmente alla straordinarietà del rimedio e ai fini che esso deve soddisfare, restando, dunque, ontologicamente incompatibile con tale istituto, qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale, già delibato in sede di applicazione della misura, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti", oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum. D'altra parte, ciò è tanto vero che il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159) ha espressamente previsto (art. 28) l'istituto della "revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione può essere richiesto: "a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato", 1.2 Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a riproporre una lettura alternativa delle stesse emergenze già delibate in sede di prevenzione, a fronte delle quali, per di più, i giudici della prevenzione hanno fornito adeguata e del tutto esauriente replica, avendo affermato che non si poteva escludere che il mutuo, indicato dal ricorrente, fosse già stato preso in considerazione e, ad ogni modo, il ricorrente non ne aveva rappresentato la decisivìtà. Giova precisare che è irrilevante il fatto che solo dopo il procedimento di prevenzione era stata emessa l'ordinanza del Tribunale civile di Enna, atteso che con tale provvedimento la Banca è stata ammessa al passivo sul presupposto della sussistenza di un mutuo, rilasciato al proposto, ma ciò che potrebbe avere in ipotesi rilevanza, nel caso in esame, resta pur sempre il mutuo, stipulato in data pregressa e deducibile nel procedimento di prevenzione, e non il provvedimento del giudice civile che, facendo leva sulla sussistenza del mutuo, si è limitato a riconoscere il diritto della Banca ad essere ammessa al passivo. Risultando, quindi, carente la prospettazione di un novum, non deducibile nel procedimento di prevenzione e decisivo agli effetti dell'ammissibilità della domanda di revoca, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile. 2. La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].nte Giuseppina A. R.
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