CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto con cui il P.M., in data 16/6/2021, ha convalidato la perquisizione ed il sequestro, eseguiti nei confronti del ricorrente e di altro coindagato, di banconote per 400 pezzi con dicitura fac-simile del taglio di C 200,00, della somma di denaro contante di C 200,00, di un telefono cellulare, di uno snnartphone e di un blocchetto per ricevute-affitto, in ordine al reato di cui agli artt. 56-640 cod. pen. Al riguardo, deduce la violazione degli artt. 125, 253 cod. proc. pen. e 111 Cost.La censura investe l'assenza di elementi dimostrativi della fattispecie di reato ipotizzata, fondata su presunzioni investigative e sorretta, nelle ragioni di conferma del vincolo reale, da motivazioni prive di argomentazioni logiche con particolare riguardo all'esistenza di un nesso tra il compendio sequestrato ed il reato per cui si procede, difettando idonea motivazione in ordine al presupposto della concreta finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Né tale indispensabile requisito motivazionale poteva ritenersi assolto con la mera utilità a proseguire le indagini, in quanto asserzione priva di significato, soprattutto alla luce della natura diversificata di quanto sequestrato, tra cui mazzette di denaro replicato espressive semmai di un falso grossolano privo di capacità ingannatoria. 2. Con requisitoria in data 19/11/2021, il PG presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile. Il Tribunale ha, infatti, risposto a tutte le doglianze (relative alla mancata indicazione dei reati per i quali si procedeva, alla finalità probatoria del sequestro e all'assenza della condizione di procedibilità) contenute nella richiesta di riesame. Inoltre, il Tribunale evidenzia, correttamente, tutti gli elementi dai quali ricava la sussistenza del fumus commissi delicti, richiamando anche pertinenti e condivisi principi fissati da questa Corte sul punto. Si deve in particolare ricordare che il sequestro probatorio, in quanto mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo patrimoniale, come vorrebbe il ricorrente, ma solo sul "fumus" di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora quindi dal complesso delle prime indagini tale "fumus" emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra "res" ed illecito (Sez. 2^, n. 2331 del 09/05/1994, Rv. 199086; conformi: Sez. 3^, n. 13641 del 12/02/2002, Rv. 221275; Sez. 6^, n. 1683 del 27/11/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 258416; Sez. 2, n. 32665 del 09/04/2014, non mass.). Si deve, infine, osservare che il ricorso per "violazione di legge" - ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - è ritualmente proponibile per denunciare la mancanza assoluta di motivazione dell'ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti (S.U., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711). Orbene nel caso di specie, se si ha riguardo anche al decreto di sequestro, il cui contenuto risulta richiamato dall'ordinanza impugnata (vedi pag. 2), non si riscontra affatto l'assoluta mancanza di motivazione sulla finalità probatoria, essendosi comunque precisato che il mantenimento in sequestro è indispensabile per stabilire le caratteristiche illecite o meno del compendio (tra cui l'eventuale natura grossolana o meno delle numerose mazzette rinvenute), la provenienza ed il titolo di detenzione, ossia aspetti essenziali del fatto ai fini di avvalorare od escludere l'ipotesi di tentata truffa allo stato ipotizzata, tanto che si ipotizza anche l'eventualità dell'espletamento di una consulenza tecnica. Il riferimento, peraltro, all'esigenza di dover disporre un accertamento tecnico, consente di ritenere il provvedimento di sequestro fornito di motivazione anche con riferimento all'indicazione dell'esigenza probatoria che attiene alla persistenza del vincolo reale sulle banconote false, rispetto alle quali l'ordinanza impugnata, invece, si limita al mero richiamo della natura obbligatoria della confisca che sarebbe disposta all'esito del giudizio di merito. Del resto, il rinvenimento di banconote che potrebbero risultare false, il confezionamento con modalità tali da trarre in inganno, a mezzo dell'apposizione di banconote dello stesso taglio sulla mazzetta costituita da banconote false, l'utilizzo di ricevute preconnpilate di affitto e documenti di identità verosimilmente falsi, sono elementi notoriamente utilizzati per trarre in inganno acquirenti nell'ambito di compravendite di beni di lusso, quali quelli fotografati e rinvenuti in uno dei due cellulari in sequestro e, dunque, pienamente continenti a supportare, nei sensi sopra indicati, la disposta cautela reale e le ragioni sottese ad esse per come esplicitate nel provvedimento impugnato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/12/2021. Il