CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 27815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26441/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] SORCE, elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1178 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistenti con mandato - Salvatore CASTELLANO e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la s entenza n. 2 10 /20 2 1 de lla Corte d’Appello di Palermo, depositata il 26/4/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Palermo, rigettando l’impugnazione, confermò la sentenza con cui i l Tribunale di Agrigento avev a accolto la domanda degli attuali resistenti e intimati – dirigent i medici dipendenti della AUSL n. 1 di Agrigento, Azienda ora confluita nella ASP di Agrigento– volta a ottenere la condanna della propri a datr ic e di lavoro al risarcimento del danno loro cagionato ritarda nd o dal 1 ° .4.2007 al 31.12.2012 la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile aziendale dell’indennità di posizione. La corte territoriale qualificò il comportamento denunciato in termini di inadempimento imputabile di un obbligo contrattuale, accertando che esso aveva determinatoai dirigenti medici un danno da mancato guadagno, liquidato in via equitativa nellemisure mensili fissat e dalla stessa ASP , proprio per porre fine al persistente inadempimento per il ritardo, con delibera 320 del 21.1.2013,ma solo a decorrere dal 1°.1.2013. Contro la sentenza della corte d’appello la ASP di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Dei cinque intimati, nessuno si è difeso con controricorso;tre hanno depositato un mero atto di costituzione finalizzato a «monitorare gli sviluppi» del processo.La causa è trattata incamera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. La ricorrente ha depositato «istanza di differimento udienza» motivata da un generico riferimento a trattative in corso , che non si ritiene opportuno accogliere , per evidenti ragioni di economia processuale e tempestività nella definizione dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360, n. 2 [sic], c.p.c.». La ricorrente ribadisce che i giudici di merito avrebbero errato nel considerare la ritardata graduazione degli incarichi dirigenziali un inadempimento imputabile, non tenendo conto degli «espressi divieti formulatida parte dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità che, per legge, coordina e disciplina l’attività degli uffici regionali e regola tutte le attività e l’organizzazione della sanità pubblica». 2. Il motivo è infondato. 2.1. La presente causa si inserisce in un filone di analoghe controversie che hanno visto e vedono contrapposti i dirigenti medici alla loro datrice di lavoro ASP di Agrigento. In tale contesto, questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: «In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cuiambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento»; «La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile». 2.2. Di tali principi la Corte d’Appello di Palermo ha qui fatto corretta applicazione, anche laddove ha ritenuto del tutto irrilevanti la «presa di posizione» dell’[OSCURATO:PERSONA], sia perché essa «non impedisce affatto di dare corso alle procedure contrattuali per la graduazione e pesatura degli incarichi dirigenziali», sia, in ogni caso, perché «intervenuta in epoca ampiamente posteriore all’insorgere dell’obbligo contrattuale in capo all’Azienda». Tale doppio giudizio della corte territoriale non viene specificamente confutato nel ricorso, il quale, anzi, indica – quali prove documentali della « presa di posizione » dell’[OSCURATO:PERSONA] – due note , rispettivamente di date 19.7.2012 e 14.2.2013, il che non può che confermare l’impossibilità, anche cronologica, di considerarle un factum principis all’origine di un inadempimento che è stato accertato come protrattosi dal 1°.4.2007 al 31.12.2012. 3. Respintoil ricorso, non occorre provvedere sul le spese del presente giudizio di legittimità. Infatti, le controparti dell’ASP di Agrigento non hanno svo lto difese, non potendosi considerare tale il deposito di un mero atto di costituzione. 4. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ri