Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 49923/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Gheorghe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato/qcper sentenza del Tribunale di Parma di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge; rilevato che, nella specie, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 9/12/2022, con termine per il deposito della motivazione indicato in giorni trenta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., termine osservato dal giudice (essendo stata la sentenza depositata il 2/1/2023); che il termine per la impugnazione, pertanto, va calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cosicché i 45 giorni previsti dalla legge devono ritenersi spirati il 22/2/2023, laddove il ricorso risulta depositato il successivo 8/3/2023; che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/øiSalvo • /7 D E POS1TATA IN CANC7 ['[OSCURATO:PERSONA] C.M:CEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Gheorghe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato/qcper sentenza del Tribunale di Parma di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge; rilevato che, nella specie, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 9/12/2022, con termine per il deposito della motivazione indicato in giorni trenta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., termine osservato dal giudice (essendo stata la sentenza depositata il 2/1/2023); che il termine per la impugnazione, pertanto, va calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cosicché i 45 giorni previsti dalla legge devono ritenersi spirati il 22/2/2023, laddove il ricorso risulta depositato il successivo 8/3/2023; che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/øiSalvo • /7 D E POS1TATA IN CANC7 ['[OSCURATO:PERSONA] C.M:CEL
Sentenza Cassazione n. 49923/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris