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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 02915/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NGONI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 9/5/2022 la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa il 10/5/2021 dal Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando - con duplice, sovrapponibile motivo - il vizio di motivazione ed il travisamento della prova quanto alla affermazione di responsabilità.

E' stata depositata memoria a conferma dei motivi.

3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile, perché volto ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione delle stesse risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici del merito.

La doppia censura, inoltre, trascura la motivazione stesa sul punto dalla Corte di appello, che ha confermato la responsabilità dello Spinelli con argomento del tutto congruo e privo del travisamento denunciato.

5. Rilevato, in particolare, che la sentenza si fonda sulle dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e del maresciallo della Guardia di Finanza, che avevano riferito circa gli accertamenti svolti sulla ditta individuale del ricorrente; il relativo avviso ed il processo verbale di constatazione, per contro, sono stati ritenuti fonte non essenziale del convincimento.

Sul punto, peraltro, l'impugnazione deduce un travisamento della prova invero non ravvisabile, emergendo (dallo stesso passaggio della sentenza di primo grado riportato nel ricorso) che anche il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione proprio le dichiarazioni testimoniali.

In ordine, poi, alla dedotta violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., la Corte di appello ha risposto ancora con argomento più che adeguato, richiamando la genericità della censura; la questione, peraltro, non è stata ripresa dal ricorso.

6. Del tutto congruo - e palesemente fattuale il relativo motivo di censura - risulta infine il passo della sentenza concernente l'affermazione di responsabilità, tale da confermare la consumazione del delitto di cui all'art. 5 in rubrica.

7. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NGONI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/5/2022 la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa il 10/5/2021 dal Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando - con duplice, sovrapponibile motivo - il vizio di motivazione ed il travisamento della prova quanto alla affermazione di responsabilità. E' stata depositata memoria a conferma dei motivi. 3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile, perché volto ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione delle stesse risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici del merito. La doppia censura, inoltre, trascura la motivazione stesa sul punto dalla Corte di appello, che ha confermato la responsabilità dello Spinelli con argomento del tutto congruo e privo del travisamento denunciato. 5. Rilevato, in particolare, che la sentenza si fonda sulle dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e del maresciallo della Guardia di Finanza, che avevano riferito circa gli accertamenti svolti sulla ditta individuale del ricorrente; il relativo avviso ed il processo verbale di constatazione, per contro, sono stati ritenuti fonte non essenziale del convincimento. Sul punto, peraltro, l'impugnazione deduce un travisamento della prova invero non ravvisabile, emergendo (dallo stesso passaggio della sentenza di primo grado riportato nel ricorso) che anche il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione proprio le dichiarazioni testimoniali. In ordine, poi, alla dedotta violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., la Corte di appello ha risposto ancora con argomento più che adeguato, richiamando la genericità della censura; la questione, peraltro, non è stata ripresa dal ricorso. 6. Del tutto congruo - e palesemente fattuale il relativo motivo di censura - risulta infine il passo della sentenza concernente l'affermazione di responsabilità, tale da confermare la consumazione del delitto di cui all'art. 5 in rubrica. 7. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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