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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28384/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:APOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo non essendovi obbligo di nomina di difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. per l'assenza in udlienza camerale del difensore di fiducia (rv 268765).

Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla responsablità e sul mancato riconoscimento delle attenuanti !generiche in base all'assenza di elementi positivi ed in presenza del precedente specifico e della gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3.4.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:APOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo non essendovi obbligo di nomina di difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. per l'assenza in udlienza camerale del difensore di fiducia (rv 268765). Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla responsablità e sul mancato riconoscimento delle attenuanti !generiche in base all'assenza di elementi positivi ed in presenza del precedente specifico e della gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.202
Sentenza Cassazione n. 28384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris